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QUARTA CONVENZIONE ACP-CEE


Quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 - Protocollo finanziario - Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte - Protocollo n. 3sui privilegi e sulle immunità - Protocollo n. 4 relativo all'applicazione dell'articolo 178 - Protocollo n. 5 relativo alle banane - Protocollo n. 6 relativo al rum - Protocollo n. 7 relativo alle carni bovine - Protocollo n. 8 che riprende il testo del protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP di cui alla convenzione di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e le corrispondenti dichiarazioni allegate a detta convenzione - Protocollo n. 9 relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni unilaterali
/* LOME 4 */
Gazzetta ufficiale n. L 229 del 17/08/1991 PAG. 0003 - 0280
Edizione speciale finlandese....: Capitolo 11 Tomo 17 PAG. 59
Edizione speciale svedese.../ Capitolo 11 Tomo 17 PAG. 59


QUARTA CONVENZIONE ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989
SOMMARIO
Pagina
PREAMBOLO
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed al trattato che istituisce la Comunità economica europea, in seguito denominata «Comunità», i cui Stati sono, qui di seguito, denominati «Stati membri»,
e
IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
da una parte, e
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE D'ANGOLA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,
IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,
IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA,
IL PRESIDENTE DEL FRONTE POPOLARE, CAPO DI STATO,
CAPO DEL GOVERNO DEL BURKINA FASO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA CÔTE D'IVOIRE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,
IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E POPOLARE DELL'ETIOPIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FIGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,
IL CAPO DI STATO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVVISORIO
DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DEL GANA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,
IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,
IL PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE DI SALUTE NAZIONALE,
CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI MAURIZIO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL MOZAMBICO,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE SUPREMO,
CAPO DI STATO DEL NIGER,
IL CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI PAPUA NUOVA GUINEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SANTA LUCIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA,
IL CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLES,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SOMALIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,
SUA MAESTÀ IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE,
I CUI STATI SONO QUI DI SEGUITO DENOMINATI STATI ACP,
dall'altra,
VISTO il trattato che istituisce la Comunità economica europea e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'accordo di Georgetown che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altro;
SOLLECITI di rafforzare, su un piano di completa uguaglianza tra le parti e nel loro reciproco interesse, la loro stretta e continua cooperazione in uno spirito di solidarietà internazionale;
DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i loro paesi, secondo i principi della Carta della Nazioni Unite;
RIAFFERMANDO il loro attaccamento ai principi di detta Carta e la loro fiducia nei diritti fondamentali dell'uomo, in tutti gli aspetti della dignità umana e nel valore della persona umana, quale attore e beneficiario centrale dello sviluppo, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, nonché delle nazioni grandi e piccole;
RICHIAMANDO la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ed il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; riconoscendo che occorre rispettare e garantire i diritti civili e politici ed agire a favore del pieno godimento dei diritti economici, sociali e culturali;
ACCOGLIENDO la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e la Convenzione americana dei diritti dell'uomo come positivi contributi regionali al rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità e negli Stati ACP;
RISOLUTI ad intensificare in comune i loro sforzi volti a contribuire alla cooperazione internazionale ed alla soluzione dei problemi internazionali d'ordine economico, sociale, intellettuale ed umanitario, conformemente alle aspirazioni della Comunità internazionale verso un nuovo ordine internazionale più giusto e più equilibrato;
DECISI a portare attraverso la loro cooperazione un contributo significativo allo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati ACP, nonché ad un migliore benessere delle loro popolazioni,
HANNO deciso di concludere la presente convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:
André GEENS,
Ministro della Cooperazione allo sviluppo;
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:
Jacob RYTTER,
Rappresentante permanente presso le Comunità europee;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
Irmgard ADAM-SCHWAETZER,
Ministro aggiunto degli Affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:
Yannis POTTAKIS,
Ministro aggiunto degli Affari esteri;
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:
Pedro SOLBES,
Segretario di Stato per le Comunità europee;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
Jacques PELLETTIER,
Ministro della Cooperazione e dello sviluppo;
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:
Seán CALLEARY, T. D., M. P.,
Ministro aggiunto («Minister of State») al Ministero degli Affari esteri,
incaricato dell'aiuto allo sviluppo;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Claudio LENOCI,
Segretario di Stato agli Affari esteri;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:
Joseph WEYLAND,
Rappresentante permanente presso le Comunità europee;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:
S. H. BLOMBERGEN,
Incaricato d'affari ad Accra;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:
José Manuel DURÃO BARROSO,
Segretario di Stato agli Affari esteri ed alla cooperazione;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
Lord REAY,
Portavoce del governo alla Camera dei Lord;
IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE:
Michel ROCARD,
Primo Ministro della Repubblica francese,
Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee;
Manuel MARÍN,
Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE D'ANGOLA:
Emilio José de CARVALHO GUERRA,
Capo della Missione della Repubblica popolare d'Angola presso le Comunità europee;
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA;
James THOMAS,
Alto Commissario di Antigua e Barbuda;
IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS:
Patricia Elaine Joan RODGERS,
Capo della Missione del Commonwealth delle Bahamas;
IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS:
Edward Evelyn GREAVES,
Ministro del Commercio e dell'Industria;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL BELIZE:
Sir Edney CAIN,
Alto Commissario presso il Regno Unito;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN:
Amos ELEGBE,
Ministro del Commercio, dell'Artigianato e del Turismo;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA:
Archibald M. MOGWE,
Ministro delle Risorse minerarie e delle Acque;
IL PRESIDENTE DEL FRONTE POPOLARE, CAPO DI STATO,
CAPO DEL GOVERNO DEL BURKINA FASO:
Pascal ZAGRE,
Ministro del Piano e della Cooperazione;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI:
D. R. Salvator SAHINGUVU,
Segretario di Stato presso il Primo Ministro incaricato del Piano;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN:
Elisabeth TANKEU,
Ministro del Piano e della Sistemazione del Territorio;
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE:
Adao ROCHA,
Ministro dell'Industria e dell'Energia;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA:
Thierry INGABA,
Segretario di Stato al Piano e alla Cooperazione internazionale;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE:
Ali MLAHAILI,
Ambasciatore presso la Repubblica francese;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO:
Pierre MOUSSA,
Ministro di Stato incaricato del Piano e dell'Economica;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COTE D'IVOIRE:
Moise Koffi KOUMOUE,
Ministro dell'Economia e delle Finanze;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI:
Ahmed IBRAHIM ABDI,
Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale;
IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA:
Charles Angelo SAVARIN,
Ambasciatore presso il Regno del Belgio;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA:
Joaquín RICARDO,
Ministro degli Affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E POPOLARE DELL'ETIOPIA:
Aklilu AFEWORK,
Ministro,
Capo dell'Ufficio del Comitato di Stato per le relazioni economiche esterne;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE FIGI:
Kaliopate TAVOLA,
Capo della Missione delle Figi presso le Comunità europee;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON:
Pascal NZE,
Ministro della Pianificazione, dello Sviluppo e dell'Economia;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA:
Saihou S. SABALLY,
Ministro delle Finanze e del Commercio;
IL CAPO DI STATO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVVISORIO DELLA
DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DEL GANA:
Dr KWESI BOTCHWEY, PNDC,
Segretario di Stato alle Finanze e alla Pianificazione economica;
SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA:
Denneth Matthew MODESTE,
Segretario permanente, Ministro degli Affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA:
Ibrahim SYLLA,
Ministro del Piano e della Cooperazione internazionale;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA-BISSAU:
Aristides MENEZES,
Segretario di Stato alla Cooperazione internazionale;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE:
Alejandro Evuna OWONO,
Ministro di Stato incaricato di missione presso la Presidenza della Repubblica;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DELLA GUYANA:
James H. E. MATHESON,
Ambasciatore straordinario,
Capo della Missione della Repubblica cooperativa della Guyana presso le Comunità europee;
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI:
Yvon PERRIER,
Ministro degli Affari esteri e dei Culti;
IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA:
Leslie Armon WILSON,
Ambasciatore,
Capo della Missione della Giamaica presso le Comunità europee;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA:
Dr Zacharia T. ONYONKA, M. P.,
Ministro del Piano e dello Sviluppo nazionale;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI:
Michael T. SOMARE,
Ministro degli Affari esteri di Papua Nuova Guinea;
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DEL LESOTHO:
Dr. M. M. SEFALI,
Ministro del Piano, dello Sviluppo dell'Economia e dell'Impiego;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA LIBERIA:
Dr Elijah TAYLOR,
Ministro del Piano e degli Affari economici;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL MADAGASCAR:
Georges Yvan SOLOFOSON,
Ministro del Commercio;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI:
R. W. CHIRWA, M. P.,
Ministro del Commercio, dell'Industria del Turismo;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI:
Dr. N'Golo TRAORE,
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale;
IL PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE DI SALUTE NAZIONALE,
CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA:
Mohamed Lemine Ould N'DIAYANE,
Tenente colonnello,
Membro e Segretario permanente del Comitato militare di Salute nazionale;
SUA MAESTÀ LA REGINA DI MAURIZIO:
Murlidass DULLOO,
Ministro dell'Agricoltura, della Pesca e delle Risorse naturali;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL MOZAMBICO:
Pascoal Manuel MOCUMBI,
Ministro degli Affari esteri;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE SUPREMO,
CAPO DI STATO DEL NIGER:
Yacouba SANDI,
Segretario di Stato presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione, incaricato della Cooperazione;
IL CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA:
Dr Chu S. P. OKONGWU,
Ministro delle Finanze e dello Sviluppo economico;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA:
Abbey KAFUMBE-MUKASA,
Ministro delegato alla Finanze;
SUA MAESTÀ LA REGINA DI PAPUA NUOVA GUINEA:
Michael T. SOMARE, C. H.,
Ministro degli Affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA:
Aloys NSEKALIJE,
Colonnello,
Ministro dell'Industria e dell'Artigianato;
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS:
Edwin LAURENT,
Ministro Consigliere dell'Alta Commissione degli Stati dei Caraibi orientali a Londra;
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SANTA LUCIA:
Edwin LAURENT,
Ministro Consigliere dell'Alta Commissione degli Stati dei Caraibi orientali a Londra;
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA:
Edwin LAURENT,
Ministro Consigliere dell'Alta Commissione degli Stati dei Caraibi orientali a Londra;
IL CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE:
Amua L. IOANE,
Alto Commissario;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE:
Carlos FERREIRA,
Ministro dell'Infrastruttura sociale e dell'Ambiente;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL:
Seydina Oumar SY,
Ministro del Commercio;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLES:
Claude MOREL,
Incaricato d'affari a.i. dell'Ambasciata delle Seycelles a Parigi;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE:
Leonard S. FOFANAH,
Ministro di Stato,
Ministro dello Sviluppo nazionale e della Pianificazione economica;
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE:
Lord REAY,
Portavoce del Governo alla Camera dei Lord;
IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SOMALIA:
Ali HASSAN ALI,
Ambasciatore,
Capo della Missione della Repubblica democratica di Somalia presso le Comunità europee;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN:
Dr. SAYED ALI ZAKI,
Ministro delle Finanze e della Pianificazione economica;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM:
Donald Aloysius MACLEOD,
Ambasciatore straordinario,
Capo della Missione della Repubblica del Surinam presso le Comunità europee;
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND:
NKOMENI Douglas NTIWANE,
Senatore,
Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA:
Joseph A. T. MUWOWO,
Ministro plenipotenziario,
Incaricato d'affari a.i. dell'Ambasciata della Repubblica unita di Tanzania presso le Comunità europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD:
Ibni Oumar Mahamat SALEH,
Ministro del Piano e della Cooperazione;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO:
Barry Moussa BARQUE,
Ministro del Piano e delle Miniere;
SUA MAESTÀ IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA:
H. R. H. Crown Prince TUPOUTO'A,
Ministro degli Affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO:
Dr. Sahadeo BASDEO,
Senatore,
Ministro degli Affari esteri e del Commercio internazionale;
SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU:
Peter FEIST,
Console onorario nella Repubblica federale di Germania;
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU:
Harold Colin QUALAO,
Ministro del Commercio, delle Cooperative, dell'Industria e dell'Energia;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE:
MOBUTU NYIWA,
Commissario di Stato alla Cooperazione internazionale;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA:
RABBISON MAFESHI CHONGO, M. P.,
Ministro del Commercio e dell'Industria;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE:
Dr. O. M. MUNYARADZI,
Ministro del Commercio,
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
PRIMA PARTE
FONDAMENTI DELLA COOPERAZIONE
Capitolo 1 Obiettivi e principi della cooperazione
Articolo 1
La Comunità ed i suoi Stati membri, da un parte, e gli Stati ACP, dall'altra, in seguito denominati «parti contraenti», concludono la presente convenzione di cooperazione per promuovere ed accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP ed approfondire e diversificare le loro relazioni in uno spirito di solidarietà e di mutuo interesse.
Le parti contraenti affermano in tal modo il loro impegno a proseguire, rafforzare e rendere più efficace il sistema di cooperazione instaurato dalla prima, seconda e terza convenzione ACP-CEE e confermano il carattere privilegiato delle loro relazioni fondato sul loro interesse reciproco e la specificità della loro cooperazione.
Le parti contraenti esprimono la volontà di intensificare gli sforzi per creare, nella prospettiva di un ordine economico internazionale più giusto ed equilibrato, un modello di relazioni tra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo per agire insieme onde affermare sul piano internazionale i principi su cui si fonda la loro cooperazione.
Articolo 2
La cooperazione ACP-CEE, basata su un regime di diritto e sull'esistenza di istituzioni congiunte, si esercita in base ai seguenti principi fondamentali:
- parità dei partner, rispetto della rispettiva sovranità, mutuo interesse ed interdipendenza;
-diritto di ciascuno Stato di determinare le proprie scelte politiche, sociali, culturali ed economiche;
-sicurezza delle loro relazioni fondate sull'«acquis» del loro sistema di cooperazione.
Articolo 3
Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società.
Articolo 4
La cooperazione ACP-CEE sostiene gli sforzi degli Stati ACP per uno sviluppo globale autonomo e autogestito, fondato sui loro valori sociali e culturali, le capacità umane, le risorse naturali ed il potenziale economico, allo scopo di promuovere il progresso sociale, culturale ed economico degli Stati ACP e il benessere delle loro popolazioni mediante il soddisfacimento delle loro esigenze fondamentali, il riconoscimento del ruolo della donna e la libera esplicazione delle capacità umane nel rispetto della loro dignità.
Tale sviluppo poggia su un equilibrio durevole tra i seguenti elementi, ossia obiettivi economici, gestione razionale dell'ambiente e valorizzazione delle risorse naturali ed umane.
Articolo 5
1. La cooperazione è intesa a uno sviluppo incentrato sull'uomo, suo principale protagonista e beneficiario, e presuppone pertanto il rispetto e la promozione dell'insieme dei diritti di quest'ultimo. Le azioni di cooperazione si iscrivono in questa prospettiva positiva in cui il rispetto dei diritti dell'uomo è riconosciuto come fattore fondamentale di un reale sviluppo e in cui la cooperazione stessa è concepita quale contributo alla promozione di tali diritti.
In questa prospettiva la politica di sviluppo e la cooperazione sono strettamente connesse con il rispetto e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo. Sono ugualmente riconosciuti e incentivati il ruolo e le potenzialità di iniziative degli individui e dei gruppi, onde assicurare concretamente una reale partecipazione delle popolazioni all'azione di sviluppo, conformemente all'articolo 13.
2. Pertanto le parti ribadiscono il loro profondo attaccamento alla dignità e ai diritti dell'uomo che costituiscono aspirazioni legittime degli individui e dei popoli. I diritti in questione sono l'insieme dei diritti dell'uomo; le diverse categorie dei quali, ossia un trattamento non discriminatorio, i diritti fondamentali della persona, i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali, sono indivisibili e interdipendenti, ciascuna con la propria legittimità.
Ogni individuo ha diritto, nel proprio paese o in un paese ospitante, al rispetto della propria dignità e alla protezione della legge.
La cooperazione ACP-CEE contribuisce all'eliminazione degli ostacoli che impediscono il godimento pieno ed effettivo, da parte degli individui e dei popoli, dei loro diritti economici, sociali e culturali, e questo attraverso lo sviluppo indispensabile alla loro dignità, benessere e completezza. A tal fine le parti cercheranno, congiuntamente o ciascuna nella propria sfera di responsabilità, di contribuire all'eliminazione delle cause all'origine di situazioni di miseria indegne della condizione umana e di profonde ineguaglianze economiche e sociali.
Le parti contraenti riaffermano i loro obblighi e il loro impegno esistenti in diritto internazionale per combattere, al fine di eliminarle, tutte le forme di discriminazione basate sull'etnia, l'origine, la razza, la nazionalità, il colore, il sesso, la lingua, la religione o altro. Questo impegno si riferisce in particolare a qualsiasi situazione che potrebbe verificarsi negli Stati ACP o nella Comunità e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della convenzione. Esso riguarda inoltre il sistema dell'apartheid, tenuto conto delle sue ripercussioni esterne in quanto fattore di destabilizzazione. Gli Stati membri della Comunità (e/o se del caso, la Comunità stessa) e gli Stati ACP continuano a assicurarsi, nell'ambito delle misure giuridiche o amministrative che hanno o che avranno adottato, a che i loro lavoratori migranti, studenti e altri cittadini stranieri che si trovano legalmente sul loro territorio non siano oggetto di discriminazioni basate su differenze razziali, religiose, culturali o sociali, in particolare per quanto riguarda l'alloggio, l'istruzione, la sanità, gli altri servizi sociali, il lavoro.
3. Su richiesta degli Stati ACP, potranno essere destinati mezzi finanziari, in conformità delle norme della cooperazione finanziaria e tecnica, alla promozione dei diritti dell'uomo negli Stati ACP, attraverso azioni concrete, pubbliche o private, che verrebbero decise, in particolare nel settore giuridico, in collegamento con gli organismi la cui competenza in questa materia sia riconosciuta internazionalmente. Il campo di queste azioni comprende sostegni alla creazione di strutture di promozione dei diritti dell'uomo. Sarà accordata priorità alle azioni di carattere regionale.
Articolo 6
1. Nella prospettiva di uno sviluppo economico più equilibrato e più autonomo degli Stati ACP, nel quadro della presente convenzione sono fatti sforzi particolari per promuovere lo sviluppo rurale, la sicurezza alimentare delle popolazioni, la gestione razionale delle risorse naturali, la salvaguardia, il ripristino ed il rafforzamento del potenziale di produzione agricolo degli Stati ACP.
2. Le parti contraenti riconoscono la priorità da dare alla protezione dell'ambiente e alla conservazione delle risporse naturali, condizioni essenziali per uno sviluppo durevole ed equilibrato sul piano sia economico sia umano.
Articolo 7
La Comunità e gli Stati ACP attribuiscono particolare importanza e un'alta priorità alle azioni di cooperazione e di integrazione regionale. In questo ambito la convenzione appoggia efficacemente gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per organizzarsi su base regionale e intensificare la loro cooperazione a livello regionale e interregionale, al fine di promuovere un ordine economico internazionale più giusto e più equilibrato.
Articolo 8
Le parti contraenti riconoscono la necessità di accordare un trattamento particolare agli Stati ACP meno sviluppati, e di tener conto delle difficoltà specifiche alle quali devono far fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Esse accordano un'attenzione particolare al miglioramento delle condizioni di vita degli strati più svantaggiati delle popolazioni.
La cooperazione comporta segnatamente un trattamento particolare nella determinazione del volume delle risorse finanziarie e delle relative condizioni, per consentire agli Stati ACP meno sviluppati di superare gli ostacoli, strutturali o d'altra natura, che si oppongono al loro sviluppo.
Per gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari gli obiettivi della cooperazione mirano a definire e stimolare azioni specifiche intese a risolvere i problemi di sviluppo posti dalle loro situazioni geografiche.
Articolo 9
Per migliorare l'efficacia degli strumenti della convenzione, le parti contraenti adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, orientamenti, priorità e misure che favoriscano la realizzazione degli obiettivi fissati nella presente convenzione e convengono di proseguire, nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 2, il dialogo nell'ambito delle istituzioni congiunte, attuando in maniera coerente la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e applicando gli altri strumenti di cooperazione.
Articolo 10
Le parti contraenti adottano, ciascuna per quanto la riguarda a titolo della presente convenzione, tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione e a facilitare il perseguimento dei suoi obiettivi. Esse si astengono da tutte le misure che possono mettere in pericolo il conseguimento degli obiettivi della convenzione.
Articolo 11
Nell'ambito delle rispettive competenze, le istituzioni della presente convenzione esaminano periodicamente i risultati dell'applicazione della stessa, danno gli impulsi necessari e prendono tutte le decisioni e misure utili per il conseguimento degli obiettivi della convenzione.
Nell'ambito delle istituzioni può essere trattato ogni problema che possa direttamente ostacolare l'efficace realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.
Nell'ambito del Consiglio dei ministri si procede a consultazioni, su richiesta di una delle parti contraenti, nei casi previsti dalla presente convenzione o quando sorgano difficoltà di applicazione o di interpretazione delle disposizioni della stessa.
Articolo 12
La Comunità, quando nell'ambito delle proprie competenze prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, nel quadro degli obiettivi della presente convenzione, sugli interessi degli Stati ACP, ne informa questi ultimi in tempo utile. A tal fine la Commissione comunica regolarmente al segretariato degli Stati ACP le proposte di misure di questo tipo. All'occorrenza può anche essere introdotta una richiesta di informazioni su iniziativa degli Stati ACP.
Su richiesta di questi ultimi si procede tempestivamente a consultazioni in modo che prima della decisione definitiva si possa tener conto delle loro preoccupazioni per quanto riguarda l'impatto di tali misure.
Dopo tali consultazioni gli Stati ACP ricevono informazioni adeguate sull'entrata in vigore di dette decisioni, per quanto possibile in anticipo.
Capitolo 2 Obiettivi e orientamenti della convenzione nei principali settori della cooperazione
Articolo 13
La cooperazione mira ad appoggiare uno sviluppo degli Stati ACP incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. Essa sostiene le politiche e misure prese da questi Stati per valorizzare le loro risorse umane, aumentare le loro capacità di creazione e promuovere le loro identità culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni alla concezione ed all'attuazione dello sviluppo.
La cooperazione tiene conto, nei vari settori e nelle varie fasi delle azioni intraprese, della dimensione culturale e delle implicazioni sociali di dette azioni, nonché dell'esigenza di farvi partecipare in pari modo gli uomini e le donne.
Articolo 14
La cooperazione implica una responsabilità solidale per la preservazione del patrimonio naturale. Essa attribuisce segnatamente particolare importanza alla protezione dell'ambiente e alla preservazione e al ripristino degli equilibri naturali degli Stati ACP. Pertanto le azioni di cooperazione sono concepite in tutti i settori in modo da rendere l'obiettivo della crescita economica compatibile con uno sviluppo che rispetti gli equilibri naturali, così da assicurare effetti durevoli al servizio dell'uomo.
Nel contesto degli sforzi per la protezione dell'ambiente ed il ripristino degli equilibri naturali, la cooperazione contribuisce a promuovere azioni specifiche in materia di preservazione delle risorse naturali, rinnovabili e non rinnovabili, di protezione degli ecosistemi, di lotta contro la siccità, la desertificazione e la deforestazione ed esegue altre azioni tematiche a tal fine (in particolare lotta contro gli acridoidei, protezione e gestione delle risorse idriche, salvaguardia delle foreste tropicali e delle diversità biologiche, promozione di un miglior equilibrio tra città e zone rurali, nonché azioni a favore dell'ambiente urbano) .
Articolo 15
La cooperazione agricola mira in primo luogo a ricercare l'autosufficienza e la sicurezza alimentari degli Stati ACP, lo sviluppo e l'organizzazione del sistema produttivo, il miglioramento del tenore e delle condizioni di vita, nonché del quadro ambientale delle popolazioni rurali e lo sviluppo equilibrato delle zone rurali.
Le azioni in questo settore sono concepite e attuate a sostegno delle politiche o strategie agroalimentari definite dagli Stati ACP.
Articolo 16
La cooperazione nel settore delle miniere e dell'energia mira a promuovere ed a accelerare, nel reciproco interesse, uno sviluppo economico diversificato che tragga pienamente profitto dal potenziale umano e dalle risorse naturali degli Stati ACP, a favorire una migliore integrazione di tali settori e di altri e la loro complementarità con il resto dell'economia.
Essa intende creare e rafforzare condizioni ambientali socioculturali ed economiche e infrastrutture materiali che rispondano a tale obiettivo.
Essa sostiene gli sforzi degli Stati ACP per elaborare ed attuare politiche energetiche adattate alla loro situazione, in particolare per ridurre progressivamente la dipendenza della maggioranza degli Stati ACP dai prodotti petroliferi importati e sviluppare fonti di energia nuove e rinnovabili.
Essa mira a contribuire ad un miglior sfruttamento delle risorse energetiche e minerarie e tiene conto degli aspetti energetici dello sviluppo dei diversi settori economici e sociali, contribuendo in tal modo al miglioramento delle condizioni di vita e di ambiente ed a una migliore conservazione delle risorse della biomassa, in particolare quella del legname combustibile.
Articolo 17
La Comunità e gli Stati ACP riconoscono che l'industrializzazione svolge un ruolo trainante - complementare rispetto allo sviluppo rurale e agricolo - e facilita in tal modo la trasformazione economica degli Stati ACP consentendo loro di conseguire una crescita autonoma e uno sviluppo equilibrato e diversificato. Lo sviluppo industriale è necessario per il miglioramento della produttività delle economie degli Stati ACP affinché possano soddisfare le esigenze umane fondamentali e rafforzare la partecipazione competitiva degli Stati ACP agli scambi mondiali mediante la vendita di un maggior numero di prodotti con valore aggiunto.
Articolo 18
Tenuto conto della situazione di estrema dipendenza delle economie di una grande maggioranza degli Stati ACP dalle esportazioni di prodotti di base, le parti contraenti convengono di accordare particolare attenzione alla loro cooperazione in questo settore, onde sostenere le politiche o strategie definite dagli Stati ACP al fine:
- da un lato, di favorire la diversificazione, sia orizzontale che verticale, delle economie degli Stati ACP, in particolare mediante lo sviluppo delle attività di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e trasporto (TCDT) ;
-dall'altro, di migliorare la competitività dei prodotti di base degli Stati ACP sui mercati mondiali attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione delle loro attività di produzione, commercializzazione e distribuzione.
Articolo 19
La cooperazione nel settore della pesca ha lo scopo di aiutare gli Stati ACP a valorizzare le loro risorse ittiche al fine di aumentare la produzione destinata al consumo interno, nel contesto degli sforzi intesi ad accrescere la loro sicurezza alimentare e la produzione destinata all'esportazione. Essa è concepita nel reciproco interesse delle parti contraenti e nel rispetto delle loro politiche della pesca.
Capitolo 3 Parti attive della cooperazione
Articolo 20
In conformità degli articoli 2, 3 e 13 e per incoraggiare lo sviluppo e la mobilitazione delle iniziative di tutte le parti attive degli Stati ACP e della Comunità, che possono fornire un contributo allo sviluppo autonomo degli Stati ACP, la cooperazione appoggia inoltre, entro i limiti fissati dagli Stati ACP interessati, le azioni di sviluppo di parti attive economiche, sociali e culturali, nel contesto di una cooperazione decentrata, in particolare in forma di unione degli sforzi e dei mezzi tra parti attive omologhe degli Stati ACP e della Comunità. Questa forma di cooperazione è in particolare intesa a mettere al servizio dello sviluppo degli Stati ACP le competenze, i modi di azione originali e le risorse di tali parti attive.
Le parti attive di cui al presente articolo sono i poteri pubblici decentrati, le comunità rurali e paesane, le cooperative, le imprese, i sindacati, i centri di insegnamento e di ricerca, le organizzazioni non governative di sviluppo, associazioni varie e tutti i gruppi e parti attive che sono in grado e desiderano fornire il loro contributo spontaneo e originale allo sviluppo degli Stati ACP.
Articolo 21
La cooperazione incoraggia e appoggia le iniziative delle parti attive ACP di cui all'articolo 20 purché corrispondano alle scelte delle priorità, degli orientamenti e dei metodi di sviluppo definiti dagli Stati ACP. In queste condizioni essa appoggia le azioni autonome di parti attive ACP oppure azioni di queste ultime combinate con il sostegno di parti attive analoghe della Comunità che mettono a loro disposizione competenza ed esperienza, le loro capacità tecnologiche e organizzative o le loro risorse finanziarie.
La cooperazione incoraggia l'apporto, da parte delle parti attive degli Stati ACP e della Comunità, di mezzi finanziari e tecnici complementari alle azioni di sviluppo. Può appoggiare le azioni di cooperazione decentrata con un sostegno finanziario e/o tecnico prelevato dalle risorse della convenzione alle condizioni definite all'articolo 22.
Questa forma di cooperazione è organizzata nel pieno rispetto del ruolo e delle prerogative dei poteri pubblici degli Stati ACP.
Articolo 22
Le azioni di cooperazione decentrata possono essere sostenute con strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica, con l'assenso degli Stati ACP interessati, preferibilmente sin dalla fase della programmazione, per quanto riguarda il principio e le condizioni del sostegno a questa forma di cooperazione. Questo sostegno è fornito qualora sia necessario per un'attuazione fruttuosa delle azioni proposte, purché l'utilità di queste ultime sia riconosciuta e le disposizioni relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo siano rispettate. I progetti che rientrano in questa forma di cooperazione possono riallacciarsi o meno a programmi attuati nei settori di concentrazione dei programmi indicativi; tuttavia sarà data priorità a quelli che si riallacciano a settori di concentrazione.
Capitolo 4 Principi applicabili agli strumenti della cooperazione Articolo 23
Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, le parti contraenti ricorrono a strumenti di cooperazione che rispondano ai principi di solidarietà e di mutuo interesse e che siano adattati alla situazione economica, culturale e sociale degli Stati ACP e della Comunità, nonché all'evoluzione del loro ambiente internazionale.
Tali strumenti sono principalmente diretti, grazie al rinforzamento dei meccanismi e sistemi messi in atto:
- ad aumentare gli scambi commerciali tra le parti contraenti;
-a sostenere lo sforzo di sviluppo autonomo degli Stati ACP con un rafforzamento della loro capacità nazionale di innovazione, adattamento e trasformazione della tecnologia;
-ad appoggiare lo sforzo di adeguamento strutturale degli Stati ACP contribuendo altresì ad alleggerire l'onere del debito;
-ad aiutare gli Stati ACP ad accedere ai mercati dei capitali e ad incoraggiare gli investimenti privati diretti europei a contribuire allo sviluppo degli Stati ACP;
-a rimediare all'instabilità dei proventi da esportazione dei prodotti agricoli di base degli Stati ACP e ad aiutare questi ultimi a far fronte a gravi perturbazioni del loro settore minerario.
Articolo 24
Allo scopo di promuovere e diversificare gli scambi commerciali tra le parti contraenti, la Comunità e gli Stati ACP stabiliscono:
- disposizioni generali relative al commercio;
-disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti ACP;
-disposizioni dirette a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi degli Stati ACP, compreso il turismo;
-un sistema di reciproca informazione e consultazione che assicuri l'applicazione efficace delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale.
Articolo 25
Il regime generale degli scambi, basato sugli obblighi internazionali delle parti contraenti, ha lo scopo di fornire una base sicura e solida per la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunità.
Esso si basa sul principio del libero accesso dei prodotti originari degli Stati ACP al mercato della Comunità, con disposizioni particolari per i prodotti agricoli e disposizioni di salvaguardia.
In considerazione delle attuali necessità di sviluppo degli Stati ACP, esso non comporta per questi ultimi nessun obbligo di reciprocità in fatto di libero accesso.
Esso si basa anche sui principi della non discriminazione tra gli Stati membri da parte degli Stati ACP e dell'attribuzione alla Comunità di un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.
Articolo 26
La Comunità contribuisce allo sforzo di sviluppo degli Stati ACP con un apporto di risorse finanziarie sufficienti ed un'assistenza tecnica appropriata, miranti a rafforzare le capacità di detti Stati in materia di sviluppo economico, sociale e culturale, autonomo ed integrato, ed a contribuire al miglioramento del tenore di vita ed al benessere delle loro popolazioni, nonché a promuovere e mobilitare risorse a sostegno di programmi di adeguamento strutturale validi, efficaci e imperniati sulla crescita.
Tale contributo è effettuato su basi più prevedibili e regolari. Esso è accordato a condizioni molto liberali e tiene particolarmente conto della situazione degli Stati ACP meno sviluppati.
Articolo 27
Le parti contraenti convengono di facilitare un maggiore e più stabile flusso di risorse del settore privato verso gli Stati ACP, prendendo misure atte a migliorare l'accesso di questi ultimi ai mercati dei capitali ed a favorire gli investimenti privati europei negli Stati ACP.
Le parti contraenti sottolineano la necessità di promuovere, proteggere, finanziare e appoggiare gli investimenti e di offrire a tali investimenti condizioni di trattamento eque e stabili.
Articolo 28
Le parti contraenti convengono di confermare l'importanza del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione e d'intensificare la consultazione tra gli Stati ACP e la Comunità nelle sedi e organizzazioni internazionali aventi per compito la stabilizzazione dei mercati dei prodotti agricoli di base.
Dato il ruolo del settore minerario nello sforzo di sviluppo di numerosi Stati ACP e data la reciproca dipendenza in questo settore, le parti contraenti confermano l'importanza del sistema d'aiuto agli Stati ACP che debbono affrontare perturbazioni gravi in questo settore, per ristabilirne la vitalità e per rimediare alle conseguenze di queste perturbazioni sul loro sviluppo.
Capitolo 5 Istituzioni
Articolo 29
Le istituzioni della presente convenzione sono il Consiglio dei ministri, il Comitato degli ambasciatori e l'Assemblea paritetica.
Articolo 30
1. Il Consiglio dei ministri è composto, da un lato, dei membri del Consiglio delle Comunità europee e di membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, di un membro del governo di ciascuno Stato ACP.
2. Le funzioni del Consiglio dei ministri sono le seguenti:
a) definire i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'attuazione della presente convenzione, in particolare quando si tratti di contribuire alla soluzione di problemi fondamentali dello sviluppo solidale delle parti contraenti;
b) prendere qualsiasi decisione di carattere politico per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione;
c) prendere decisioni nei settori specifici contemplati dalla presente convenzione;
d) provvedere al funzionamento efficace dei meccanismi di consultazione previsti dalla presente convenzione;
e) occuparsi dei problemi d'interpretazione eventualmente posti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
f) risolvere i problemi di procedura o relativi alle modalità d'applicazione della presente convenzione;
g) esaminare, a richiesta d'una delle parti contraenti, qualsiasi problema che possa direttamente ostacolare o favorire l'attuazione effettiva ed efficace della presente convenzione o qualsiasi altro problema che possa ostacolare il conseguimento dei suoi obiettivi;
h) prendere tutte le disposizioni per stabilire costanti contatti tra le parti attive dello sviluppo economico, culturale e sociale della Comunità e degli Stati ACP e organizzare consultazioni regolari con i loro rappresentanti su temi di interesse reciproco, data l'importanza, riconosciuta dalle parti contraenti, che riveste l'instaurazione di un vero dialogo tra tali parti attive e il loro contributo allo sforzo di cooperazione e sviluppo.
Articolo 31
1. Il Comitato degli ambasciatori è composto, da un lato, del rappresentante permanente di ogni Stato membro presso le Comunità europee e di un rappresentante della Commissione e, dall'altro, del capo della missione di ciascuno Stato ACP presso le Comunità europee.
2. Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nello svolgimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio.
Esso segue l'applicazione della presente convenzione ed i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in essa definiti.
Articolo 32
1. L'Assemblea paritetica è composta in numero uguale, da un lato, di membri del Parlamento europeo per la Comunità, e, dall'altro, di parlamentari o, in mancanza, di rappresentanti designati dagli Stati ACP.
2. a) L'Assemblea paritetica, organo consultivo, ha lo scopo, mediante il dialogo, la discussione e la concertazione, di:
- promuovere una maggiore comprensione tra i popoli degli Stati membri da una parte, e quelli degli Stati ACP dall'altra;
-sensibilizzare le opinioni pubbliche sull'interdipendenza dei popoli e dei loro interessi, come pure sulla necessità di uno sviluppo solidale;
-riflettere sui problemi attinenti alla cooperazione ACP-CEE e in particolare sui problemi fondamentali dello sviluppo;
-promuovere ricerche ed iniziative e presentare proposte per il miglioramento e il rafforzamento della cooperazione ACP-CEE;
-indurre le autorità competenti delle parti contraenti ad attuare la presente convenzione nel modo più efficace, per conseguirne pienamente gli obiettivi.
b) L'Assemblea paritetica organizza regolarmente contatti e consultazioni con i rappresentanti delle parti attive dello sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP e della Comunità, per ottenerne il parere sulla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.
SECONDA PARTE
I SETTORI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE
TITOLO I
AMBIENTE
Articolo 33
Nell'ambito della presente convenzione la protezione e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali, l'arresto del degrado del patrimonio fondiario e forestale, il ripristino degli equilibri ecologici, la salvaguardia delle risorse naturali nonché il loro sfruttamento razionale sono obiettivi fondamentali che gli Stati ACP interessati si sforzano di conseguire con l'appoggio della Comunità, per migliorare a breve scadenza le condizioni di vita delle loro popolazioni e per salvaguardare quelle delle generazioni future.
Articolo 34
Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono che l'esistenza di taluni Stati ACP è minacciata da un rapido degrado del loro ambiente che contrasta qualsiasi sforzo di sviluppo, in particolare gli obiettivi prioritari dell'autosufficienza e della sicurezza alimentari.
La lotta contro tale degrado dell'ambiente e per la conservazione delle risorse naturali costituisce per numerosi Stati ACP un'esigenza inderogabile che richiede la concezione e l'attuazione di modi di sviluppo coerenti che rispettino gli equilibri ecologici.
Articolo 35
L'entità del fenomeno e dei mezzi da impiegare implica che le azioni da realizzare rientrino in politiche globali, di lunga durata, concepite e applicate dagli Stati ACP sul piano nazionale, regionale e internazionale nell'ambito di uno sforzo di solidarietà internazionale.
A tal fine le parti convengono di privilegiare nelle loro azioni:
- un'impostazione preventiva, volta ad evitare che i programmi o le azioni abbiano conseguenze negative sull'ambiete;
-un'impostazione sistematica che garantisca la validità ecologica in tutte le fasi, dall'individuazione alla realizzazione;
-un'impostazione transettoriale che tenga conto delle conseguenze dirette e indirette delle azioni intraprese.
Articolo 36
La protezione dell'ambiente e delle risorse naturali richiede un intervento globale che comprenda la dimensione sociale e culturale.
Per tener conto di questa dimensione specifica occorre che nei progetti e programmi siano inserite azioni appropriate in materia di istruzione, formazione, informazione e ricerca.
Articolo 37
Sono elaborati e attuati strumenti di cooperazione adeguati a questi problemi.
Secondo le esigenze, possono essere utilizzati criteri sia qualitativi che quantitativi. Per valutare la validità in materia ambientale delle azioni proposte, qualunque ne sia la portata, si fa ricorso ad elenchi concordati degli elementi da prendere in considerazione. Per i progetti di ampia portate e per quelli che presentano un notevole rischio per l'ambiente si ricorre eventualmente a studi di impatto ambientale.
Per tener debitamente conto dell'importanza dell'ambiente sono elaborati inventari fisici contenenti, per quanto possibile, l'indicazione di valori.
L'attuazione di tali strumenti consente, qualora si prevedano conseguenze negative sull'ambiente, la formulazione delle indispensabili misure correttive fin dalla fase iniziale dei programmi e progetti previsti, in modo che questi ultimi possano progredire secondo i calendari di esecuzione previsti ed essere nel contempo migliorati dal punto di vista della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali.
Articolo 38
Le parti, sollecite della protezione effettiva e della gestione efficace dell'ambiente e delle risorse naturali, ritengono che i settori della cooperazione ACP-CEE, contemplati nella seconda parte della presente convenzione, debbano essere analizzati e valutati sistematicamente in questa prospettiva.
In questo ordine di idee, la Comunità appoggia gli sforzi compiuti dagli Stati ACP sul piano nazionale, regionale e internazionale nonché le azioni avviate da organizzazioni intergovernative e non governative, al fine di sostenere le politiche e priorità nazionali e intergovernative. Articolo 39
1. Le parti contraenti si impegnano, per quanto le concerne, ad adoperarsi al massimo affinché, in generale, i movimenti internazionale di rifiuti pericolosi e di residui radioattivi siano tenuti sotto controllo e sottolineano l'importanza di un'efficace cooperazione internazionale in materia.
Al riguardo, la Comunità vieta le esportazione dirette o indirette di tali rifiuti e residui negli Stati ACP e, contemporaneamente, gli Stati ACP vietano a loro volta l'importazione diretta o indiretta nel loro territorio di questi stessi prodotti provenienti dalla Comunità o da qualsiasi altro paese, fatti salvi gli impegni internazionali specifici che le parti contraenti hanno sottoscritto o possono sottoscrivere in futuro riguardo a questi due settori nelle sedi internazionali competenti.
Queste disposizioni non ostano a che uno Stato membro, verso il quale uno Stato ACP abbia deciso di esportare rifiuti per trattamento, riesporti i rifiuti trattati verso lo Stato d'origine.
Le parti contraenti adottano quanto prima le disposizioni interne di carattere giuridicio e amministrativo necessarie ai fini dell'attuazione di questo impegno. Nel caso di ritardi, a richiesta di una delle parti potranno essere avviate consultazioni. Al termine di tali consultazioni ciascuna parte può adottare le opportune disposizioni in funzione della situazione.
2. Le parti si impegnano ad assicurare un controllo rigoroso dell'applicazione delle misure di divieto di cui nel secondo comma del paragrafo 1. In caso di difficoltà in proposito potranno essere avviate consultazioni a condizioni identiche a quelle previste in detto comma e con gli stessi effetti.
3. Nel contesto del presente articolo il termine «rifiuti pericolosi» va interpretato facendo riferimento alle categorie di prodotti che figurano negli allegati 1 e 2 della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione.
Per quanto riguarda i residui radioattivi, le definizioni e i valori limite applicabili saranno quelli che verranno adottati in sede di AIEA. Nel frattempo si applicheranno le definizioni e i valori limite precisati nella dichiarazione riportata nell'allegato VIII della presente convenzione.
Articolo 40
Su richiesta degli Stati ACP, la Comunità fornisce le informazioni tecniche disponibili sugli antiparassitari e altri prodotti chimici per aiutarli a sviluppare o a potenziare un'utilizzazione appropriata e sicura di tali prodotti.
Se necessario può essere fornita, conformemente alle disposizioni della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, un'assistenza tecnica per garantire condizioni di sicurezza in tutte le fasi, dalla produzione fino all'eliminazione di tali prodotti.
Articolo 41
Le parti riconoscono l'utilità di procedere, mediante i meccanismi di consultazione previsti nella convenzione, a scambi di idee riguardo a rischi ecologici rilevanti di portata planetaria (effetto serra, deterioramento dello strato di ozono, evoluzione delle foreste tropicali, ecc.) oppure di portata più specifica e risultanti dall'applicazione di tecnologie industriali. Queste consultazioni potranno essere chieste da ciascuna delle parti qualora tali rischi minaccino concretamente le parti contraenti e avranno lo scopo di valutare le possibilità di azioni congiunte conformemente alle disposizioni della convenzione. Eventualmente, le consultazioni consentiranno anche di procedere a scambi di idee prima delle discussioni su tali argomenti nelle sedi internazionali appropriate.
TITOLO II
COOPERAZIONE AGRICOLA, SICUREZZA ALIMENTARE E SVILUPPO RURALE
Capitolo 1
Cooperazione agricola e sicurezza alimentare
Articolo 42
La cooperazione nel settore agricole e rurale, cioè l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e la silvicoltura, si prefigge in particolare di:
- promuovere in modo continuo e sistematico uno sviluppo valido e durevole, basato in particolare sulla protezione dell'ambiente e sulla gestione razionale delle risorse naturali;
-sostenere gli sforzi degli Stati ACP volti ad aumentare il loro livello di autoapprovvigionamento alimentare, segnatamente rafforzando la loro capacità di fornire alle rispettive popolazioni un'alimentazione quantitativamente e qualitativamente sufficiente e assicurare loro un soddisfacente livello nutritivo;
-rafforzare la sicurezza alimentare sul piano sia nazionale che regionale ed interregionale mediante incentivazione delle correnti commerciali regionali di prodotti alimentari e un miglior coordinamento delle politiche alimentari dei paesi interessati;
-garantire alle popolazioni rurali redditi che consentano di migliorare in modo significativo il tenore di vita, onde poter soddisfare le loro necessità essenziali in materia di alimentazione di istruzione, di sanità e di condizioni di vita;
-incoraggiare un'attiva partecipazione delle popolazioni rurali, uomini e donne, al proprio sviluppo mediante l'organizzazione delle comunità rurali in associazioni, nonché mediante un miglior inserimento dei produttori, uomini e donne, nel circuito economico nazionale e internazionale;
-rafforzare la partecipazione della donna in quanto produttrice, in particolare migliorandone l'accesso a tutti i fattori di produzione (terra, inputs, credito, divulgazione, formazione) ;
-creare nell'ambiente rurale condizioni ed un contesto di vita soddisfacenti, soprattutto sviluppando attività socioculturali;
-migliorare la produttività rurale, in particolare col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali;
-ridurre le perdite dopo raccolta;
-alleviare l'onere di lavoro delle donne, in particolare mediante la promozione di tecnologie adatte per il lavoro successivo al raccolto e la trasformazione di prodotti alimentari;
-diversificare le attività rurali creatrici di posti di lavoro e sviluppare le attività sostegno della produzione;
-valorizzare le produzioni mediante la trasformazione in loco dei prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della silvicoltura;
-garantire un miglior equilibrio tra le produzioni agricole connesse con l'alimentazione e le produzioni destinate all'esportazione;
-sviluppare e rafforzare una ricerca agronomica adattata alle condizioni naturali e umane del paese e della regione e rispondente alle esigenze in materia di divulgazione e di sicurezza alimentare;
-preservare, nell'ambito degli obiettivi precitati, l'ambiente naturale, in particolare con azioni specifiche di protezione e di conservazione degli ecosistemi, di lotta contro la siccità, la desertificazione e la deforestazione.
Articolo 43
1. Le azioni che permettono di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 42 devono assumere forme per quanto possibile diverse e concrete, sia sul piano nazionale che regionale e interregionale.
2. Esse sono ideate e eseguite per attuare le politiche e le strategie definite dagli Stati ACP e nel rispetto delle loro priorità.
3. La cooperazione agricola sostiene tali politiche e strategie conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
Articolo 44
1. Lo sviluppo della produzione passa attraverso l'intensificazione razionale delle produzioni vegetali e animali e implica:
- il miglioramento dei modi di sfruttamento di colture pluviali che preservino la fertilità dei suoli;
-lo sviluppo delle colture irrigue, in particolare mediante impianti idroagricoli di vari tipi (idraulica di villaggio, regimazione idrica dei corsi d'acqua e sistemazione dei comprensori) , che permettano l'utilizzazione ottimale e la gestione economica dell'acqua da parte degli agricoltori e delle collettività locali; le azioni consisteranno inoltre nel ripristino degli impianti esistenti;
-il miglioramento e l'ammodernamento di tecniche di coltura, nonché una migliore utilizzazione dei fattori di produzione (varietà e specie migliorate, materiale agricolo, concimi, prodotti fitosanitari) ;
-nel settore dell'allevamento, il miglioramento dell'alimentazione del bestiame (gestione più adeguata dei pascoli, sviluppo della produzione di foraggi, moltiplicazione e ripristino delle fonti idriche) e delle sue condizioni sanitarie, compreso lo sviluppo delle infrastrutture a tal fine necessarie;
-una migliore associazione dell'agricoltura e dell'allevamento;
-nel settore della pesca, l'ammodernamento delle condizioni di sfruttamento delle risorse della pesca e lo sviluppo dell'acquacoltura.
2. Lo sviluppo della produzione presuppone inoltre:
-l'espansione delle attività secondarie e terziarie a sostegno dell'agricoltura, quali la fabbricazione, l'ammodernamento, la promozione di attrezzature agricole e rurali, nonché di inputs, ed eventualmente la loro importazione;
-la realizzazione o il potenziamento di sistemi di risparmio e di credito agricolo adeguati alle condizioni locali per agevolare l'accesso degli agricoltori ai fattori di produzione;
-l'incoraggiamento di tutte le politiche e misure di incentivazione a favore dei produttori, adeguate alle condizioni locali, per una maggiore produttività e per migliorare i redditi degli agricoltori.
Articolo 45
Per valorizzare le produzioni, la cooperazione agricola contribuisce a garantire:
- mezzi adeguati di conservazione e appropriate strutture di magazzinaggio a livello dei produttori;
-una lotta efficace contro le malattie, i predatori e le altre cause di perdite di produzione;
-un dispositivo di commercializzazione primaria basato su un'organizzazione adeguata dei produttori che disponga dei necessari mezzi finanziari e materiali, nonché sugli opportuni mezzi di comunicazione;
-un funzionamento agevole dei circuiti commerciali che tenga conto di ogni forma di iniziativa pubblica o privata e consenta l'approvvigionamento dei mercati locali, delle aree deficitarie del paese e dei mercati urbani, al fine di ridurre la dipendenza dall'esterno;
-meccanismi che consentano di evitare sia le interruzioni di approvvigionamento (costituzione di scorte di sicurezza) sia le fluttuazioni erratiche dei prezzi (scorte di intervento) ;
-la trasformazione, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti mediante, in particolare, lo sviluppo di unità artigianali e agroindustriali per adattarli all'evoluzione del mercato.
Articolo 46
Le azioni di promozione del mondo rurale riguardano:
- l'organizzazione dei produttori in associazioni o collettività al fine di consentire loro di trarre il massimo vantaggio dai mercati, dagli investimenti e dalle attrezzature di interesse comune;
-la promozione della partecipazione della donna, riconoscendone il ruolo attivo quale partner a pieno ti tolo nel processo di produzione rurale e di sviluppo economico;
-lo sviluppo di attività socioculturali (sanità, istruzione, cultura) indispensabili per milgiorare il contesto di vita del mondo rurale;
-la formazione dei produttori rurali, sia uomini che donne, mediante un adeguato inserimento e un'opportuna opera di divulgazione;
-il miglioramento delle condizioni di formazione dei formatori a tutti i livelli.
Articolo 47
La cooperazione nel settore della ricerca agronomica e agrotecnologica contribuisce:
- a sviluppare, negli Stati ACP, capacità nazionali e regionali di ricerca adeguate alle condizioni naturali e socioeconomiche locali della produzione vegetale e animale; una attenzione particolare deve essere accordata alle regioni aride e semiaride;
-in particolare a migliorare le varietà e le specie, la qualità nutritiva dei prodotti e il loro condizionamento, la messa a punto di tecniche e procedimenti a portata dei produttori;
-a migliorare la diffusione dei risultati della ricerca ottenuti in uno Stato ACP o non ACP e applicabili in altri Stati ACP;
-a divulgare i risultati di tale ricerca presso il maggior numero possibile di utilizzatori;
-a promuovere e a rafforzare il coordinamento della ricerca, in particolare sul piano regionale e internazionale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 152 e ad eseguire le azioni appropriate per conseguire tali obiettivi.
Articolo 48
Le azioni di cooperazione agricola vengono eseguite secondo le modalità e procedure fissate per la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ed in questo ambito esse possono riguardare anche:
1) a titolo della cooperazione tecnica:
- scambi di informazioni tra la Comunità e gli Stati ACP, nonché fra Stati ACP, sull'utilizzazione dell'acqua, i sistemi d'intensificazione delle produzioni e i risultati della ricerca;
-scambi di esperienze fra professionisti del credito e del risparmio, delle cooperative, della mutualità, dell'artigianato e della piccola industria in zona rurale;
2) a titolo della cooperazione finanziaria:
-la fornitura di fattori di produzione;
-il sostegno agli organismi di regolazione dei mercati, in funzione di un'impostazione coerente dei problemi in materia di produzione e commercializzazione;
-la partecipazione alla costituzione di fondi per i sistemi di credito agricolo;
-l'apertura di linee di credito a favore di produttori rurali, di organizzazioni professionali agricole, di artigiani, di associazioni di donne e di piccoli industriali rurali, in funzione delle loro attività (approvvigionamento, commercializzazione primaria, costituzione di scorte) e a beneficio delle associazioni che attuano azioni tematiche;
-sostegno all'associazione di mezzi industriali e di capacità professionali negli Stati ACP e nella Comunità, nell'ambito di unità artigianali o industriali per la fabbricazione di inputs e di materiali, per la manutenzione, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto e la trasformazione dei prodotti.
Articolo 49
1. Le azioni della Comunità a favore della sicurezza alimentare degli Stati ACP sono realizzate nell'ambito delle strategie o delle politiche alimentari degli Stati ACP interessati e degli obiettivi di sviluppo che essi definiscono.
Esse sono realizzate, in coordinamento con gli strumenti della presente convenzione, nel contesto delle politiche della Comunità e delle misure che rientrano in queste ultime, nel rispetto degli impegni internazionali della medesima.
2. In questo contesto può essere attuata una programmazione pluriennale indicativa con gli Stati ACP che lo desiderino, per consentire una migliore prevedibilità del loro approvvigionamento alimentare.
Articolo 50
1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunità si impegna a garantire la possibilità di fissare anticipatamente, a più lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli Stati ACP e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del fabbisogno alimentare indicato da tali Stati.
Detta fissazione anticipata può avere la durata di un anno ed è applicata ogni anno durante il periodo di validità della presente convenzione, rimanendo inteso che il livello delle restituzione è fissato secondo i metodi normalmente seguiti dalla Commissione.
2. Possono essere conclusi accordi specifici con gli Stati ACP che ne facciano richiesta nell'ambito della loro politica in materia di sicurezza alimentare.
Articolo 51
Le azioni di aiuto alimentare sono decise secondo le norme e i criteri di assegnazione stabiliti dalla Comunità per tutti i beneficiari di questo tipo di aiuto.
Fatte salve tali norme e l'autonomia di decisione della Comunità in materia, le azioni di aiuto alimentare si ispirano ai seguenti orientamenti:
a) tranne i casi urgenti, l'aiuto alimentare comunitario, che è una misura transitoria, deve inserirsi nelle politiche di sviluppo degli Stati ACP. Ciò richiede coerenza fra le azioni di aiuto alimentare e le altre azioni di cooperazione;
b) se i prodotti forniti a i titolo di aiuto alimentare sono venduti, essi devono esserlo ad un prezzo che non disorganizzi il mercato nazionale. I fondi di contropartita che ne risultano vengono utilizzati per finanziare l'attuazione o il funzionamento di progetti o programmi che riguardino prioritariamente lo sviluppo rurale; questi fondi possono essere parimenti utilizzati per qualsiasi fine giustificato e accettato di comune accordo, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 226, lettera d) ;
c) se i prodotti forniti sono distribuiti gratuitamente, essi devono contribuire alla realizzazione di programmi alimentari destinati in particolare agli strati vulnerabili della popolazione, oppure valere come compenso di un lavoro;
d) le azioni di aiuto alimentare inserite in progetti o programmi di sviluppo o programmi alimentari possono formare oggetto di una programmazione pluriennale;
e) i prodotti forniti devono soddisfare in modo prioritario le necessità dei beneficiari. Nella loro scelta occore tener conto, in particolare, del rapporto fra il loro costo e la loro qualità nutritiva specifica, nonché delle conseguenze di tale scelta sulle abitudini di consumo;
f) se la situazione alimentare di uno Stato ACP beneficiario evolve in modo tale da rendere auspicabile la sostituzione degli aiuti alimentari in toto o in parte con azioni rivolte a consolidare l'evoluzione in atto, si possono realizzare azioni sostitutive in forma di aiuti finanziari e tecnici conformemente alla normative comunitaria in materia. Tali azioni sono decise a richiesta dello Stato ACP interessato;
g) per mettere a disposizione prodotti conformi alle abitudini dei consumatori, per accelerare la fornitura di prodotti in caso di operazioni di urgenza o per contribuire al rafforzamento della sicurezza alimentare, gli acquisti a titolo dell'aiuto alimentare possono effettuarsi non soltanto nella Comunità, ma anche nel paese beneficiario, in un altro Stato ACP o in un paese in via di sviluppo, situato di preferenza nella stessa area geografica.
Articolo 52
Nell'attuazione delle disposizioni del presente capitolo occorre prestare particolare attenzione affinché gli Stati meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari possano essere aiutati a trarre pienamente vantaggio da tali disposizioni. Viene rivolta particolare attenzione, a richiesta degli Stati interessati:
- alle specifiche difficoltà che gli Stati ACP meno sviluppati devono affrontare per attuare le politiche o strategie da essi definite per accrescere la propria autosufficienza alimentare e la propria sicurezza alimentare. In questo contesto, la cooperazione riguarda in particolare i settori della produzione (compreso l'approvvigionamento di inputs materiali, tecnici e finanziari) , dei trasporti, della commercializzazione, del condizionamento, nonché della creazione di infrastrutture d'immagazzinamento;
-all'instaurazione di un sistema di scorte di sicurezza negli Stati ACP senza sbocco sul mare, per evitare i rischi di interruzione dell'approvvigionamento;
-alla diversificazione delle produzioni agricole di base e al miglioramento della sicurezza alimentare degli Stati ACP insulari.
Articolo 53
1. Il Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale è a disposizione degli Stati ACP per consentire loro un migliore accesso all'informazione, alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nei settori dello sviluppo e della divulgazione agricoli e rurali.
Esso opera, nell'ambito delle proprie competenze, in stretta cooperazione con le istituzioni e gli organi menzionati nella presente convenzione.
2. Le funzioni del Centro sono le seguenti:
a) a richiesta degli Stati ACP, assicurare la diffusione di informazioni scientifiche e tecniche sui metodi e sui mezzi che favoriscono la produzione agricola e lo sviluppo rurale, nonché un sostegno scientifico e tecnico all'elaborazione di programmi a carattere regionale nei propri settori di attività;
b) favorire lo sviluppo da parte degli Stati ACP, a livello sia nazionale che regionale, di capacità proprie in materia di produzione, di acquisizione e di scambio di informazioni scientifiche e tecniche nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca;
c) orientare verso gli organismi competenti le richieste di informazioni degli Stati ACP o rispondere direttamente alle stesse;
d) facilitare ai centri di documentazione regionali e nazionali ACP e agli istituti di ricerca l'accesso alle pubblicazioni scientifiche e tecniche in materia di problemi di sviluppo agricolo e rurale, e alle banche di dati della Comunità e degli Stati ACP;
e) facilitare in genere l'accesso degli Stati ACP ai risultati dei lavori effettuati dagli organismi nazionali, regionali ed internazionali e più particolarmente dagli organismi competenti per i problemi tecnici in materia di sviluppo agricolo e rurale, stabiliti nella Comunità e negli Stati ACP, e mantenere i contatti con detti organismi;
f) favorire tra i vari protagonisti dello sviluppo agricolo e rurale, e in particolare tra i ricercatori, i formatori, i tecnici e i divulgatori, gli scambi di informazioni sui risultati delle azioni di sviluppo agricolo e rurale;
g) favorire ed aiutare l'organizzazione delle riunioni di specialisti, ricercatori, pianificatori e responsabili dello sviluppo per uno scambio di esperienze acquisite in ambienti ecologici specifici;
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 291A0817(01).1
h) facilitare l'accesso del personale ACP, addetto alla formazione e alla divulgazione, all'informazione necessaria per realizzare i lavori e per orientare le richieste di formazione specifica verso gli esistenti organismi competenti;
i) contribuire a facilitare l'adeguamento delle informazioni tecniche e scientifiche disponibili alle esigenze dei servizi degli Stati ACP responsabili dello sviluppo, della divulgazione e della formazione, compresa l'alfabetizzazione funzionale nell'ambiente rurale;
j) facilitare la diffusione dell'informazione scientifica e tecnica per inserirla nelle strategie di sviluppo agricolo e rurale, in funzione delle esigenze prioritarie dello sviluppo.
3. Nelle proprie attività il Centro rivolge particolare attenzione alle necessità degli Stati ACP meno sviluppati.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Centro ricorre alle reti di informazione decentrate esistenti a livello regionale o nazionale. Queste reti saranno attuate in modo graduale ed efficace a mano a mano che saranno individuate le esigenze, e saranno assistite per quanto possibile dalle organizzazione e istituzioni più appropriate.
5. Il Centro è sotto l'autorità del Comitato degli ambasciatori. Il Comitato degli ambasciatori stabilisce le norme di funzionamento e le procedure di adozione del bilancio del Centro. Il bilancio è finanziato in conformità delle norme previste nella presente convenzione in materia di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
6. a) Il Centro è diretto da un direttore nominato dal Comitato degli ambasciatori.
b) Il direttore del Centro è assistito da un personale assunto nei limiti previsti dal bilancio adottato dal Comitato degli ambasciatori.
c) Il direttore del Centro rende conto delle attività del Centro al Comitato degli ambasciatori.
7.a) È istituito un comitato consultivo, composto su base paritetica di esperti dello sviluppo agricolo e rurale, per assistere sul piano tecnico e scientifico il direttore del Centro nella determinazione delle opportune soluzioni dei problemi cui devono far fronte gli Stati ACP, in particolare per migliorare il loro accesso all'informazione, alle innovazioni tecniche, alla ricerca e alla formazione nel settore dello sviluppo agricolo e rurale, nonché nella definizione dei programmi di attività del Centro.
b) I membri del comitato consultivo sono nominati dal Comitato degli ambasciatori secondo le procedure e i criteri da questo stabiliti.
Capitolo 2
Lotta contro la siccità e la desertificazione
Articolo 54
Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono che alcuni Stati ACP devono affrontare considerevoli difficoltà risultanti da una siccità endemica e da una sempre maggiore desertificazione che ostacolano tutti gli sforzi intesi allo sviluppo, in particolare l'obiettivo prioritario dell'autosufficienza e della sicurezza alimentari.
Le due parti convengono che la lotta contro la siccità e la desertificazione costituisce per vari Stati ACP un'impresa di vasta portata che condiziona il successo della loro politica di sviluppo.
Articolo 55
Il risanamento della situazione e lo sviluppo duraturo dei paesi colpiti o minacciati da queste calamità richiedono una politica che favorisca il ripristino dell'ambiente naturale e l'equilibrio tra risorse, popolazioni e animali, in particolare per mezzo di un miglior controllo e una migliore gestione delle risorse idriche, di azioni agricole, agroforestali e di rimboschimento appropriate e mediante la lotta contro le cause e le pratiche all'origine di tale desertificazione.
Articolo 56
L'accelerazione del processo di ripristino dell'equilibrio ecologico implica in particolare l'introduzione di un aspetto «lotta contro la siccità e la desertificazione» in tutte le azioni di sviluppo agricolo e rurale e comporta tra l'altro:
1) - l'estenzione dei sistemi agroforestali che conciliano l'attività agricola e forestale, la ricerca e lo sviluppo delle specie vegetali meglio adattate alle condizioni locali;
-l'introduzione di tecniche adeguate per aumentare e mantenere la produttività dei terreni con vocazione agricola, delle terre coltivabili e dei pascoli naturali al fine di controllare le varie forme di erosione;
-il recupero dei terreni degradati grazie ad azioni di rimboschimento o di sistemazione delle terre che devono beneficiare di operazioni di manutenzione che coinvolgano, per quanto possibile, le popolazioni e le amministrazioni interessate allo scopo di salvaguardare i progressi compiuti;
2) lo sviluppo di azioni che consentano di risparmiare il legname come fonte di energia, attraverso l'intensificazione della ricerca, la divulgazione, nonché l'impiego delle fonti di energia nuove e rinnovabili, quali l'energia eolica, solare e biologica, e l'utilizzazione di fonti di calore migliorate che abbiano un rendimento termico più elevato;
3) la sistemazione e la gestione razionale delle risorse forestali attraverso la realizzazione a livello nazionale o regionale di piani di gestione forestale per ottimizzare lo sfruttamento delle risorse forestali;
4) il proseguimento delle azioni di sensibilizzazione e formazione permanenti delle popolazioni interessate in merito ai fenomeni della siccità e della desertificazione, nonché la divulgazione dei possibili mezzi di lotta;
5) un approccio globale coordinato che, in base ai risultati delle azioni realizzate in applicazione dei punti 1-4, sia inteso a garantire il ripristino di un equilibrio ecologico appropriato tra risorse naturali, popolazioni e animali, senza pregiudicare gli obiettivi di uno sviluppo economico e sociale armonioso.
Articolo 57
Le azioni da intraprendere, appoggiate eventualmente dalla ricerca, riguardano in particolare:
1) il miglioramento della conoscenza e della previsione dei fenomeni della desertificazione attraverso l'osservazione dell'evoluzione del terreno, mediante, tra l'altro, il telerilevamento, lo sfruttamento dei risultati acquisiti e una migliore comprensione delle trasformazioni dell'ambiente umano nel tempo e nello spazio;
2) l'inventario delle falde freatiche e della loro capacità di ricarica ai fini di una migliore prevedibilità delle disponibilità idriche, lo sfruttamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee, il miglioramento della gestione di tali risorse, in particolare mediante dighe o altri sistemi appropriati, per il soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni e del bestiame, nonché il miglioramento delle condizioni di previsione meteorologica;
3) l'instaurazione di un sistema di prevenzione e di lotta contro gli incendi della savana e il disboscamento.
TITOLO III
SVILUPPO DELLA PESCA
Articolo 58
Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono l'urgente necessità di promuovere lo sviluppo delle risorse ittiche degli Stati ACP per contribuire allo sviluppo della pesca nel suo insieme e per stabilire un'area di reciproco interesse per i loro rispettivi settori economici.
La cooperazione in questo campo ha per obiettivo l'utilizzazione ottimale delle risorse ittiche degli Stati ACP ed il riconoscimento, allo stesso tempo, del diritto degli Stati senza sbocco sul mare a partecipare allo sfruttamento delle risorse della pesca marittima e del diritto degli Stati costieri ad esercitare la propria giurisdizione sulle risorse biologiche marine della propria zona economica esclusiva, in conformità del diritto internazionale vigente, in particolare delle conclusioni della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
Articolo 59
Per favorire lo sviluppo dello sfruttamento delle risorse ittiche degli Stati ACP, il settore della pesca beneficia di tutti i meccanismi di assistenza e cooperazione previsti dalla presente convenzione ed in particolare dell'assistenza finanziaria e tecnica, secondo le modalità stabilite nel titolo III della terza parte.
Gli obiettivi prioritari di tale cooperazione sono i seguenti:
- migliorare la conoscenza dell'ambiente e delle risorse;
-aumentare i mezzi per la protezione delle risorse ittiche e il controllo del loro sfruttamento razionale;
-aumentare la participazione degli Stati ACP allo sfruttamento delle risorse ittiche di alto mare situate all'interno delle loro zone economiche esclusive;
-incoraggiare lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche degli Stati ACP e delle risorse di alto mare per le quali gli Stati ACP e la Comunità hanno interessi comuni;
-aumentare il contributo della pesca, compresi i settori acquacoltura, pesca artigianale e pesca continentale, allo sviluppo rurale, valorizzando il ruolo della pesca per quanto riguarda il rafforzamento della sicurezza alimentare e il miglioramento dell'alimentazione e delle condizioni socioeconomiche delle collettività interessate; ciò presuppone tra l'altro, il riconoscimento e il sostegno del lavoro effettuato dalle donne dopo la cattura del pesce e nella fase della commercializzazione;
-aumentare il contributo della pesca allo sviluppo industriale grazie all'incremento delle catture, della produzione, della trasformazione e dell'esportazione.
Articolo 60
L'aiuto della Comunità allo sviluppo della pesca comprende, tra l'altro, un sostegno ai settori seguenti:
a) la produzione dei prodotti della pesca, compreso l'acquisto di navi, attrezzature e materiale per la pesca, lo sviluppo dell'infrastruttura necessaria alle comunità rurali di pescatori e all'industria della pesca, ed il sostegno ai progetti di acquacoltura, in particolare mediante apertura di speciali linee di credito a favore di appositi organismi ACP incaricati di far pervenire i prestiti alle persone interessate;
b) la gestione e la protezione della attività di pesca, compresa la valutazione delle riserve ittiche e del potenziale dell'acquacoltura; il miglioramento della gestione e del controllo dell'ambiente e lo sviluppo della capacità degli Stati ACP costieri di gestire razionalmente le risorse ittiche della loro zona economica esclusiva;
c) la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, compreso lo sviluppo delle attrezzature e delle operazioni di trasformazione, cattura, distribuzione e commercializzazione; la riduzione delle perdite successive alla cattura e la promozione di programmi volti ad incrementare l'uso del pesce e l'alimentazione a base di prodotti della pesca.
Articolo 61
La cooperazione in materia di sviluppo delle risorse della pesca deve rivolgere particolare attenzione alle esigenze di formazione dei cittadini ACP in tutti i settori della pesca, allo sviluppo e al potenziamento delle capacità di ricerca degli Stati ACP, nonché alla promozione della collaborazione fra Stati ACP e a livello regionale nella gestione e nello sviluppo della pesca.
Articolo 62
Per l'applicazione degli articoli 60 e 61 occorre vigilare in particolar modo onde consentire agli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare o insulari di dispiegare al massimo le loro capacità di gestione in materia di risorse ittiche.
Articolo 63
Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono la necessità di cooperare o direttamente o su base regionale, o all'occorrenza tramite organizzazioni internazionali per promuovere la conservazione e l'utilizzazione ottimale delle risorse biologiche marine.
Articolo 64
La Comunità e gli Stati ACP riconoscono agli Stati costieri il diritto di esercitare diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse ittiche della loro zona economica esclusiva in conformità del vigente diritto internazionale. Gli Stati ACP riconoscono il ruolo che le flotte di pesca degli Stati membri della Comunità, legalmente operanti nelle acque soggette a giurisdizione ACP, possono svolgere in materia di partecipazione nello sviluppo economico del potenziale di pesca ACP e più in generale nello sviluppo economico degli Stati ACP costieri. Gli Stati ACP si dichiarano pertanto disposti a negoziare con la Comunità accordi di pesca intesi ad assicurare, per le attività di pesca delle navi battenti bandiera di Stati membri della Comunità, condizioni soddisfacenti per ambe le parti.
Nel concludere o nell'applicare tali accordi, gli Stati ACP non opereranno discriminazioni nei confronti della Comunità o tra i suoi Stati membri, fermi restando gli accordi speciali stipulati tra paesi in via di sviluppo di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di pesca reciproci; dal canto suo, la Comunità non opererà discriminazioni nei confronti degli Stati ACP.
Articolo 65
Se gli Stati ACP situati nella stessa subregione in cui sono situati territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea desiderano esercitare attività di pesca nella zona di pesca corrispondente, la Comunità e gli Stati ACP interessati avviano negoziati per la conclusione di un accordo di pesca nello spirito dell'articolo 64 tenendo conto della situazione specifica di detti territori nella regione e dell'obiettivo di rafforzare la cooperazione regionale tra questi ultimi e gli Stati ACP vicini.
Articolo 66
La Comunità e gli Stati ACP riconoscono il valore di un'impostazione regionale per quanto riguarda l'accesso alle zone di pesca e incoraggiano le iniziative degli Stati ACP costieri intese alla conclusione di accordi armonizzati per l'accesso delle navi alle zone di pesca.
Articolo 67
La Comunità e gli Stati ACP convengono di prendere tutte le misure idonee ad assicurare l'efficacia degli sforzi di cooperazione in materia di pesca nell'ambito della presente convenzione, tenendo in particolare conto della dichiarazione comune sull'origine dei prodotti della pesca.
Per quanto riguarda l'esportazione dei prodotti della pesca verso i mercati della Comunità si terrà debitamente conto dell'articolo 358.
Articolo 68
Le condizioni soddisfacenti per ambe le parti, menzionate all'articolo 64 riguardano in particolare la natura e l'entità delle contropartite di cui gli Stati ACP interessati beneficeranno nel quadro degli accordi bilaterali.
Tali contropartite si aggiungeranno a tutti i contributi per progetti nel settore della pesca eseguiti in applicazione del titolo III della terza parte della presente convenzione.
Tali contropartite saranno fornite in parte dalla Comunità in quanto tale e in parte dagli armatori sotto forma di compensazioni finanziarie, comprendenti diritti per licenze ed eventualmente altri elementi concordati dalle parti all'accordo di pesca, quali sbarco obbligatorio di parte delle catture, impiego di cittadini degli Stati ACP, presenza a bordo di osservatori, trasferimento di tecnologie e aiuti per ricerca e formazione.
Tali contropartite dipenderanno dall'entità e dal valore delle possibilità di pesca offerte nella zona economica esclusiva degli Stati ACP interessati.
Per quanto riguarda la pesca delle specie fortemente migratorie, la natura delle rispettive obbligazioni risultanti dagli accordi, comprese le contropartite finanziarie, dovrà tener conto del carattere particolare di tale pesca.
La Comunità prende tutte le misure necessarie affinché le sue navi si conformino alle disposizioni degli accordi negoziati, nonché alla legislazione e ai regolamenti dello Stato ACP interessato.
TITOLO IV
COOPERAZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DI BASE
Articolo 69
La cooperazione ACP-CEE nel settore dei prodotti di base terrà conto:
- della forte dipendenza delle economie di un gran numero di Stati ACP dalle esportazioni di prodotti di base,
-del deterioramento, nella maggior parte dei casi della situazione delle loro esportazioni, dovuta principalmente all'evoluzione sfavorevole dei corsi mondiali,
-delle difficoltà strutturali che si manifestano in vari settori dei prodotti di base, sia all'interno delle economie degli Stati ACP, sia sul piano internazionale, segnatamente nell'ambito della Comunità.
Articolo 70
La Comunità e gli Stati ACP riconoscono la necessità di compiere sforzi congiunti per ovviare alle difficoltà strutturali che si manifestano in numerosi settori dei prodotti di base e si prefiggono come obiettivi fondamentali della loro cooperazione in questo campo:
- la diversificazione, sia orizzontale sia verticale, delle economie degli Stati ACP, in particolare mediante lo sviluppo delle attività di trasformazione, di commercializzazione, di distribuzione e di trasporto (TCDT) ;
-il miglioramento della competitività dei prodotti di base degli Stati ACP sui mercati mondiali attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione delle loro attività di produzione, di commercializzazione e di distribuzione.
La Comunità e gli Stati ACP si impegnano a ricorrere a tutti i mezzi idonei per progredire il più possibile nella realizzazione di questi obiettivi; a tal fine, convengono di utilizzare in modo coordinato tutti gli strumenti e le risorse della presente convenzione.
Articolo 71
Per conseguire gli obiettivi definiti all'articolo 70, la cooperazione nel settore dei prodotti di base, in particolare delle attività di TCDT, è concepita e attuata nel rispetto delle priorità fissate dagli Stati ACP a sostegno delle politiche e delle strategie definite da tali Stati.
Articolo 72
Le azioni di cooperazione nel settore dei prodotti di base sono orientate verso lo sviluppo dei mercati internazionali, regionali e nazionali; sono eseguite secondo le modalità e le procedure della convenzione, in particolare quelle relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. In questo contesto possono anche riguardare:
1) la valorizzazione delle risorse umane, che comprende in particolare:
- programmi di formazione e di tirocinio per gli operatori dei settori interessati;
-appoggio alle scuole e agli istituti di formazione nazionali o regionali specializzati nel settore;
2) l'incoraggiamento degli investimenti degli operatori economici CEE e ACP nel settore in questione, in particolare mediante:
-azioni di informazione e di sensibilizzazione dirette agli operatori che potrebbero investire nelle attività di diversificazione e di valorizzazione dei prodotti di base degli Stati ACP;
-un'utilizzazione più dinamica dei capitali di rischio per le imprese che intendono investire in tali attività di TCDT;
-il ricorso alle disposizioni pertinenti in materia di promozione, di protezione e di finanziamento e di sostegno degli investimenti;
3) lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture necessarie per le attività nel settore in questione e in particolare delle reti di trasporto e di telecomunicazione.
Articolo 73
Nel proseguire gli obiettivi di cui all'articolo 70, le parti contraenti annettono particolare importanza a quanto segue:
- provvedere a che siano debitamente presi in considerazione i segnali del mercato, sia esso nazionale, regionale o internazionale;
-prendere in considerazione gli effetti economici e sociali delle azioni avviate;
-assicurare una maggior coeranza sul piano regionale e internazionale tra le strategie perseguite dai vari Stati ACP interessati;
-favorire un'assegnazione efficace delle risorse alle attività e agli operatori dei settori di produzione interessati.
Articolo 74
La Comunità e gli Stati ACP riconoscono la necessità di assicurare il miglior funzionamento possibile dei mercati internazionali dei prodotti di base e di aumentarne la trasparenza.
Confermano la loro volontà di intensificare il processo di consultazione tra gli Stati ACP e la Comunità nelle sedi ed organizzazioni internazionali che si occupano dei prodotti di base.
A tal fine, a richiesta dell'una o dell'altra parte, hanno luogo scambi di opinioni:
- sul funzionamento degli accordi internazionali in vigore o dei gruppi di lavoro intergovernativi specializzati, allo scopo di migliorarli e di aumentarne l'efficacia, tenuto conto delle tendenze del mercato;
-in previsione della conclusione o del rinnovo di un accordo internazionale o della creazione di un gruppo intergovernativo specializzato.
Tali scambi di opinioni hanno lo scopo di prendere in considerazione i rispettivi interessi di ciascuna delle parti e potranno svolgersi, se necessario, nell'ambito del comitato dei prodotti di base.
Articolo 75
La Comunità e gli Stati ACP convengono di istituire un «comitato dei prodotti di base» che dovrà in particolare contribuire alla ricerca di soluzioni ai problemi strutturali dei prodotti di base.
Il compito del comitato dei prodotti di base sarà di seguire, tenendo conto dei reciproci interessi delle parti, l'applicazione generale della convenzione nel settore dei prodotti di base, e in particolare:
a) di esaminare i problemi generali relativi al commercio ACP-CEE dei prodotti ad esso sottoposti dai sottocomitati competenti della convenzione;
b) di raccomandare misure idonee a risolvere questi problemi e a sviluppare la competitività dei sistemi di produzione e di esportazione;
c) di scambiare opinioni e informazioni sulle prospettive e previsioni, a breve e medio termine, per quanto riguarda produzione, consumo e commercio.
Articolo 76
Il comitato dei prodotti di base si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale. Il suo regolamento interno è adottato dal Consiglio dei ministri. È composto di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità, designati dal Consiglio dei ministri. I suoi lavori sono preparati dal Comitato degli ambasciatori secondo le procedure definite nel regolamento interno del comitato dei prodotti di base.
TITOLO V
SVILUPPO INDUSTRIALE, FABBRICAZIONE E TRASFORMAZIONE
Articolo 77
Per facilitare la realizzazione degli obiettivi degli Stati ACP in materia di sviluppo industriale occorre provvedere a che sia elaborata una strategia di sviluppo integrato e valido che colleghi tra loro le attività dei vari settori. È pertanto necessario che siano concepite strategie settoriali per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, il settore manifatturiero, lo sfruttamento minerario, l'energia, le infrastrutture e i servizi in modo da favorire interazioni nell'ambito dei settori e tra i vari settori, onde aumentare al massimo il valore aggiunto locale e creare, per quanto possibile, una reale capacità di esportazione dei manufatti, assicurando nel contempo la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali.
Nel perseguire questi obiettivi, le parti contraenti attuano, oltre alle disposizioni specifiche concernenti la cooperazione industriale, quelle relative al regime degli scambi, alla promozione commerciale dei prodotti ACP e agli investimenti privati.
Articolo 78
La cooperazione industriale, strumento chiave dello sviluppo industriale:
a) creare le basi e il quadro di una cooperazione efficace tra la Comunità e gli Stati ACP nei settori della fabbricazione e della trasformazione, della valorizzazione delle risorse minerarie ed energetiche, dei trasporti e delle comunicazioni;
b) favorire la creazione di condizioni propizie allo sviluppo delle imprese industriali e agli investimenti locali e stranieri;
c) migliorare l'utilizzazione della capacità e rinnovare le imprese industriali esistenti che possono essere economicamente valide in modo da ripristinare la capacità produttiva delle economie ACP;
d) incoraggiare la creazione di imprese nonché la partecipazione nelle stesse di cittadini ACP, in particolare la creazione di imprese piccole e medie che producano e/o utilizzino inputs locali; sostenere le nuove imprese e rafforzare quelle esistenti;
e) appoggiare la creazione di nuove industrie che alimentino il mercato locale in modo redditizio e assicurino la crescita del settore delle esportazioni non tradizionali in modo da aumentare le entrate in divise, creare possibilità di lavoro e aumentare il reddito reale;
f) sviluppare relazioni sempre più strette tra la Comunità e gli Stati ACP nel settore industriale e incoraggiare maggiormente la rapida creazione di imprese industriali congiunte ACP-CEE;
g) promuovere le associazioni professionali negli Stati ACP, nonché altre istituzioni che si occupano di imprese industriali o dello sviluppo delle imprese.
Articolo 79
La Comunità offre agli Stati ACP il proprio appoggio per migliorare il loro quadro istituzionale, rafforzare gli organismi di finanziamento, creare, rinnovare o migliorare le infrastrutture connesse all'industria. La Comunità fornirà anche un appoggio agli Stati ACP al fine di sostenere i loro sforzi diretti all'integrazione delle strutture industriali a livello regionale e interregionale.
Articolo 80
In base alla richiesta di uno Stato ACP, la Comunità fornisce l'assistenza necessaria richiesta nel settore della formazione industriale a tutti i livelli e in particolare per la valutazione delle esigenze di formazione industriale e l'elaborazione di programmi corrispondenti, la creazione e il funzionamento di istituzioni ACP nazionali o regionali di formazione industriale, la formazione di cittadini ACP in istituzioni appropriate, la formazione sul luogo di lavoro, sia nella Comunità che negli Stati ACP, nonché la cooperazione tra istituzioni di formazione industriale della Comunità e degli Stati ACP, tra istituzioni di formazione industriale degli Stati ACP e tra queste ultime e quelle di altri paesi in via di sviluppo.
Articolo 81
Affinché gli obiettivi di sviluppo industriale possano essere raggiunti, la Comunità fornisce il suo sostegno alla creazione e all'espansione di qualsiasi tipo di industrie economicamente valide che gli Stati ACP ritengono importanti per il conseguimento dei loro obiettivi e delle loro priorità in materia di industrializzazione.
In questo contesto occorre rivolgere particolare attenzione ai seguenti settori:
i) Fabbricazione e trasformazione dei prodotti di base:
a) industrie che trasformano, su scala nazionale o regionale, materie prime destinate all'esportazione;
b) industrie che rispondono a fabbisogni locali e utilizzano risorse locali, imperniate sui mercati nazionali e regionali e di dimensioni soprattutto piccole e medie; industrie orientate verso la modernizzazione dell'agricoltura, la trasformazione efficiente della produzione agricola e la fabbricazione di inputs e attrezzi agricoli.
ii) Industrie meccaniche, metallurgiche e chimiche:
a) imprese meccaniche che producono utensili e attrezzature, create essenzialmente per assicurare la manutenzione delle fabbriche e degli impianti esistenti negli Stati ACP. Queste imprese devono in primo luogo appoggiare il settore manifatturiero e della trasformazione, il settore della grande esportazione e le piccole e medie imprese che soddisfano fabbisogni fondamentali;
b) industrie metallurgiche che effettuano la trasformazione secondaria dei prodotti minerari degli Stati ACP per approvvigionare le industrie meccaniche e chimiche degli Stati ACP;
c) industrie chimiche, in particolare piccole e medie, che assiscurano la trasformazione secondaria dei prodotti minerari destinati alle altre industrie, nonché all'agricoltura e al settore sanitario.
iii) Rinnovamento e utilizzazione delle capacità industriali: ripristino, rivalorizzazione, risanamento, ristrutturazione e mantenimento delle capacità industriali esistenti potenzialmente valide. In questo contesto occorre privilegiare le industrie che immettono nei propri prodotti pochissimi elementi importati, che hanno effetti a monte e a valle e un impatto favorevole sull'occupazione. Le attività di rinnovamento dovrebbero riguardare la creazione delle condizioni necessarie alla validità economica delle imprese rinnovate.
Articolo 82
La Comunità aiuta gli Stati ACP a sviluppare, in via prioritaria, durante il periodo di applicazione della convenzione, industrie economicamente valide quali quelle definite all'articolo 81, in base alle capacità e alle decisioni di ciascuno Stato ACP, tenendo conto delle rispettive dotazioni e in considerazione dell'adeguamento delle strutture industriali ai cambiamenti che interverranno tra le parti contraenti e sul piano mondiale.
Articolo 83
Nell'interesse comune, la Comunità contribuisce allo sviluppo della cooperazione interaziendale ACP-CEE e intra-ACP mediante attività di informazione e di promozione industriale.
Tali attività hanno lo scopo di intensificare lo scambio regolare di informazioni, organizzare nel settore industriale i necessari contatti tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Comunità e degli Stati ACP, effettuare studi in particolare di fattibilità, facilitare la creazione e il funzionamento di organismi ACP di promozione industriale ed incoraggiare la conclusione di coinvestimenti, di contratti di subappalto e qualsiasi altra forma di cooperazione industriale tra imprese degli Stati membri della Comunità ed imprese degli Stati ACP.
Articolo 84
La Comunità contribuisce alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese artigianali, commerciali, di servizi e industriali, data la funzione essenziale che esse svolgono nei settori moderni e informali, attraverso la creazione di un tessuto economico diversificato, nello sviluppo generale degli Stati ACP e in considerazione dei vantaggi che esse offrono sul piano dell'acquisizione di competenze professionali, del trasferimento integrato e dell'adeguamento di tecnologie appropriate, nonché della possibilità di un impiego ottimale della manodopera locale. Essa contribuisce inoltre alla valutazione settoriale e all'elaborazione di programmi di intervento, alla creazione di infrastrutture appropriate e al rafforzamento e funzionamento di organismi di informazione, promozione, inquadramento, formazione, credito o garanzia e di trasferimento di tecnologie.
La Comunità e gli Stati ACP incoraggiano la cooperazione e i contatti tra le piccole e medie imprese degli Stati membri e degli Stati ACP.
Articolo 85
Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a sviluppare la loro base tecnologica e le loro capacità interne di sviluppo scientifico e tecnologico e per facilitare l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia in condizioni che permettano di trarne il massimo vantaggio e di ridurre al minimo i costi, la Comunità è disposta, mediante gli strumenti della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, a contribuire in particolare:
a) alla creazione e al rafforzamento di infrastrutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria degli Stati ACP;
b) all'elaborazione e all'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo;
c) all'individuazione e alla creazione di possibilità di collaborazione tra organismi di ricerca, istituti di studi superiori e imprese degli Stati ACP, della Comunità degli Stati membri e di altri paesi;
d) all'elaborazione e alla promozione di attività intese a consolidare le tecnologie locali appropriate e ad acquisire tecnologie straniere adeguate, in particolare quelle di altri paesi in via di sviluppo;
e) all'individuazione, valutazione e acquisizione della tecnologia industriale, compreso il negoziato per l'acquisizione, a condizioni favorevoli, di tecnologie, brevetti e altre proprietà industriali straniere, in particolare mediante il finanziamento e/o tramite altre idonee intese con imprese e organismi situati nella Comunità;
f) alla fornitura agli Stati ACP di servizi di consulenza per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinano il trasferimento della tecnologia e per la fornitura delle informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei contratti relativi alla tecnologia, i tipi e le fonti di tecnologia nonché l'esperienza degli Stati ACP e degli altri paesi nell'utilizzazione di talune tecnologie;
g) alla promozione della cooperazione tecnologica tra gli Stati ACP e tra questi ultimi e altri paesi in via di sviluppo, comprese le unità di ricerca e di sviluppo, in particolare su scala regionale, per utilizzare nel miglior modo tutte le possibilità scientifiche e tecniche particolarmente appropriate che tali Stati possono detenere;
h) a facilitare, per quanto possibile, l'accesso alle fonti di documentazione e ad altre fonti di dati disponibili nella Comunità e la loro utilizzazione.
Articolo 86
Per consentire agli Stati ACP di trarre pieno profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente convenzione, sono realizzate azioni di promozione per la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP, tanto sul mercato della Comunità che sugli altri mercati esteri, anche per stimolare e sviluppare gli scambi di prodotti industriali tra Stati ACP. Queste azioni concerneranno in particolare gli studi di mercato, la commercializzazione, la qualità e la normalizzazione di manufatti, in conformità degli articoli 229 e 230 e in considerazione degli articoli 135 e 136.
Articolo 87
1. Un comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del Comitato degli ambasciatori, è incaricato di:
a) fare il punto sull'andamento del programma globale di cooperazione industriale risultante dalla presente convenzione e, se necessario, presentare raccomandazioni al Comitato degli ambasciatori; in questo contesto esamina, formulando un parere, le relazioni previste all'articolo 327 per quanto riguarda l'avanzamento della cooperazione industriale e la crescita dei flussi di investimento, e segue regolarmente le modalità degli interventi della Banca internazionale per gli investimenti, in seguito denominata «Banca», della Commissione, del Centro per lo sviluppo industriale, in seguito denominato «CSI» e delle autorità degli Stati ACP incaricate dell'esecuzione dei progetti industriali onde assicurare il miglior coordinamento possibile;
b) studiare i problemi e le questioni di politica di cooperazione industriale che gli vengono presentati dagli Stati ACP o dalla Comunità, e formulare qualsiasi proposta appropriata;
c) organizzare, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, l'esame delle tendenze in materia di politica industriale negli Stati ACP e negli Stati membri nonché dell'evoluzione della situazione industriale mondiale al fine di scambiare le informazioni necessarie per migliorare la cooperazione e facilitare lo sviluppo industriale degli Stati ACP, nonché le attività minerarie ed energetiche connesse con detto sviluppo;
d) definire, su proposta del consiglio di amministrazione, la strategia generale del CSI di cui all'articolo 89; nominare i membri del consiglio consultivo; nominare il direttore e il direttore aggiunto, nonché i due revisori dei conti; ripartire, su base annua, la dotazione globale prevista all'articolo 3 del protocollo finanziario; approvare il bilancio e i conti annuali;
e) esaminare inoltre la relazione annua del CSI nonché tutte le altre relazioni presentate dal consiglio consultivo o dal consiglio di amministrazione per valutare la conformità delle attività del CSI con gli obiettivi che gli sono assegnati dalla presente convenzione; riferire al Comitato degli ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei ministri; espletare tutti gli altri compiti affidatigli dal Comitato degli ambasciatori.
2. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono decise dal Consiglio dei ministri. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno.
Articolo 88
È istituito un consiglio consultivo paritetico composto di 24 membri provenienti dal mondo degli affari o aventi qualità di esperti in materia di sviluppo industriale, nonché di rappresentanti della Commissione, della Banca e del segretariato ACP che partecipano in qualità di osservatori; esso ha il compito di assistere il Comitato per la cooperazione industriale all'atto della valutazione del parere degli operatori industriali per quanto riguarda i problemi di cui al paragrafo 1, lettere a) , b) e c) dell'articolo 87. Il consiglio tiene una riunione ufficiale all'anno.
Articolo 89
Il CSI contribuisce alla creazione e al rafforzamento delle imprese industriali degli Stati ACP, specialmente incoraggiando le iniziative congiunte degli operatori economici della Comunità e degli Stati ACP.
Quale pratico strumento operativo, il CSI dà la priorità all'individuazione di operatori industriali per progetti economicamente validi, contribuisce alla promozione e all'attuazione dei progetti che rispondono alle esigenze degli Stati ACP, tenendo conto in particolare degli sbocchi commerciali interni ed esterni per la trasformazione di materie prime locali, servendosi nel contempo, in modo ottimale, dei fattori di produzione di cui sono dotati gli Stati ACP. È inoltre fornito un appoggio per la presentazione di tali progetti alle istituzioni di finanziamento.
Il CSI esercita le funzioni suddette ispirandosi ad un principio di selettività, dando la priorità alle piccole e medie imprese industriali, alle azioni di rinnovamento e al pieno sfruttamento della capacità industriale esistente. Esso pone particolarmente l'accento sulle possibilità di imprese comuni e subappalti. Nell'eseguire tali compiti, il CSI presta una particolare attenzione anche agli obiettivi di cui all'articolo 97.
Articolo 90
1. Il CSI esercita le funzioni menzionate all'articolo 89 accordando la priorità ai progetti che offrono un potenziale sicuro. Le sue attività sono in particolare le seguenti:
a) individuare i progetti industriali economicamente validi negli Stati ACP, istruirli, valutarli, promuoverli e contribuire alla loro attuazione;
b) realizzare studi e valutazioni per mettere in evidenza le possibilità concrete di cooperazione industriale con la Comunità al fine di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP e di facilitare l'esecuzione di azioni appropriate;
c) fornire informazioni e offrire servizi di consulenza e competenze tecniche specifiche, compresi studi di fattibilità, allo scopo di accelerare la creazione e/o il rinnovamento di imprese industriali;
d) individuare partner potenziali degli Stati ACP e della Comunità per effettuare investimenti comuni e prestare assistenza per il controllo e l'attuazione;
e) individuare e fornire informazioni sulle possibili fonti di finanziamento, contribuire alla presentazione e al finanziamento nonché, se necessario, fornire assistenza alla mobilitazione di finanziamenti provenienti da tali fonti per progetti industriali negli Stati ACP;
f) individuare, raccogliere, valutare e fornire informazioni e consigli in materia di acquisizione, adattamento e sviluppo di adeguate tecnologie industriali relative a progetti specifici e, se del caso, fornire assistenza nell'esecuzione di azioni sperimentali o dimostrative.
2. Per facilitare il conseguimento di tali obiettivi il CSI può, oltre alle sue attività principali:
a) realizzare studi, studi di mercato e valutazioni nonché raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sulle condizioni e le possibilità di cooperazione industriale, e in particolare sull'ambiente economico e sul trattamento che i potenziali investitori possono aspettarsi, come pure sulle possibilità dei progetti industriali economicamente validi;
b) contribuire, nei casi appropriati, alla promozione della commercializzazione sul posto e sui mercati degli altri Stati ACP e della Comunità, di manufatti ACP per favorire l'utilizzazione ottimale delle capacità industriali esistenti o future;
c) identificare i responsabili del settore industriale, i promotori e gli operatori economici e finanziari della Comunità e degli Stati ACP ed organizzare e facilitare qualsiasi forma di contatto e di incontri tra loro;
d) individuare, in base alle necessità comunicate dagli Stati ACP, le possibilità in materia di formazione industriale, soprattutto sul luogo di lavoro, per rispondere alle esigenze delle imprese industriali, esistenti e progettate, degli Stati ACP e, se necessario, partecipare alla realizzazione di azioni appropriate;
e) raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sul potenziale industriale degli Stati ACP e sull'evoluzione dei settori industriali della Comunità e degli Stati ACP;
f) promuovere il subappalto nonché l'espansione e il consolidamento dei progetti industriali regionali.
Articolo 91
Il CSI è diretto da un direttore assistito da un direttore aggiunto, scelti in base alle loro competenze tecniche e alla loro esperienza di gestione ed entrambi nominati dal comitato di cooperazione industriale. La direzione del CSI, responsabile di fronte al consiglio d'amministrazione, attua gli orientamenti definiti dal comitato di cooperazione industriale.
Articolo 92
1. Un consiglio di amministrazione paritetico è incaricato:
a) di consigliare e appoggiare il direttore per quanto riguarda l'impulso da imprimere al CSI, la sua animazione e direzione, provvedendo alla corretta esecuzione degli orientamenti fissati dal comitato di cooperazione industriale;
b) su proposta del direttore del CSI:
i) di approvare:
- i programmi di attività pluriennali e annuali,
-la relazione annua,
-le strutture organizzative, la politica del personale e l'organigramma;
ii) di adottare i bilanci ed i conti annuali per sottoporli al comitato di cooperazione industriale;
c) di prendere decisioni sulle proposte della direzione concernenti i punti summenzionati;
d) di trasmettere al comitato di cooperazione industriale una relazione annua e di riferirgli in merito a qualsiasi problema relativo ai punti di cui alla lettera c) .
2. Il consiglio di amministrazione è composto di sei persone dotate di grande esperienza nei settori industriale o bancario, privato o pubblico, o in materia di pianificazione e promozione dello sviluppo industriale. Esse sono scelte in funzione delle loro qualifiche dal comitato di cooperazione industriale fra i cittadini degli Stati contraenti e sono nominate da tale comitato secondo le procedure da quest'ultimo definite. Ai lavori del consiglio di amministrazione partecipano quali osservatori un rappresentante della Commissione, un rappresentante della Banca e un rappresentante del segretariato ACP. Per assicurare uno stretto controllo delle attività del CSI, il consiglio d'amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi. Il Centro è responsabile del segretariato.
Articolo 93
1. La Comunità contribuisce al finanziamento del bilancio del CSI mediante una dotazione a parte, conformemente all'allegato protocollo finanziario.
2. Due revisori dei conti, nominati dal comitato, verificano la gestione finanziaria del CSI.
3. Lo statuto del Centro, il regolamento finanziario, il regime applicabile al personale e il regolamento interno del CSI sono adottati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato degli ambasciatori, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.
Articolo 94
Il CSI rafforza la sua presenza operativa negli Stati ACP, in particolare per quanto riguarda l'individuazione di progetti e di promotori e l'assistenza per la presentazione di richieste di finanziamento.
A tal fine si conforma alle procedure proposte dal consiglio di amministrazione, tenendo conto della necessità di decentrare le sue attività.
Articolo 95
È mantenuta una stretta cooperazione a livello operativo tra la Commissione, la Banca e il CSI, nell'ambito delle rispettive competenze.
Articolo 96
I membri del consiglio consultivo e del consiglio di amministrazione, nonché il direttore e il direttore aggiunto del CSI, sono nominati per un periodo massimo di cinque anni, salvo, per quanto riguarda il consiglio d'amministrazione, un riesame della situazione alla metà del periodo. Articolo 97
1. Per l'applicazione del presente titolo, la Comunità rivolge particolare attenzione alle necessità e ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari, al fine di creare le basi della loro industrializzazione (formulazione delle politiche e strategie industriali, infrastruttura economica e formazione industriale) , segnatamente nella prospettiva di valorizzare le materie prime e le altre risorse locali, in particolare nei seguenti settori:
- trasformazione delle materie prime;
-sviluppo, trasferimento e adeguamento di tecnologie;
-progettazione e finanziamento di azioni a favore delle piccole e medie imprese industriali;
-sviluppo delle infrastrutture industriali e valorizzazione delle risorse minerarie ed energetiche;
-formazione adeguata nei settori scientifico e tecnico;
-produzione di impianti e di inputs per il settore rurale.
Queste azioni possono essere attuate con il concorso del CSI.
2. Su richiesta di uno o più Stati ACP meno sviluppati, il Centro fornisce un'assistenza particolare per l'individuazione in loco delle possibilità di promozione e di sviluppo industriale, in particolare nei settori della trasformazione delle materie prime e della produzione di impianti e di inputs per il settore rurale.
Articolo 98
Per l'attuazione della cooperazione industriale, la Comunità contribuisce alla realizzazione dei programmi, progetti ed azioni che le sono presentati ad iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP. Essa si serve a tal fine di tutti i mezzi previsti nella presente convenzione e segnatamente di quelli di cui dispone per la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, in particolare dei mezzi di competenza della Banca, fatte salve le azioni dirette ad aiutare gli Stati ACP a mobilitare finanziamenti da altre fonti.
L'attuazione dei programmi, progetti ed azioni di cooperazione industriale comportanti un finanziamento della Comunità è effettuata in conformità del titolo III della terza parte della presente convenzione, tenendo conto delle caratteristiche proprie degli interventi nel settore industriale.
TITOLO VI
SVILUPPO MINERARIO
Articolo 99
Lo sviluppo minerario ha i seguenti obiettivi principali:
- lo sfruttamento di tutti i tipi di risorse minerali in modo da assicurare la redditività delle attività minerarie, sia sui mercati di esportazione sia sui mercati locali, tenendo conto nel contempo delle preoccupazioni in materia di ambiente,
-e la valorizzazione del potenziale delle risorse umane,
per promuovere e accelerare uno sviluppo economico e sociale diversificato.
Le parti contraenti sottolineano la propria interdipendenza in questo settore e convengono di utilizzare in modo coordinato i diversi mezzi d'azione previsti dalla presente convenzione in questo settore nonché, eventualmente, altri strumenti comunitari.
Articolo 100
A richiesta di uno o più Stati ACP la Comunità intraprende azioni di assistenza tecnica o di formazione intese a rafforzare le loro capacità scientifiche e tecniche nei settori geologico e minerario per consentire loro di sfruttare meglio le conoscenze disponibili e di orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione.
Articolo 101
Tenendo conto dei fattori economici a livello nazionale e internazionale ed in un'ottica di diversificazione, la Comunità partecipa eventualmente, mediante programmi di aiuto finanziario e tecnico, agli sforzi degli Stati ACP per la ricerca e l'esplorazione mineraria a tutti i livelli, sia in terra che sulla piattaforma continentale quale definita dal diritto internazionale.
Se del caso, la Comunità dà inoltre un aiuto tecnico e finanziario per la creazione negli Stati ACP di fondi nazionali o regionali destinati alla prospezione.
Articolo 102
Al fine di sostenere gli sforzi per lo sfruttamento delle risorse minerarie degli Stati ACP, la Comunità contribuisce a progetti di riassetto, mantenimento, razionalizzazione e ammodernamento di unità produttive economicamente valide per renderle più operative e competitive.
Essa contribuisce anche, compatibilmente con le capacità di investimento e di gestione e con l'evoluzione del mercato, all'individuazione, elaborazione e attuazione di nuovi progetti validi, tenendo particolarmente conto del finanziamento di studi di fattibilità e di preinvestimento.
Un'attenzione particolare è rivolta:
- alle azioni intese ad accrescere il ruolo dei progetti di piccole e medie dimensioni, che consentano la promozione di imprese minerarie locali; ciò concerne in particolare i minerali industriali e per l'agricoltura, destinati soprattutto al mercato nazionale o regionale, nonché i nuovi prodotti;
-alle azioni per la protezione dell'ambiente.
Essa sostiene anche gli sforzi degli Stati ACP intesi:
-al rafforzamento delle infrastrutture connesse;
-all'adozione di misure atte ad assicurare il massimo contributo dello sviluppo minerario allo sviluppo socioeconomico nei paesi produttori, quali l'utilizzazione ottimale delle entrate del settore minerario e l'inserimento dello sviluppo minerario nello sviluppo industriale e in una politica appropriata di assetto territoriale;
-all'incoraggiamento degli investimenti europei e ACP;
-alla cooperazione regionale.
Articolo 103
Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi summenzionati la Comunità è disposta ad accordare il proprio contributo tecnico e finanziario per aiutare a mettere in valore il potenziale minerario degli Stati ACP secondo le modalità proprie a ciascuno strumento di cui dispone e in conformità delle disposizioni della presente convenzione.
Nel settore della ricerca e degli investimenti preparatori all'attuazione di progetti minerari, la Comunità può portare un concorso rappresentato da capitali di rischio eventualmente di congiunto con apporti di capitali degli Stati ACP interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalità fissate all'articolo 234.
Le risorse previste da queste disposizioni possono essere completate, in caso di progetti di interesse reciproco, da:
a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunità;
b) azioni intese alla mobilitazione di capitali pubblici e privati, compreso il cofinanziamento.
Articolo 104
La Banca può, in conformità del suo statuto, impegnare caso per caso le sue risorse proprie oltre l'importo fissato nel protocollo finanziario in progetti di investimenti minerari riconosciuti di interesse reciproco da parte dello Stato ACP interessato e da parte della Comunità.
TITOLO VII
SVILUPPO ENERGETICO
Articolo 105
Data la gravità della situazione energetica nella maggioranza degli Stati ACP, dovuta in parte alla crisi provocata in numerosi paesi dalla dipendenza dalle importazioni di prodotti petroliferi e dalla crescente rarefazione della legna da ardere e viste le conseguenze climatiche risultanti dall'impiego di combustibili fossili, gli Stati ACP e la Comunità convengono di cooperare in questo settore per trovare soluzioni ai loro problemi energetici.
La cooperazione ACP-CEE attribuisce particolare importanza alla programmazione energetica, alle azioni di conservazione e utilizzazione razionale dell'energia, al riconoscimento del potenziale energetico e alla promozione, secondo condizioni tecniche ed economiche adeguate, di fonti di energia nuove e rinnovabili.
Articolo 106
La Comunità e gli Stati ACP riconoscono i vantaggi reciproci della cooperazione nel settore energetico. Questa cooperazione promuove lo sviluppo delle potenzialità energetiche tradizionali e non tradizionali e l'autosufficienza degli Stati ACP.
Lo sviluppo energetico ha i seguenti obiettivi principali:
a) favorire il progresso economico e sociale mediante la valorizzazione e lo sviluppo, in condizioni tecniche, economiche e ambientali appropriate, delle fonti energetiche nazionali o regionali;
b) rendere più efficace la produzione e l'impiego e aumentare l'autosufficienza energetica, laddove ciò sia possibile;
c) incoraggiare un maggior ricorso a fonti energetiche sostitutive, nuove e rinnovabili;
d) migliorare le condizioni di vita nelle zone urbane e periferiche nonché nelle zone rurali e apportare ai problemi energetici di queste zone soluzioni adeguate alle esigenze e alle risorse locali;
e) proteggere l'ambiente naturale mediante azioni di conservazione delle risorse della biomassa, in particolare, della legna da ardere incoraggiando soluzioni sostitutive, migliorando le tecniche e i modi di consumo e utilizzando in maniera razionale e pianificata l'energia e le risorse energetiche.
Articolo 107
Per raggiungere gli obiettivi summenzionati, le azioni di cooperazione energetica possono, a richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati, concentrarsi:
a) sulla raccolta, analisi e diffusione di informazioni adeguate;
b) sul rafforzamento della gestione e del controllo, da parte degli Stati ACP, delle loro risorse energetiche, conformemente ai loro obiettivi di sviluppo, per permettere loro di valutare l'offerta e la domanda in materia di energia e di giungere ad una pianificazione energetica strategica mediante, tra l'altro, un aiuto alla programmazione energetica e un'assistenza tecnica ai servizi responsabili dell'impostazione e dell'esecuzione delle politiche energetiche;
c) sull'analisi delle implicazioni, nel settore energetico, dei programmi e progetti di sviluppo, tenendo conto dei risparmi di energia da realizzare e delle possibilità di sostituzione delle fonti primarie. A tale riguardo dette azioni saranno intese ad accrescere il ruolo che le fonti energetiche nuove e rinnovabili dovranno svolgere, in particolare nelle zone rurali, grazie a programmi o progetti adeguati alle esigenze e alle risorse locali;
d) sull'attuazione di adeguati programmi di azioni, basati su piccoli e medi progetti di sviluppo energetico in particolare in materia di risparmio e di sostituzione della legna da ardere. A tale riguardo dette azioni saranno intese a risolvere il più rapidamente possibile i problemi creati dall'eccessivo consumo di legna da ardere migliorando il rendimento degli usi domestici, sia nelle zone rurali sia in quelle urbane, incoraggiando il ricorso a soluzioni sostitutive per gli usi domestici, principalmente nelle zone urbane e piantando varietà di alberi atte ad essere utilizzate come legna da ardere;
e) sullo sviluppo del potenziale di investimento per l'esplorazione e la valorizzazione di fonti di energia nazionali e regionali nonché per lo sviluppo di siti di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensità energetica;
f) sulla promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione delle tecnologie adeguate nonché della formazione necessaria per far fronte alle necessità di manodopera nel settore energetico;
g) sul potenziamento delle capacità degli Stati ACP in materia di ricerca e di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le fonti di energia nuove e rinnovabili;
h) sul riassetto delle infrastrutture di base necessarie alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia, rivolgendo particolare attenzione all'elettrificazione nel settore rurale;
i) sulla promozione della cooperazione fra Stati ACP nel settore energetico, in particolare sull'estensione delle reti di distribuzione dell'elettricità tra gli Stati ACP, nonché sulle azioni di cooperazione fra questi Stati ed altri Stati vicini beneficiari di un aiuto della Comunità.
Articolo 108
Per perseguire gli obiettivi summenzionati la Comunità è disposta ad accordare il proprio contributo tecnico e finanziario per aiutare a mettere in valore il potenziale minerario ed energetico degli Stati ACP secondo le modalità proprie a ciascuno strumento di cui dispone e in conformità delle disposizioni della presente convenzione.
Nel settore della ricerca e degli investimenti preparatori all'attuazione di progetti energetici, la Comunità può portare un concorso rappresentato da capitali di rischio eventualmente di congiunto con apporti di capitali degli Stati ACP interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalità fissate all'articolo 234.
Le risorse previste da queste disposizioni possono essere completate, in caso di progetti di interesse reciproco, da:
a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunità;
b) azioni intese alla mobilitazione di capitali pubblici e privati, compreso il cofinanziamento.
Articolo 109
La Banca può, in conformità del suo statuto, impegnare caso per caso le sue risorse proprie oltre l'importo fissato nel protocollo finanziario in progetti di investimenti energetici riconosciuti di interesse reciproco da parte dello Stato ACP interessato e da parte della Comunità.
TITOLO VIII
SVILUPPO DELLE IMPRESE
Articolo 110
1. La Comunità e gli Stati ACP rilevano quanto segue:
i) le imprese costituiscono uno dei principali strumenti atti a conseguire gli obiettivi del rafforzamento del tessuto economico, dell'incoraggiamento dell'integrazione intersettoriale, della creazione di posti di lavoro, del miglioramento dei redditi e dell'aumento del livello delle qualificazioni;
ii) gli sforzi compiuti attualmente da parte degli Stati ACP per ristrutturare le loro economie devono essere accompagnati da sforzi intesi a rafforzare e ad allargare la loro base di produzione. Il settore delle imprese deve svolgere un ruolo di primo piano nelle strategie attuate dagli Stati ACP per rilanciare la loro crescita;
iii) occorre creare un contesto stabile favorevole, nonché un settore finanziario nazionale efficace per stimolare il settore delle imprese degli Stati ACP e incoraggiare gli investimenti europei;
iv) il settore privato - in particolare le piccole e medie imprese che meglio si adattano alle condizioni che caratterizzano le economie ACP - deve essere dinamizzato e svolgere un ruolo più importante. Le microimprese e l'artigianato dovrebbero essere parimenti incoraggiate e sostenute;
v) gli investitori privati stranieri che si conformano agli obiettivi e alle priorità della cooperazione allo sviluppo ACP-CEE devono essere incoraggiati a partecipare alle azioni di sviluppo degli Stati ACP. Occorre accordare a tali investitori un trattamento giusto ed equo e assicurare loro un clima di investimento favorevole, sicuro e prevedibile;
vi) l'incentivazione dello spirito imprenditoriale ACP è indispensabile per la valorizzazione dell'enorme potenziale degli Stati ACP.
2. Sono necessari sforzi per destinare una parte più consistente dei mezzi di finanziamento della convenzione all'incoraggiamento dello spirito imprenditoriale e degli investimenti e allo svolgimento di attività direttamente produttive.
Articolo 111
Per il conseguimento degli obiettivi summenzionati le parti contraenti riconoscono l'esigenza di utilizzare tutta la gamma di strumenti previsti dalla convenzione e in particolare l'assistenza tecnica nei seguenti campi d'azione per sostenere lo sviluppo del settore privato:
a) appoggio al miglioramento del quadro giuridico e fiscale per le imprese e estensione del ruolo delle organizzazioni professionali e delle camere di commercio nel processo di sviluppo delle imprese;
b) aiuto diretto alla creazione e allo sviluppo delle imprese (servizi specializzati nell'avviamento delle imprese, aiuto al reinserimento degli ex impiegati della funzione pubblica, aiuto ai trasferimenti di tecnologie e agli sviluppi tecnologici, servizi di gestione e studi di mercato) ;
c) sviluppo di servizi di appoggio al settore delle imprese in modo da offrire loro prestazioni di consulenza nei settori giuridico, tecnico e in materia di gestione;
d) programmi specifici destinati a formare dirigenti di impresa e a sviluppare le loro capacità, in particolare nel settore delle piccole imprese e nei settori informali.
Articolo 112
Per appoggiare lo sviluppo del risparmio e dei settori finanziari nazionali, è rivolta particolare attenzione ai settori seguenti:
a) aiuto alla mobilitazione del risparmio nazionale e allo sviluppo dell'intermediazione finanziaria;
b) assistenza tecnica per la ristrutturazione e la riforma delle istituzioni finanziarie.
Articolo 113
Al fine di appoggiare lo sviluppo delle imprese negli Stati ACP, la Comunità fornisce assistenza tecnica e finanziaria fatte salve le condizioni stabilite nel titolo riguardante la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
TITOLO IX
SVILUPPO DEI SERVIZI
Capitolo 1
Obiettivi e principi della cooperazione
Articolo 114
1. La Comunità e gli Stati ACP riconoscono l'importanza del settore dei servizi nella formulazione delle politiche di sviluppo e l'esigenza di realizzare una più stretta cooperazione in questo settore.
2. La Comunità appoggia gli sforzi degli Stati ACP intesi a rafforzare le loro capacità interne di prestazione di servizi al fine di migliorare il funzionamento delle loro economie, rendere meno onerosi i loro obblighi per quanto riguarda le bilance dei pagamenti e incentivare il processo di integrazione regionale.
3. Scopo di tali azioni è far sì che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione a livello sia nazionale che regionale e che possano:
- partecipare nelle condizioni più favorevoli ai mercati della Comunità ed ai mercati interni, regionali e internazionali, diversificando la gamma ed accrescendo il valore e il volume del commercio degli Stati ACP di beni e servizi;
-rafforzare le loro capacità collettive mediante una maggiore integrazione economica e un consolidamento della cooperazione di tipo funzionale o tematico;
-incentivare lo sviluppo delle imprese in particolare incoraggiando gli investimenti ACP-CEE nel settore dei servizi, al fine di creare posti di lavoro, di generare e distribuire redditi e di facilitare il trasferimento delle tecnologie e il loro adeguamento alle esigenze specifiche degli Stati ACP;
-trarre il massimo vantaggio dal turismo nazionale o regionale e migliorare la loro partecipazione al turismo mondiale;
-creare le reti di trasporto e di comunicazione, nonché i sistemi informatici e telematici necessari per il loro sviluppo;
-intensificare gli sforzi per la formazione professionale e il trasferimento di know-how dato il ruolo determinante delle risorse umane nello sviluppo delle attività di servizio.
4. Nel perseguire questi obiettivi, le parti contraenti attuano, oltre alle disposizioni specifiche riguardanti la cooperazione in materia di servizi, quelle relative al regime degli scambi, alla promozione commerciale, allo sviluppo industriale, agli investimenti, all'istruzione e alla formazione.
Articolo 115
1. Tenuto conto dell'estesa gamma dei servizi e del loro contributo ineguale al processo di sviluppo e al fine di ottimizzare l'impatto dell'aiuto comunitario sullo sviluppo degli Stati ACP, le due parti convengono di prestare particolare attenzione ai servizi necessari al funzionamento delle loro economie nei settori seguenti:
- servizi d'appoggio allo sviluppo economico;
-turismo,
-trasporti, comunicazioni e informatica.
2. Per l'attuazione della cooperazione in materia di servizi, la Comunità contribuisce alla realizzazione di programmi, progetti ed azioni che le sono presentati su iniziativa o con l'assenso degli Stati ACP. A tale fine utilizza tutti i mezzi previsti dalla presente convenzione e in particolare quelli di cui dispone per la cooperazione intesa a finanziare lo sviluppo, compresi quelli di competenza della Banca europea per gli investimenti.
Articolo 116
Nei settori riguardanti lo sviluppo dei servizi, è rivolta particolare attenzione alle necessità specifiche degli Stati ACP senza sbocco sul mare o insulari, derivanti dalla loro posizione geografica, nonché alla situazione economica degli Stati ACP meno sviluppati.
Capitolo 2
Servizi d'appoggio allo sviluppo economico
Articolo 117
Per conseguire gli obiettivi della cooperazione in questo settore, occorre dare rilievo ai servizi commerciali, senza trascurare tuttavia taluni servizi parapubblici necessari al miglioramento dell'ambiente economico, quali l'informatizzazione delle procedure doganali e dare priorità ai servizi seguenti:
- servizi di sostegno al commercio estero;
-servizi d'appoggio alle imprese;
-servizi di sostegno all'integrazione regionale.
Articolo 118
Per contribuire al ripristino della competitività esterna degli Stati ACP, la cooperazione in materia di servizi accorda priorità ai servizi di sostegno al commercio estero, il cui campo d'applicazione abbraccia i punti seguenti:
i) creazione di un'infrastruttura commerciale appropriata, mediante azioni intese in particolare al miglioramento delle statistiche del commercio estero, all'automatizzazione delle procedure doganali, alla gestione dei porti e degli aeroporti o all'instaurazione di più stretti collegamenti tra i vari operatori commerciali, quali: esportatori, organismi di finanziamento del commercio, dogane e banche centrali;
ii) rafforzamento dei servizi specificamente commerciali, quali le misure di promozione commerciale, da applicare anche al settore dei servizi;
iii) sviluppo degli altri servizi connessi con il commercio estero, come i meccanismi di finanziamento degli scambi e di compensazione e di pagamento o l'accesso alle reti di informazione.
Articolo 119
Per favorire il rafforzamento del tessuto economico degli Stati ACP e tenuto conto delle disposizioni relative allo sviluppo delle imprese si presta particolare attenzione ai seguenti settori:
i) servizi di consulenza alle imprese per migliorarne il funzionamento facilitando in particolare l'accesso ai servizi di gestione, di contabilità o ai servizi informatici, nonché ai servizi giuridici, fiscali o finanziari;
ii) creazione di adeguati meccanismi di finanziamento delle imprese, che siano elastici e appropriati, per stimolare la crescita o la creazione di imprese di servizi;
iii) potenziamento delle capacità degli Stati ACP nel settore dei servizi finanziari e assistenza tecnica per lo sviluppo degli enti assicurativi e creditizi in rapporto con la promozione e lo sviluppo del loro commercio.
Articolo 120
Per contribuire al rafforzamento dell'integrazione economica capace di creare spazi economici validi e tenuto conto delle disposizioni relative alla cooperazione regionale, si presta particolare attenzione ai seguenti settori:
i) servizi di sostegno agli scambi di beni tra Stati ACP, tramite misure commerciali come gli studi di mercato;
ii) servizi necessari all'espansione degli scambi di servizi tra Stati ACP, onde rafforzare le complementarità tra Stati, in particolare estendendo al settore dei servizi le misure tradizionali di promozione commerciale e adeguandole, se necessario;
iii) creazione di poli regionali di servizi per il sostegno a settori economici specifici e a politiche settoriali attuate in comune, in particolare mediante lo sviluppo di moderne reti di comunicazione e di informazione e di banche di dati informatici.
Capitolo 3
Turismo
Articolo 121
Riconoscendo l'importanza reale del turismo per gli Stati ACP, le parti contraenti mettono in pratica misure e azioni destinate a sviluppare e sostenere il settore del turismo. Queste misure possono essere attuate in tutte le fasi, dall'individuazione del prodotto turistico fino alla commercializzazione e alla promozione.
L'obiettivo perseguito consiste nell'appoggiare gli sforzi degli Stati ACP volti a trarre il massimo vantaggio dal turismo nazionale, regionale e internazionale, in considerazione dell'impatto del turismo sullo sviluppo economico, e nello stimolare i flussi finanziari privati provenienti dalla Comunità e da altre fonti, convogliandoli verso lo sviluppo del turismo negli Stati ACP. Attenzione particolare è rivolta alla necessità di integrare il turismo nella vita sociale, culturale ed economica delle popolazioni.
Articolo 122
Le azioni specifiche intese allo sviluppo del turismo consistono nel definire, adattare ed elaborare politiche appropriate a livello nazionale, regionale, subregionale e internazionale. I programmi e progetti di sviluppo del turismo sono basati su queste politiche secondo le quattro linee direttrici seguenti:
a) valorizzazione delle risorse umane e sviluppo delle istituzioni, tra l'altro:
- perfezionamento dei quadri nei settori di competenza specifici e formazione continua ai livelli appropriati del settore pubblico e privato onde assicurare una pianificazione e uno sviluppo soddisfacenti;
-creazione e potenziamento dei centri di promozione turistica;
-istruzione e formazione di gruppi specifici della popolazione e delle organizzazioni pubbliche/private che operano nel settore del turismo, compreso il personale occupato nei settori d'appoggio al turismo;
-cooperazione e scambi intra ACP in materia di formazione, di assistenza tecnica e di sviluppo delle istituzioni;
b) sviluppo dei prodotti, tra l'altro:
-individuazione del prodotto turistico, creazione di prodotti non tradizionali e di nuovi prodotti turistici, adeguamento di prodotti esistenti, compresa la preservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e degli aspetti ecologici e ambientali, la gestione, la protezione e la conservazione della fauna e della flora, del patrimonio storico, sociale e naturale e di altri beni naturali, nonché la creazione di servizi ausiliari;
-incoraggiamento degli investimenti privati nel settore del turismo degli Stati ACP e in particolare delle imprese congiunte;
-fornitura di assistenza tecnica per il settore dell'industria alberghiera;
-produzione di oggetti artigianali a carattere culturale destinati al mercato del turismo;
c) sviluppo del mercato, tra l'altro:
-assistenza alla definizione e alla realizzazione di obiettivi e di piani di sviluppo del mercato a livello nazionale, subregionale, regionale e internazionale;
-sostegno agli sforzi compiuti dagli Stati ACP per accedere ai servizi offerti al settore del turismo, quali i sistemi centrali di prenotazione e i sistemi di controllo e di sicurezza del traffico aereo;
-misure e mezzi di commercializzazione e di promozione nell'ambito di progetti e programmi integrati di sviluppo del mercato, intesi al miglioramento della penetrazione di mercato e destinati ai principali generatori di flussi turistici sui mercati di origine sia tradizionali che non tradizionali; attività specifiche come la partecipazione a manifestazioni commerciali speciali, per esempio fiere, produzione di documentazione di qualità, di filmati e materiali di aiuto alla commercializzazione;
d) ricerca e informazione, tra l'altro:
-miglioramento dei sistemi di informazione sul turismo e raccolta, analisi, diffusione e utilizzazione dei dati statistici;
-valutazione dell'impatto socioeconomico del turismo sulle economie degli Stati ACP, ponendo l'accento sullo sviluppo di complementarità con altri settori quali l'industria alimentare, l'edilizia, la tecnologia e la gestione in seno agli Stati e alle regioni ACP.
Capitolo 4
Trasporti, comunicazioni e informatica
Articolo 123
1. La cooperazione in materia di trasporti è intesa a sviluppare i trasporti stradali e ferroviari, gli impianti portuali e i trasporti marittimi, i trasporti per vie navigabili interne e i trasporti aerei.
2. La cooperazione in materia di comunicazioni è intesa a sviluppare le poste e telecomunicazioni, comprese le radiocomunicazioni e l'informatica.
3. La cooperazione in questi settori persegue più particolarmente gli obiettivi seguenti:
a) la creazione di condizioni che favoriscano la circolazione dei beni, dei servizi e delle persone su scala nazionale, regionale e internazionale;
b) la creazione, il rinnovamento, il mantenimento e lo sfruttamento razionale di sistemi basati su criteri costo/efficacia che rispondano alle necessità di sviluppo socioeconomico e che siano adeguati alle necessità degli utilizzatori e alla situazione economica globale degli Stati interessati;
c) una maggiore complementarità dei sistemi di trasporti e comunicazioni a livello nazionale, regionale e internazionale;
d) l'armonizzazione dei sistemi nazionali ACP, favorendone nel contempo l'adeguamento al progresso tecnologico;
e) la riduzione degli ostacoli ai trasporti e alle comunicazioni interstatali a livello in particolare delle legislazioni, dei regolamenti e delle procedure amministrative.
Articolo 124
1. In tutti i progetti e programmi d'azione in questione si cerca di assicurare un trasferimento adeguato di tecnologie e know-how.
2. Viene rivolta un'attenzione particolare alla formazione dei cittadini ACP in materia di pianificazione, gestione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trasporti e comunicazioni.
Articolo 125
1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza dei trasporti aerei per l'intensificazione delle relazioni economiche, culturali e sociali tra gli Stati ACP, da un lato, e tra gli Stati ACP e la Comunità, dall'altro, per rompere l'isolamento di regioni non o difficilmente accessibili e per sviluppare il turismo.
2. L'obiettivo della cooperazione in questo settore consiste nel promuovere lo sviluppo armonioso dei sistemi dei trasporti aerei ACP nazionali o regionali e l'adeguamento della flotta aerea ACP al progresso tecnologico, l'attuazione del piano di navigazione aerea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, il miglioramento delle infrastrutture di accoglienza e l'applicazione delle norme internazionali di gestione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di manutenzione degli aerei, la formazione e lo sviluppo di moderni sistemi aeroportuali di sicurezza.
Articolo 126
1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza dei servizi di trasporto marittimo che costituiscono un elemento trainante dello sviluppo economico e della promozione del commercio tra gli Stati ACP e la Comunità.
2. L'obiettivo della cooperazione in questa materia è assicurare lo sviluppo armonioso di servizi di trasporto marittimo efficaci e sicuri a condizioni economicamente soddisfacenti, agevolando la partecipazione attiva di tutte le parti nell'osservanza del principio di accesso senza restrizioni al traffico su base commerciale.
Articolo 127
1. Le parti contraenti sottolineano l'importanza della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta per le conferenze marittime, e degli strumenti di ratifica che vi si riferiscono, i quali salvaguardano le condizioni di concorrenza nel settore marittimo e offrono, tra l'altro, alle società marittime dei paesi in via di sviluppo maggiori possibilità di partecipazione al sistema delle conferenze.
2. Le parti contraenti convengono di conseguenza, al momento della ratifica del codice, di prendere rapidamente i necessari provvedimenti per la sua attuazione sul piano nazionale, tenuto conto del suo campo d'azione e delle sue disposizioni. La Comunità aiuta gli Stati ACP ad applicare le pertinenti disposizioni del codice.
3. Conformemente alla risoluzione n. 2 allegata al codice di condotta e relativa alle compagnie fuori conferenza, le parti contraenti non impediscono alle compagnie fuori conferenza di operare in concorrenza con una conferenza fintantoché rispettino i principi di una concorrenza leale su base commerciale.
Articolo 128
Nel contesto della cooperazione occorre in particolare incoraggiare le spedizioni, da effettuarsi in maniera efficiente, di carichi a tassi che rispecchino la realtà economica e commerciale e tener conto delle aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione a tali servizi internazionali di trasporti marittimi. La Comunità riconosce in proposito le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione ai trasporti marittimi alla rinfusa. Le parti contraenti convengono che non saranno posti ostacoli all'accesso concorrenziale al traffico.
Articolo 129
Nel quadro dell'assistenza finanziaria e tecnica per i trasporti marittimi, è accordata particolare attenzione
- allo sviluppo effettivo negli Stati ACP di servizi di trasporto marittimo efficaci e affidabili, in particolare all'adeguamento dell'infrastruttura portuale alle esigenze del traffico nonché alla manutenzione delle attrezzature portuali;
-alla manutenzione o all'acquisto del materiale di manutenzione e del materiale galleggiante e al suo adeguamento al progresso tecnologico;
-allo sviluppo dei trasporti marittimi interregionali al fine di favorire la cooperazione intra-ACP e per migliorare il funzionamento dell'industria marittima degli Stati ACP;
-al trasferimento di tecnologie, compreso il trasporto plurimodale e quello con container, per la promozione delle imprese comuni;
-alla creazione di un'infrastruttura giuridica e amministrativa adeguata e al miglioramento della gestione portuale, in particolare mediante la formazione professionale;
-allo sviluppo del trasporto marittimo tra le isole e delle infrastrutture di collegamento nonché a una cooperazione accresciuta con gli operatori economici.
Articolo 130
Le parti contraenti si impegnano a promuovere la sicurezza marittima, la sicurezza degli equipaggi e le azioni contro l'inquinamento.
Articolo 131
Per garantire l'attuazione efficace degli articoli da 126 a 130 possono aver luogo consultazioni, a richiesta di una parte contraente, eventualmente alle condizioni previste dalle norme procedurali di cui all'articolo 11.
Articolo 132
1. Nel settore delle comunicazioni, la cooperazione rivolge particolare attenzione allo sviluppo tecnologico appoggiando gli sforzi degli Stati ACP intesi a creare e sviluppare sistemi efficienti. Ciò include studi e programmi concernenti le comunicazioni via satellite quando ciò sia giustificato da considerazioni di carattere operativo e più particolarmente a livello regionale e subregionale. La cooperazione in questo settore comprende anche i mezzi d'osservazione della terra mediante satellite nei settori della meteorologia e del telerilevamento per quanto riguarda in particolare la lotta contro la desertificazione e qualsiasi forma di inquinamento, la gestione delle risorse naturali, l'agricoltura e le miniere, nonché l'assetto territoriale.
2. Particolare importanza è accordata alle telecomunicazioni nelle zone rurali per incoraggiare lo sviluppo economico e sociale di tali zone.
Articolo 133
La cooperazione in materia di informatica è intesa al potenziamento delle capacità degli Stati ACP nel settore dell'informatica e della telematica offrendo ai paesi che danno priorità a questo settore la possibilità di beneficiare di un appoggio ai loro sforzi per l'acquisto e l'installazione di sistemi informatici, lo sviluppo di reti telematiche efficienti, compreso il settore delle informazioni finanziarie internazionali, la produzione a termine di componenti e di software informatici negli Stati ACP e la partecipazione di questi ultimi alle attività internazionali in materia di elaborazione di dati, di pubblicazione di libri e di periodici. Articolo 134
La azioni di cooperazione nei settori dei trasporti e delle comunicazioni vengono attuate secondo le disposizioni e le procedure stabilite nel titolo III della terza parte della presente convenzione.
TITOLO X
SVILUPPO DEL COMMERCIO
Articolo 135
Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 167, le parti contraenti intraprendono azioni per lo sviluppo del commercio, dalla fase della concezione alla fase finale di distribuzione dei prodotti.
Scopo di tali azioni è far sì che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale e possano partecipare nelle condizioni più favorevoli ai mercati della Comunità ed ai mercati interni subregionali, regionali e internazionali, diversificando la gamma ed accrescendo il valore e il volume del commercio degli Stati ACP di beni e servizi.
Articolo 136
1. Nell'ambito degli sforzi volti a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi, oltre allo sviluppo del commercio tra gli Stati ACP e la Comunità sarà prestata particolare attenzione alle azioni intese ad aumentare l'autonomia degli Stati ACP, a sviluppare il commercio intra ACP e internazionale, nonché la cooperazione regionale sul piano del commercio e dei servizi.
2. Le azioni intraprese a richiesta degli Stati ACP riguardano principalmente quanto segue:
- attuazione di strategie commerciali coerenti:
-valorizzazione delle risorse umane e sviluppo delle competenze professionali nel settore del commercio e dei servizi;
-creazione, adeguamento e rafforzamento, negli Stati ACP, di organismi incaricati dello sviluppo del commercio e dei servizi, prestando particolare attenzione alle esigenze particolari degli organismi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari;
-sostegno degli sforzi degli Stati ACP intesi a migliorare la qualità dei loro prodotti, ad adeguarli alle esigenze del mercato e a diversificarne gli sbocchi;
-misure di sviluppo commerciale, in particolare intensificazione dei contatti e degli scambi di informazione tra gli operatori economici degli Stati ACP, degli Stati membri della Comunità e dei paesi terzi;
-appoggio agli Stati ACP per l'applicazione di tecniche moderne di commercializzazione in settori e programmi imperniati sulla produzione in campi quali lo sviluppo rurale e l'agricoltura;
-sostegno degli sforzi degli Stati ACP intesi a sviluppare e migliorare l'infrastruttura dei servizi d'appoggio, comprese le attrezzature di trasporto e di magazzinaggio, per assicurare la distribuzione efficace dei beni e servizi e per aumentare il flusso delle esportazioni degli Stati ACP;
-appoggio agli Stati ACP per svilupparne le capacità interne, i sistemi di informazione e la consapevolezza del ruolo e dell'importanza del commercio nello sviluppo economico;
-appoggio alle piccole e medie imprese per l'individuazione e lo sviluppo di prodotti, di sbocchi e di imprese commerciali congiunte.
3. Per accelerare le procedure, le decisioni di finanziamento possono riguardare programmi pluriennali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 290 sulle procedure di attuazione.
4. Può essere dato un appoggio agli Stati ACP per la partecipazione a fiere, esposizioni e missioni commerciali soltanto se tali manifestazioni sono parte integrante di programmi globali di sviluppo commerciale.
5. La partecipazione degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari alle varie attività commerciali è incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare l'assunzione delle spese per lo spostamento del personale e il trasporto degli oggetti e merci da esporre in occasione della partecipazione a fiere, esposizioni, e missioni commerciali nazionali, regionali e in paesi terzi, compreso il costo della costruzione temporanea e/o della locazione di padiglioni di esposizione. È concesso un aiuto speciale ai paesi meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari per la preparazione e/o l'acquisto di materiale promozionale.
Articolo 137
Tra gli strumenti previsti dalla presente convenzione e conformemente alle disposizioni in materia di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, l'aiuto allo sviluppo del commercio e dei servizi comprende un'assistenza tecnica per l'insediamento e lo sviluppo d'istituzioni di assicurazione e credito connesse con lo sviluppo del commercio.
Articolo 138
Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 281 possono essere assegnati da ciascuno Stato ACP al finanziamento di azioni per lo sviluppo dei settori menzionati dai titoli IX e X della seconda parte, il contributo della Comunità al finanziamento di queste azioni, quando esse siano di carattere regionale, può raggiungere, nel quadro dei programmi di cooperazione regionale di cui all'articolo 156, l'importo previsto nel protocollo finanziario allegato alla presente convenzione.
TITOLO XI
COOPERAZIONE CULTURALE E SOCIALE
Articolo 139
La cooperazione contribuisce allo sviluppo autonomo degli Stati ACP, incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. La dimensione umana e culturale deve abbracciare tutti i settori e rispecchiarsi in tutti i progetti o programmi di sviluppo. La cooperazione appoggia le politiche e le misure prese da questi Stati al fine di valorizzare le loro risorse umane, accrescere le loro capacità di creazione e promuovere le rispettive identità culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo.
Tale cooperazione è volta a promuovere una migliore comprensione ed una maggiore solidarietà tra i governi e le popolazioni ACP da un lato e tra i governi e le popolazioni ACP e CEE dall'altro, allo scopo di favorire il dialogo, lo scambio e l'arricchimento reciproco, su un piano di parità.
Articolo 140
1. La cooperazione socioculturale trova espressione:
- nella presa in considerazione della dimensione sociale e culturale dei progetti e programmi di azione;
-nella promozione delle identità culturali delle popolazioni degli Stati ACP, allo scopo di favorirne il progresso su base autonoma e di stimolarne la creatività, nonché di incoraggiare il dialogo interculturale;
- nelle azioni dirette a valorizzare le risorse umane, ai fini di uno sfruttamento razionale ed ottimale delle risorse naturali e del soddisfacimento dei bisogni essenziali, materiali e spirituali.
2. Le azioni di cooperazione socioculturale vengono attuate secondo le modalità e procedure stabilite nel titolo III della terza parte. Possono anche essere mobilitate risorse ricorrendo ai fondi di contropartita destinati a un obiettivo, che possono essere utilizzati nei settori sociali. Tutte le azioni rientrano tra le priorità e gli obiettivi definiti nei programmi indicativi o nell'ambito della cooperazione regionale, in funzione delle loro caratteristiche proprie.
Articolo 141
Si riconosce che la Fondazione per la cooperazione culturale ACP-CEE è destinata a contribuire all'attuazione degli obiettivi del presente titolo.
Le azioni condotte in questa prospettiva dalla Fondazione abbracciano i seguenti settori:
- studi, ricerche e azioni che si riferiscono agli aspetti culturali intesi a tener conto della dimensione culturale della cooperazione;
-studi, ricerche e azioni volte alla promozione delle identità culturali delle popolazioni ACP e di qualsiasi iniziativa atta a contribuire al dialogo interculturale.
Capitolo 1
Considerazione della dimensione socioculturale
Articolo 142
1. La concezione, l'istruzione, l'esecuzione e la valutazione di ogni progetto o programma di azioni si fondano sulla comprensione e sul rispetto delle caratteristiche socioculturali dell'ambiente.
2. Ciò implica in particolare:
- una stima delle possibilità di partecipazione delle popolazioni;
-una conoscenza approfondita dell'ambiente umano in questione e degli ecosistemi;
-un'analisi delle tecnologie locali, nonché di altre tecnologie appropriate;
-un'informazione pertinente di tutti coloro che partecipano alla concezione e alla realizzazione delle azioni, compreso il personale addetto alla cooperazione tecnica;
-una valutazione delle risorse umane disponibili per attuare i progetti e per mantenerne l'efficacia;
-la predisposizione di programmi integrati di promozione delle risorse umane.
Articolo 143
L'istruzione dei progetti e dei programmi d'azione tiene conto:
a) per quanto attiene agli aspetti culturali:
- dell'adattamento all'ambiente culturale e delle incidenze sul medesimo;
-dell'integrazione e della valorizzazione del patrimonio culturale locale, segnatamente parametri di valore, usi e costumi, mentalità, consuetudini, stili e materiali;
-dei sistemi di acquisizione e di divulgazione delle conoscenze;
-dell'interazione uomo/ambiente e popolazione/risorse naturali;
b) per quanto attiene agli aspetti sociali, dell'impatto di questi progetti e programmi e del loro contributo per quanto riguarda:
-il rafforzamento delle capacità e delle strutture di sviluppo autonomo;
-il miglioramento della condizione e del ruolo della donna;
-l'inserimento dei giovani nel processo di sviluppo economico, culturale e sociale;
-il contributo al soddisfacimento dei bisogni essenziali, culturali e materiali delle popolazioni;
-la promozione dell'occupazione e della formazione;
-l'equilibrio tra la struttura demografica e le risorse disponibili;
-le relazioni sociali e interpersonali;
-le strutture, i procedimenti e i modi di produzione e di trasformazione.
Articolo 144
1. La cooperazione appoggia gli sforzi degli Stati ACP per garantire una stretta e continua partecipazione delle comunità di base alle azioni di sviluppo. La partecipazione delle popolazioni deve essere incoraggiata fin dalle prime fasi dell'elaborazione dei progetti e dei programmi e concepita in modo da superare gli ostacoli linguistici, culturali e attinenti all'istruzione.
A tal fine, prendendo spunto dalla dinamica interna delle popolazioni, vengono presi in considerazione gli elementi seguenti:
a) il rafforzamento delle istituzioni in grado di favorire la partecipazione delle popolazioni mediante azioni in materia di organizzazione del lavoro, di formazione del personale e di gestione;
b) l'appoggio alle popolazioni per favorirne l'organizzazione, in particolare in associazioni di tipo cooperativistico, fornendo ai vari gruppi interessati mezzi complementari alle loro iniziative ed ai loro sforzi;
c) l'incoraggiamento delle iniziative volte alla partecipazione, attraverso l'istruzione, la formazione nonché l'animazione e la promozione culturali;
d) l'associazione delle popolazioni interessate alle varie fasi dello sviluppo; occorre rivolgere particolare attenzione al ruolo delle donne, dei giovani, degli anziani e dei minorati, tenendo presente l'impatto dei progetti e programmi di sviluppo su tali persone;
e) l'incremento delle possibilità di impiego, anche attraverso la realizzazione dei lavori previsti nelle azioni di sviluppo.
2. In questo contesto la cooperazione può appoggiare misure intese a migliorare la situazione dei giovani favorendo il riconoscimento delle loro aspirazioni e del loro ruolo nella società.
3. Le istituzioni o le associazioni già esistenti sono utilizzate quanto più ampiamente possibile per la messa a punto e l'attuazione delle azioni di sviluppo.
Capitolo 2
Promozione delle identità culturali e del dialogo interculturale
Articolo 145
Le parti contraenti incoraggiano la cooperazione attraverso azioni che favoriscono il riconoscimento delle identità culturali dei popoli, quale parte della loro storia e del loro sistema di valori. Essa favorisce il reciproco arricchimento culturale dei popoli ACP e della Comunità.
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 291A0817(01).2
Le azioni nel settore della promozione delle identità culturali si prefiggono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, la produzione e la diffusione dei beni e servizi culturali, le manifestazioni culturali altamente significative e il sostegno ai mezzi di informazione e di comunicazione.
Il dialogo interculturale è imperniato sull'approfondimento delle conoscenze e sulla migliore comprensione delle culture. Individuando gli ostacoli alla comunicazione interculturale, la cooperazione stimola la presa di coscienza dell'interdipendenza tra popoli di culture diverse.
Salvaguardia del patrimonio culturale
Articolo 146
La cooperazione sostiene azioni degli Stati ACP riguardanti:
a) la salvaguardia e la promozione del loro patrimonio culturale, segnatamente attraverso la creazione di banche di dati culturali, nonché di audioteche per raccogliere le tradizioni orali e valorizzarne i contenuti;
b) la preservazione dei monumenti storici e culturali, nonché la promozione dell'architettura tradizionale.
Produzione e diffusione dei beni culturali
Articolo 147
Le azioni di cooperazione volte a sviluppare le produzioni o coproduzioni culturali degli Stati ACP, nonché la loro diffusione, sono concepite come componenti di un programma integrato oppure come progetti specifici.
La cooperazione riguarda la diffusione dei beni e servizi culturali degli Stati ACP, che siano altamente rappresentativi delle loro identità culturali, sia negli Stati ACP che nella Comunità.
Laddove si tratti di prodotti culturali destinati al mercato, la loro fabbricazione e diffusione potranno usufruire degli aiuti previsti a titolo della cooperazione industriale e della promozione commerciale.
Manifestazioni culturali
Articolo 148
La cooperazione appoggia le manifestazioni ACP e gli scambi tra Stati ACP e tra questi ultimi e gli Stati membri della Comunità in settori culturali altamente significativi, sia a titolo della promozione delle identità culturali sia a titolo del dialogo interculturale.
In questo contesto essa appoggia in particolare i contatti e gli incontri tra gruppi di giovani ACP e tra questi ultimi e gruppi di giovani dei paesi della Comunità.
Informazione e comunicazione
Articolo 149
La cooperazione in materia di informazione e di comunicazione è intesa a:
a) incrementare, con i mezzi appropriati, la capacità degli Stati ACP di contribuire attivamente al flusso internazionale di informazioni, di comunicazioni e di conoscenze; a tale scopo essa favorisce segnatamente la creazione e il rafforzamento degli strumenti e delle infrastrutture sul piano nazionale, regionale e interregionale;
b) garantire una migliore informazione delle popolazioni ACP per un controllo del loro sviluppo, attraverso progetti o programmi culturali, economici o sociali, ed attraverso un ampio ricorso ai sistemi di comunicazione, tenendo conto delle tecniche di comunicazione tradizionali;
c) sostenere programmi atti a creare le condizioni per un'effettiva partecipazione degli Stati ACP al controllo dell'informazione e delle nuove tecnologie di comunicazione.
Capitolo 3
Azioni per la valorizzazione delle risorse umane
Articolo 150
La cooperazione contribuisce alla valorizzazione delle risorse umane, nel contesto di programmi integrati e coordinati, mediante azioni nei settori dell'istruzione e della formazione, della ricerca, della scienza e della tecnica, riguardanti altresì la partecipazione delle popolazioni, il ruolo delle donne, la salute, l'alimentazione, la popolazione e la demografia.
Istruzione e formazione
Articolo 151
1. Le esigenze di ciascuno Stato ACP in materia di istruzione e di formazione devono essere determinate e prese in considerazione nella fase di programmazione.
2. Le azioni di formazione sono concepite sotto forma di programmi integrati intesi a raggiungere un obiettivo ben definito in un determinato settore o in un ambito più generale. Esse tengono conto della situazione istituzionale e dei valori socioculturali di ciascun paese.
3. Le azioni di istruzione e di formazione individuate nei programmi indicativi e all'interno dei settori di concentrazione sono prioritarie, senza che sia tuttavia esclusa la possibilità di altre azioni di formazione al di fuori dei settori di concentrazione dei programmi indicativi.
4. Queste azioni sono condotte prioritariamente nello Stato ACP o nella regione che ne beneficia. Esse possono essere realizzate se necessario in un altro Stato ACP o in uno Stato membro della Comunità. Per formazioni specializzate particolarmente adatte alle esigenze degli Stati ACP possono eccezionalmente essere realizzate azioni di formazione in un altro paese in via di sviluppo.
5. Per soddisfare le esigenze di istruzione e formazione, immediate e prevedibili, la cooperazione fornisce un sostegno alle azioni degli Stati ACP, volte a conseguire i seguenti obiettivi:
a) creare e sviluppare su base autonoma istituti di formazione e di istruzione in particolare a carattere regionale;
b) ristrutturare i loro istituti e sistemi di istruzione, per rinnovare il contenuto, i metodi e le tecnologie; riformare i loro istituti e sistemi di insegnamento di base, in particolare generalizzando l'istruzione primaria e adeguando i sistemi importati, nonché inserirli nelle strategie di sviluppo;
c) informare la popolazione, fin dall'infanzia e in tutte le fasi dell'istruzione, dei progressi compiuti nel settore delle scienze e delle tecniche; privilegiare i programmi di studio che comprendono scienze, tecniche e applicazioni pratiche, connesse con prospettive di occupazione, tenendo conto delle conoscenze e tecniche tradizionali;
d) accordare maggiore importanza alla storia e alla cultura dei popoli ACP;
e) elaborare l'inventario delle competenze e delle formazioni e individuare nuove tecnologie necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo di ciascuno Stato ACP;
f) favorire azioni dirette di formazione e di istruzione, in particolare programmi di alfabetizzazione e di formazione non tradizionale a fini funzionali e professionali, nonché parti di programmi intese a valorizzare le capacità degli analfabeti e a migliorare la loro condizione;
g) scambiare esperienze con la Comunità nel settore dell'alfabetizzazione, incoraggiare e sostenere la partecipazione e l'integrazione delle donne nei settori dell'istruzione e della formazione; consentire l'accesso all'istruzione e alla formazione alle categorie svantaggiate della popolazione nell'ambiente rurale;
h) incentivare la formazione dei formatori, dei pianificatori dell'istruzione e degli specialisti in materia di tecnologie educative;
i) incoraggiare associazioni, gemellaggi, scambi e trasferimenti di conoscenze e tecniche tra università ed istituti di istruzione superiore negli Stati ACP e nella Comunità. Cooperazione scientifica e tecnica
Articolo 152
1. La cooperazione scientifica e tecnica è intesa a:
a) appoggiare gli sforzi degli Stati ACP per acquisire conoscenze scientifiche e tecniche proprie, controllare le tecnologie necessarie al loro sviluppo e partecipare attivamente ai progressi scientifici, ecologici e tecnologici;
b) orientare la ricerca verso la soluzione dei problemi economici e sociali;
c) migliorare la qualità della vita ed il benessere delle popolazioni.
2. A tal fine, la cooperazione, oltre a quanto previsto agli articoli 47, 85 e 229, fornisce il suo appoggio per:
a) individuare le necessità degli Stati ACP per quanto riguarda le nuove tecnologie appropriate (compresa la biotecnologia) e ai fini della loro acquisizione;
b) realizzare programmi di ricerca elaborati dagli Stati ACP e integrati in altre azioni di sviluppo;
c) creare associazioni, gemellaggi, scambi e trasferimenti di conoscenze e di tecniche tra università ed istituti di ricerca degli Stati ACP e della Comunità.
3. I programmi di ricerca vengono realizzati in via prioritaria nell'ambito nazionale o regionale degli Stati ACP e tengono conto delle esigenze e delle condizioni di vita delle popolazioni interessate, soprattutto delle popolazioni rurali, evitando qualsiasi ripercussione negativa sulla salute, l'ambiente, l'occupazione o lo sviluppo. Essi sostengono lo sviluppo nei settori prioritari e comportano, in funzione delle necessità, le azioni seguenti:
a) il potenziamento o la creazione d'istituti di ricerca fondamentale o applicata;
b) la cooperazione scientifica e tecnologica degli Stati ACP, fra loro e con gli Stati membri della Comunità o altri paesi, sviluppati o in via di sviluppo, e con la Comunità o istituti scientifici internazionali;
c) la valorizzazione delle tecnologie locali, la selezione delle tecnologie importate ed il loro adattamento alle esigenze specifiche degli Stati ACP;
d) il miglioramento dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica per garantire una migliore diffusione delle tendenze e dei risultati della ricerca da parte delle reti nazionali, subregionali, regionali ed interregionali, nonché tra gli Stati ACP e la Comunità;
e) la divulgazione dei risultati della ricerca presso il grande pubblico. 4. Questi programmi di ricerca devono essere coordinati, per quanto possibile, con quelli attuati negli Stati ACP grazie ad altre fonti di finanziamento, come gli istituti internazionali di ricerca, gli Stati membri della Comunità o la Comunità stessa.
Le donne e lo sviluppo
Articolo 153
La cooperazione appoggia gli sforzi degli Stati ACP intesi a:
a) valorizzare la condizione della donna, migliorarne il livello di vita, ampliarne il ruolo economico e sociale e promuoverne la piena partecipazione, su basi di parità rispetto all'uomo, al processo di produzione e di sviluppo;
b) prestare particolare attenzione all'accesso delle donne alle terre, ai posti di lavoro, alle tecnologie di punta, al credito e alle cooperative, nonché alle particolari tecnologie che possono rendere meno gravosi i loro compiti;
c) facilitare l'accesso delle donne alla formazione e all'insegnamento, considerato un elemento cruciale da incorporare nella programmazione fin dall'inizio;
d) adeguare i sistemi di insegnamento in funzione delle esigenze, delle responsabilità e delle possibilità delle donne;
e) prestare particolare attenzione al ruolo cruciale delle donne nei settori della santià, dell'alimentazione e dell'igiene della famiglia. Si riconosce anche il ruolo decisivo che le donne svolgono nella gestione delle risorse naturali e nella protezione dell'ambiente. L'informazione e la formazione delle donne in questi settori sono elementi fondamentali da esaminare fin dalla fase della programmazione. Nell'ambito di tutte le azioni succitate saranno attuate misure appropriate per assicurare la partecipazione attiva delle donne.
Sanità e alimentazione
Articolo 154
1. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono l'importanza del settore della sanità per uno sviluppo duraturo e su base autonoma. La cooperazione ha lo scopo di agevolare l'accesso della maggior parte della popolazione a servizi sanitari soddisfacenti e quindi incoraggiare l'eguaglianza e la giustizia sociale, alleviare le sofferenze, il peso economico della malattia e della mortalità e favorire la partecipazione effettiva della collettività alle azioni per promuovere la salute ed il benessere delle popolazioni.
Le due parti riconoscono che la realizzazione di tali obiettivi presuppone:
- un'iniziativa sistematica a lungo termine per il miglioramento ed il rafforzamento del settore della sanità;
-l'elaborazione di orientamenti e di programmi globali a livello nazionale concernenti la sanità;
-una migliore gestione ed utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali esistenti.
2. A tal fine, la cooperazione in questo settore sarà volta a sostenere servizi sanitari funzionali e validi, accessibili, culturalmente accettabili, facilmente raggiungibili e competenti dal punto di vista tecnico. La cooperazione cercherà d'incoraggiare un'iniziativa integrata affinché siano creati servizi sanitari basati sulla diffusione delle cure preventive, sul miglioramento delle cure sanitarie e sulla complementarità tra servizi ospedalieri e servizi di base, conformemente alla politica dei servizi sanitari primari.
3. La cooperazione nel settore della sanità può appoggiare:
- il miglioramento e l'estensione dei servizi sanitari di base, nonché il potenziamento delle strutture ospedaliere e la manutenzione di attrezzature riconosciute essenziali per il buon funzionamento di tutto il sistema santiario;
-la pianificazione e la gestione del settore della sanità, compreso il rafforzamento dei servizi statistici, la formulazione di strategie di finanziamento del settore sanitario a livello nazionale, regionale e di distretto: quest'ultimo è la sede privilegiata per sviluppare il coordinamento dei servizi di base, per offrire i primi servizi specializzati e per eseguire i programmi di eradicazione delle malattie generalizzate;
-le azioni d'integrazione della medicina tradizionale con le moderne cure sanitarie;
-i programmi e le strategie per l'approvvigionamento di medicine essenziali e creazione di unità locali per la produzione di medicine e di prodotti, tenendo conto della farmacia tradizionale, soprattutto nel campo dell'uso delle piante medicinali, che va studiato e sviluppato;
-la formazione del personale nell'ambito di un programma complessivo, compresi i programmatori della sanità pubblica, i quadri, gli amministratori e gli specialisti, fino al personale in loco, in funzione dei compiti effettivi che dovranno essere svolti a ogni livello;
-i programmi e le campagne di formazione e d'informazione per l'eradicazione di malattie endemiche, il miglioramento dell'igiene locale, la lotta contro il consumo di droga, le malattie contagiose e gli altri flagelli che minacciano la salute delle popolazioni, nell'ambito dei sistemi di sanità integrati;
-il potenziamento, nei paesi ACP, degli istituti di ricerca, delle facoltà universitarie e delle scuole specializzate, soprattutto nel campo della sanità pubblica.
Popolazione e sviluppo demografico
Articolo 155
1. La cooperazione in materia di popolazione ha principalmente lo scopo di:
a) garantire negli Stati ACP un migliore equilibrio generale tra la popolazione, la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali nonché la produzione di risorse economiche e di beni a carattere sociale;
b) far fronte agli squilibri tra regioni causati da fenomeni come le migrazioni interne, l'esodo rurale, l'inurbazione rapida e il degrado ambientale grave,
c) fronteggiare gli squilibri locali tra popolazione e risorse disponibili.
2. Le azioni che consentono di raggiungere gli obiettivi di cui al precedente paragrafo 1 devono essere inglobate nei programmi e progetti di formazione, nonché nelle politiche sanitarie e di utilizzazione delle terre e comprendono:
a) la creazione negli Stati ACP di servizi statistici e in materia di demografia, oppure il potenziamento delle capacità dei medesimi per la raccolta di dati affidabili intesi all'elaborazione di politiche riguardanti la popolazione;
b) l'informazione delle popolazioni sui problemi e le politiche demografiche;
c) l'elaborazione, la realizzazione e la valutazione di programmi o progetti nel settore demografico;
d) l'elaborazione e l'attuazione di politiche di pianificazione familiare volontaria;
e) la formazione del personale incaricato dell'attuazione, negli Stati ACP, di una politica della popolazione nei vari settori.
3. Queste azioni devono tener conto delle condizioni culturali, sociali ed economiche locali. Devono essere concepite e realizzate conformemente alle politiche e ai programmi attuati dagli Stati ACP, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libere scelte degli individui per quanto concerne la dimensione delle famiglie, la pianificazione delle nascite e metodi da usare al riguardo.
La realizzazione di tali azioni deve soprattutto tener conto delle interazioni esistenti tra politiche demografiche e le altre politiche. Si considera essenziale il ruolo delle donne in questi diversi settori.
TITOLO XII
COOPERAZIONE REGIONALE
Articolo 156
1. La Comunità sostiene gli sforzi degli ACP intesi - mediante la cooperazione e integrazione regionale - alla promozione di uno sviluppo economico, sociale e culturale a lungo termine, collettivo, autonomo, autogestito e integrato, nonché a una maggiore autosufficienza regionale.
2. L'appoggio della Comunità si inserisce nell'ambito dei grandi obiettivi di cooperazione e integrazione regionale che gli Stati ACP hanno fissato o fisseranno a livello regionale e interregionale, nonché a livello internazionale.
3. Per promuovere e rafforzare le capacità collettive degli Stati ACP, la Comunità fornisce loro un aiuto efficace che consenta di rafforzare l'integrazione economica regionale e di consolidare la cooperazione di tipo funzionale o tematico di cui agli articoli 158 e 159.
4. Tenendo conto delle peculiarità regionali, la cooperazione regionale può trascendere le nozioni di appartenenza geografica. Essa abbraccia inoltre la cooperazione regionale intra ACP.
Essa riguarda anche la cooperazione regionale tra gli ACP e i PTOM. Gli stanziamenti necessari alla partecipazione di questi ultimi sono da aggiungere agli stanziamenti concessi agli Stati ACP nell'ambito della convenzione.
Articolo 157
1. La cooperazione regionale riguarda azioni concordate fra:
- due o più o tutti gli Stati ACP;
-uno o più Stati ACP e uno o più Stati, paesi o territori vicini, non ACP;
-uno o più Stati ACP e uno o più PTOM;
-più organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP;
-uno o più Stati ACP e organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP.
2. La cooperazione regionale può inoltre riguardare progetti e programmi concordati tra due o più Stati ACP e uno o più Stati in via di sviluppo non ACP e non vicini e, qualora circostanze particolari lo giustifichino, tra un solo Stato ACP e uno o più Stati in via di sviluppo non ACP e non vicini.
Articolo 158
1. Nell'ambito della cooperazione regionale viene rivolta particolare attenzione:
a) alla valutazione e all'utilizzazione delle complementarità dinamiche esistenti e potenziali in tutti i settori appropriati;
b) alla massima utilizzazione delle risorse umane ACP, nonché all'esplorazione ottimale e ragionevole, alla conservazione, alla trasformazione e allo sfruttamento delle risorse naturali degli Stati ACP;
c) alla promozione della cooperazione scientifica e tecnica tra gli Stati ACP, compreso l'appoggio ai programmi di assistenza tecnica intra ACP, come previsto all'articolo 275 lettera e) della convenzione;
d) all'accelerazione della diversificazione economica, per favorire la complementarità delle produzioni; all'intensificazione della cooperazione e dello sviluppo nelle regioni degli Stati ACP e fra queste regioni nonché fra dette regioni e i PTOM;
e) alla promozione della sicurezza alimentare;
f) al rafforzamento di una rete di collegamenti tra singoli paesi o gruppi di paesi con caratteristiche, affinità e problemi comuni, per risolvere tali problemi;
g) allo sfruttamento massimo delle economie di scala in tutti i settori in cui la soluzione regionale si riveli più efficace della soluzione nazionale;
h) all'espansione dei mercati degli Stati ACP attraverso la promozione degli scambi commerciali tra Stati ACP, nonché tra Stati ACP e paesi terzi vicini, o PTOM;
i) all'integrazione dei mercati degli Stati ACP attraverso la liberalizzazione degli scambi tra gli Stati ACP e l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari, monetari e amministrativi.
2. Un accento particolare è posto sulla promozione e sul rafforzamento dell'integrazione economica regionale.
Articolo 159
1. Il campo d'applicazione della cooperazione regionale, tenuto conto dell'articolo 158, include i punti seguenti:
a) l'agricoltura e lo sviluppo rurale, segnatamente l'autosufficienza e la sicurezza alimentari;
b) i programmi in materia di sanità, compresi i programmi per l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'informazione connessi ai servizi sanitari di base e alla lotta contro le principali malattie, comprese quelle degli animali;
c) la valutazione, lo sviluppo, lo sfruttamento e la preservazione delle risorse ittiche e delle risorse marine, compresa la cooperazione scientifica e tecnica per la sorveglianza delle zone economiche esclusive;
d) la preservazione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente attraverso programmi per combattere la desertificazione, l'erosione, il disboscamento, il degrado delle coste, gli effetti dell'inquinamento marino su vasta scala, compresi gli scarichi accidentali rilevanti di petrolio e di altre sostanze inquinanti, allo scopo di garantire uno sviluppo razionale ed ecologicamente equilibrato;
e) l'industrializzazione, compresa la creazione di imprese regionali e interregionali di produzione e di commercializzazione;
f) lo sfruttamento delle risorse naturali, segnatamente la produzione e la distribuzione dell'energia;
g) i trasporti e le comunicazioni: le reti stradale e ferroviaria, i trasporti per via aerea e per mare, le vie di navigazione interne, i servizi postali e le telecomunicazioni, dando priorità alla creazione, al rinnovamento e allo sviluppo di collegamenti stradali e ferroviari verso la costa per gli Stati ACP senza sbocco sul mare;
h) lo sviluppo e l'espansione degli scambi;
i) il sostegno alla creazione o al rafforzamento, a livello regionale, di meccanismi di pagamento, compresi i sistemi di compensazione e di finanziamento del commercio;
j) l'appoggio, su richiesta degli Stati ACP interessati, alle azioni e strutture che favoriscono il coordinamento delle politiche settoriali e delle azioni di adeguamento strutturale;
k) l'aiuto agli Stati ACP per la lotta contro il traffico della droga a livello regionale e interregionale;
l) il sostegno ai programmi d'azione attuati dalle organizzazioni professionali e commerciali ACP e ACP-CEE per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri;
m) l'istruzione e la formazione, la ricerca, la scienza e la tecnologia, l'informatica, la gestione, l'informazione e la comunicazione, la creazione e il rafforzamento degli istituti di formazione e di ricerca e degli organismi tecnici incaricati degli scambi di tecnologie nonché della cooperazione tra università;
n) altri servizi compreso il turismo;
o) le attività inerenti alla cooperazione culturale e sociale, compreso l'appoggio ai programmi di azioni eseguiti dagli Stati ACP sul piano regionale per valorizzare la condizione delle donne, per migliorarne il livello di vita, accrescerne il ruolo economico e sociale e per incoraggiare la loro partecipazione a pieno titolo al processo di sviluppo economico culturale e sociale.
Articolo 160
1. Per migliorare il suo impatto e la sua efficacia, la cooperazione regionale è programmata per ogni regione all'inizio del periodo di applicazione della convenzione.
Questa programmazione che è realizzata con la partecipazione degli Stati ACP in base a una dotazione stabilita all'origine per ciascuna regione, poggia su uno scambio di idee tra tutti gli ordinatori nazionali di una regione o un'organizzazione regionale da loro incaricata, la Commissione e i suoi delegati.
a) Scopo della programmazione è definire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 156, paragrafo 2, un programma che stabilisca:
- i settori di concentrazione dell'aiuto comunitario;
-le misure e le azioni più appropriate per la realizzazione degli obiettivi fissati per tali settori;
-i progetti e i programmi di azioni che consentano di conseguire tali obiettivi, purché siano stati chiaramente individuati.
b) Lo scambio di idee avviato a livello della programmazione proseguirà a livello dell'attuazione e del controllo; a tal fine gli ordinatori nazionali di una regione o di un'organizzazione regionale da loro incaricata, la Commissione e i suoi delegati, nonché i responsabili dei progetti e programmi regionali si riuniscono, di norma, una volta all'anno per provvedere ad un'efficace attuazione dei programmi regionali.
2. I progetti e i programmi di azioni di cooperazione regionale, dati gli obiettivi e le caratteristiche che le sono peculiari, sono eseguiti secondo le modalità e le procedure fissate per la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, qualora rientrino in quest'ultima.
Articolo 161
1. Le organizzazioni regionali, debitamente incaricate dagli Stati ACP interessati, devono svolgere un ruolo importante nella progettazione e nell'attuazione dei programmi regionali.
2. Possono intervenire a livello del processo di programmazione nonché a livello dell'attuazione e della gestione dei programmi e progetti regionali.
3. Qualora un'azione sia finanziata dalla Comunità tramite un organismo di cooperazione regionale, le condizioni del finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono convenute tra la Comunità e tale organismo, d'intesa con lo Stato o gli Stati ACP interessati.
Articolo 162
Un'azione si considera regionale qualora contribuisca direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a due o più Stati attraverso azioni comuni o azioni nazionali coordinate e quando ricorre almeno una delle seguenti circostanze:
a) per la sua natura o per le sue caratteristiche materiali, l'azione renda necessario superare le frontiere di uno Stato ACP e non possa essere realizzata da un solo Stato né essere scissa in azioni nazionali che ciascuno Stato può realizzare per proprio conto;
b) la formula regionale permetta di realizzare significative economie di scala rispetto alle azioni nazionali;
c) l'azione sia l'espressione regionale, interregionale o intra ACP di una strategia settoriale o globale;
d) i vantaggi e i costi risultanti dall'azione siano inegualmente ripartiti tra gli Stati che ne beneficiano.
Articolo 163
Il contributo della Comunità a titolo della cooperazione regionale per quanto concerne azioni che potrebbero essere parzialmente realizzate a livello nazionale, è determinato in funzione di quanto segue:
a) l'azione rafforza la cooperazione tra gli Stati ACP interessati a livello delle rispettive amministrazioni, istituzioni o imprese, grazie ad organismi regionali o mediante l'eliminazione di ostacoli di tipo regolamentare o finanziario;
b) l'azione è oggetto di impegni reciproci tra vari Stati, soprattutto in materia di ripartizione delle realizzazioni, nonché d'investimenti e di gestione.
Articolo 164
1. Le domande di finanziamento relative a stanziamenti riservati alla cooperazione regionale sono soggette alle seguenti procedure generali:
a) le domande di finanziamento sono presentate da ciascuno Stato ACP che partecipa ad un'azione regionale;
b) quando un'azione di cooperazione regionale, per il suo carattere, può interessare altri Stati ACP, la Commissione, di concerto con gli Stati che hanno introdotto la domanda, li informa o, eventualmente, informa tutti gli Stati ACP. Gli Stati ACP interessati confermano allora la loro intenzione di partecipare.
Nonostante la procedura di cui sopra, la Commissione esamina senza indugio la domanda di finanziamento, purché sia stata presentata da almeno due Stati ACP. La decisione sul finanziamento sarà presa non appena gli Stati consultati avranno comunicato le loro intenzioni;
c) quando un solo Stato ACP è associato a paesi non ACP alle condizioni di cui all'articolo 157, la sua domanda è sufficiente;
d) il Consiglio dei ministri ACP o, con delega specifica, il Comitato degli ambasciatori ACP, può presentare domande di finanziamento per azioni di cooperazione regionale intra ACP;
e) gli organismi di cooperazione regionale possono presentare domande di finanziamento riguardanti una o più azioni specifiche di cooperazione regionale a nome e con il consenso esplicito degli Stati ACP loro membri;
f) ogni domanda di finanziamento a titolo della cooperazione regionale deve comprendere, se necessario, proposte riguardanti:
i) la proprietà dei beni e dei servizi da finanziare nel quadro dell'azione, nonché la suddivisione delle responsabilità in materia di funzionamento e manutenzione e
ii) il nominativo dell'ordinatore regionale e dello Stato o l'organismo autorizzato a firmare la convenzione di finanziamento a nome di tutti gli Stati o organismi ACP partecipanti.
2. Disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di finanziamento possono essere incluse nel programma indicativo di ogni regione.
3. Lo Stato ACP o gli Stati ACP o gli organismi regionali che partecipano ad un'azione regionale con paesi terzi alle condizioni previste all'articolo 157 possono chiedere alla Comunità un finanziamento della parte dell'azione di cui sono responsabili o di una parte proporzionale ai vantaggi che traggono dall'azione.
Articolo 165
1. Al fine di promuovere la cooperazione regionale tra gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare o insulari, si presta un'attenzione particolare ai loro problemi specifici fin dalla fase della programmazione regionale e durante l'attuazione.
2. Per quanto concerne il finanziamento, gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano di una priorità nei progetti che interessano almeno uno Stato ACP di questa categoria, mentre un'attenzione particolare è rivolta agli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari per superare gli ostacoli che ne rallentano lo sviluppo.
Articolo 166
Ai fini del presente titolo, l'importo dei contributi finanziari della Comunità figura all'articolo 3 del protocollo finanziario allegato alla presente convenzione.
TERZA PARTE
GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE
TITOLO I
COOPERAZIONE COMMERCIALE
Capitolo 1
Regime generale degli scambi
Articolo 167
1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente convenzione è di promuovere il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, secondo i rispettivi livelli di sviluppo, e tra gli Stati ACP, dall'altro.
2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sarà riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio, in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità, e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali tra le parti contraenti.
3. A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nel titolo III della presente parte e nella parte seconda della presente convenzione.
Articolo 168
1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.
2. a) I prodotti originari degli Stati ACP:
- enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato o che sono
-soggetti, all'atto dell'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune
sono importati nella Comunità, in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle condizioni seguenti:
i) sono ammessi in esenzione da dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione;
ii) per i prodotti diversi da quelli di cui al punto i) , la Comunità prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita.
b) Se nel periodo di applicazione della presente convenzione gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole che non sono soggette ad un regime speciale al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione beneficino di siffatto regime, la Comunità esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP.
c) Nonostante quanto precede, la Comunità esamina caso per caso, nell'ambito delle relazioni privilegiate e della specificità della cooperazione ACP-CEE, le domande degli Stati ACP intese ad assicurare ai loro prodotti agricoli un accesso preferenziale al mercato comunitario e comunica la sua decisione in merito a tali domande, debitamente motivate, possibilmente entro quattro mesi, e comunque non oltre sei mesi, dalla loro presentazione.
Nel contesto della lettera a) , punto ii) , la Comunità decide, in particolare facendo riferimento a concessioni accordate a paesi terzi in via di sviluppo. Essa tiene conto delle possibilità offerte dal mercato fuori stagione.
d) Il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla presente convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima.
Se però, nel periodo di applicazione della presente convenzione, la Comunità:
-sottopone uno o più prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di adattare, previa consultazione in sede di Consiglio dei ministri, il regime di importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso si applica la lettera a) ;
-modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei ministri, il regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso la Comunità si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita.
e) Se la Comunità intende concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, ne informa gli Stati ACP. Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi.
Articolo 169
1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
2. Il paragrafo 1 tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a) , primo trattino.
La Comunità informa gli Stati ACP dell'eliminazione delle restrizioni quantitative residue per tali prodotti.
Articolo 170
1. L'articolo 169 non è d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio in generale.
Qualora l'applicazione delle misure menzionate al paragrafo 1 leda gli interessi di uno o più Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni conformemente all'articolo 12, secondo comma per trovare una soluzione soddisfacente.
3. Le disposizioni riguardanti i movimenti di rifiuti pericolosi e radioattivi figurano nella parte seconda, titolo I, della convenzione.
Articolo 171
Il regime all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP non può essere più favorevole del trattamento applicato agli scambi fra gli Stati membri della Comunità.
Articolo 172
Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure previste nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalla Comunità per migliorare la circolazione delle merci, la Comunità prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei ministri.
Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, per trovare una soluzione soddisfacente.
Articolo 173
1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente.
2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei ministri altre difficoltà relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da misure prese o previste dagli Stati membri.
3. Le competenti istituzioni della Comunità forniscono al Consiglio dei ministri le più ampie informazioni possibili su tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci.
Articolo 174
1. In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo, gli Stati ACP non sono tenuti a sottoscrivere, per la durata della presente convenzione e relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunità, obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunità, a norma del presente capitolo, riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.
2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunità, gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita.
b) Nonostante le disposizioni specifiche della presente convenzione, la Comunità non opera alcuna discriminazione tra gli Stati ACP in campo commerciale.
c) Il trattamento della nazione più favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari paesi ACP né a quelle tra uno o più Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.
Articolo 175
A meno che vi abbia già proceduto in applicazione delle precedenti convenzioni ACP-CEE, ciascuna parte contraente trasmette la propria tariffa doganale al Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ciascuna parte contraente comunica anche le successive modifiche della propria tariffa man mano che entrano in vigore.
Articolo 176
1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di «prodotti originari» ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 1.
2. Il Consiglio dei ministri può decidere qualsiasi modifica del protocollo n. 1.
3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di «prodotti originari», ciascuna parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.
Articolo 177
1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore della attività economica della Comunità oppure di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficoltà che rischino di deteriorare un settore d'attività della Comunità o di una regione della stessa, la Comunità può autorizzare lo Stato membro interessato o prendere essa stessa misure di salvaguardia. Queste misure, la loro durata e le relative modalità d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei ministri.
2. La Comunità ed i suoi Stati membri si impegnano a non avvalersi di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali. La Comunità si astiene dal ricorrere a misure di salvaguardia di effetto equivalente.
3. Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.
4. Al momento della loro attuazione le misure di salvaguardia tengono conto del livello raggiunto dalle esportazioni in questione degli Stati ACP nella Comunità e del loro potenziale di sviluppo.
Articolo 178
1. Si svolgono consultazioni preventive in merito all'applicazione della clausola di salvaguardia sia che si tratti dell'applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunità fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonché i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza da uno o più Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all'articolo 177, paragrafo 1.
2. Qualora si siano svolte consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunità entrano in vigore al termine di dette consultazioni.
3. Tuttavia le consultazioni preliminari di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunità o i suoi Stati membri possono prendere conformemente all'articolo 177, paragrafo 1, se particolari circostanze rendono necessarie tali decisioni.
4. Per facilitare l'esame dei fatti che possono perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato ad assicurare il controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunità.
5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.
6. Le consultazioni preliminari così come le consultazioni regolari ed il meccanismo di sorveglianza, di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono attuati conformemente al protocollo n. 4.
Articolo 179
Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.
Articolo 180
In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari. Articolo 181
Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale e doganale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda.
Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni ai sensi degli articoli da 167 a 180, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 12, in particolare nei casi seguenti:
1) se talune parti contraenti intendono prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o più parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, esse devono informarne il Consiglio dei ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi;
2) se, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengono che i prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a) , che non sono oggetto di un regime speciale, debbano beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei ministri;
3) se una parte contraente ritiene che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalità ostacolino la circolazione delle merci;
4) se la Comunità o gli Stati membri prendono misure di salvaguardia in conformità dell'articolo 177, possono essere avviate consultazioni al riguardo in sede di Consiglio dei ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente per assicurare il rispetto dell'articolo 177, paragrafo 3.
Tali consultazioni devono concludersi entro un termine di tre mesi.
Capitolo 2
Impegni speciali per il rum e le banane
Articolo 182
Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli ed in deroga all'articolo 167, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunità dei prodotti delle sottovoci 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19 della nomenclatura combinata - rum, arak, tafia - originari degli Stati ACP è disciplinata dal protocollo n. 6.
Articolo 183
Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane originarie degli Stati ACP, le parti contraenti concordano gli obiettivi che figurano nel protocollo n. 5.
Articolo 184
Il presente capitolo ed i protocolli n. 5 e 6 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.
Capitolo 3
Scambi di servizi
Articolo 185
1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli scambi di servizi per lo sviluppo delle economie degli Stati ACP, a motivo del ruolo sempre più importante che svolge questo settore nel commercio internazionale e del suo notevole potenziale di crescita.
2. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono che l'obiettivo a lungo termine da raggiungere in questo settore è la liberalizzazione progressiva degli scambi di servizi, nel rispetto degli obiettivi delle politiche nazionali degli Stati ACP e tenendo in debita considerazione il livello di sviluppo di questi ultimi.
3. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono inoltre che sarà opportuno e necessario sviluppare la cooperazione in questo settore quando saranno noti i risultati dei negoziati commerciali multilaterali.
4. Pertanto, le parti contraenti negozieranno modifiche o complementi alla presente convenzione per tener conto dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali in corso in seno al GATT e per avvantaggiarsene.
5. Al termine dei negoziati di cui al paragrafo 4, che si svolgeranno nell'ambito del Consiglio dei ministri, quest'ultimo può adottare modifiche al presente capitolo.
TITOLO II
COOPERAZIONE IN MATERIA DI PRODOTTI DI BASE
Capitolo 1
Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti agricoli di base
Articolo 186
1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati ACP a superare uno dei principali ostacoli alla stabilità, alla redditività ed alla costante espansione delle loro economie, per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardarne il potere d'acquisto, viene istituito un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi da esportazione provenienti dall'esportazione degli Stati ACP nella Comunità, o verso altre destinazioni, secondo la definizione di cui all'articolo 189, di taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi, dei quantitativi o di entrambi i fattori.
2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite sono destinate, secondo un sistema di obblighi reciproci da convenire caso per caso tra lo Stato ACP beneficiario e la Commissione, al settore, inteso nel senso più ampio possibile, in cui si sia verificata la diminuzione dei proventi da esportazione, per esservi utilizzate a favore degli operatori economici colpiti da tale diminuzione, oppure, ove opportuno, sono destinate, in un intento di diversificazione, ad essere impiegate in altri settori produttivi idonei, in linea di massima agricoli, oppure per la trasformazione di prodotti agricoli.
Articolo 187
1. I prodotti contemplati sono i seguenti: >SPAZIO PER TABELLA>
2. Per tener conto degli interessi dello Stato ACP interessato, in tutti i casi in cui si applica il sistema, la Commissione considera come un prodotto ai sensi del presente capitolo:
a) ciascun prodotto elencato al paragrafo 1;
b) i gruppi di prodotti 1 e 2, da 3 a 7, 8 e 9, 10 e 11, da 12 a 14, da 15 a 17, da 18 a 21, 22 e 23, 24 e 25, 47 e 48.
Articolo 188
Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più prodotti non elencati all'articolo 187, dai quali però dipende in misura considerevole l'economia di uno o più Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati, tenendo conto di fattori come l'occupazione, il deterioramento delle ragioni di scambio tra la Comunità e lo Stato ACP interessato e il livello di sviluppo di quest'ultimo, nonché le condizioni che caratterizzano i prodotti originari della Comunità.
Articolo 189
1. I proventi da esportazione a cui si applica il sistema sono quelli derivanti dall'esportazione:
a) nella Comunità, da parte di ogni singolo Stato ACP, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 187, paragrafo 2;
b) negli altri Stati ACP, da parte degli Stati ACP già beneficiari della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 187, paragrafo 2, per il quale è concessa tale deroga;
c) verso tutte le destinazioni, da parte degli Stati ACP già beneficiari della deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 187, paragrafo 2.
2. Qualora uno o più Stati ACP presenti una richiesta relativa ad uno o più prodotti elencati all'articolo 187, paragrafo 1, il Consiglio dei ministri, sulla scorta di una relazione redatta dalla Commissione in base ad informazioni pertinenti che saranno fornite dallo Stato o dagli Stati ACP richiedenti, può decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, l'applicazione del sistema all'esportazione dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP.
3. Se, in base ai dati pertinenti relativi alla media dei due anni precedenti l'anno di applicazione, almeno il 70 % del totale dei proventi da esportazione di uno Stato ACP provenienti da prodotti coperti dal sistema non deriva da esportazioni a destinazione della Comunità, il sistema si applica automaticamente alle esportazioni da parte di tale Stato di ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 187, paragrafo 2, indipendentemente dalla sua destinazione.
La percentuale di cui sopra è del 60 % per gli Stati ACP meno sviluppati.
Per ogni anno di applicazione e per ciascuno Stato ACP, la Commissione si accerta che siano soddisfatte tali condizioni.
Articolo 190
Ai fini precisati all'articolo 186, e per la durata del protocollo finanziario allegato alla presente convenzione, l'importo ivi indicato è destinato al sistema. Tale importo, inteso a coprire il complesso degli impegni nell'ambito del sistema, è amministrato dalla Commissione.
Articolo 191
1. L'importo globale di cui all'articolo 190 è suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione del protocollo finanziario.
2. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno degli anni di applicazione del protocollo finanziario allegato alla presente convenzione, eccettuato l'ultimo, è riportata di diritto all'anno successivo.
Articolo 192
Sono accreditati alle risorse del sistema gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° aprile -30 giugno, dell'importo corrispondente alla metà di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in tale periodo.
Sono accreditati alle risorse del sistema gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° luglio -31 marzo, dell'importo corrispondente alla seconda metà di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in questo secondo periodo.
Qualsiasi parte di una frazione annua che non sia stata pagata sotto forma di anticipi o di trasferimenti, continuerà a produrre interessi a vantaggio delle risorse del sistema fino al suo impiego nell'ambito dell'esercizio seguente.
Articolo 193
Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati:
1) la frazione annua, ridotta o aumentata degli importi eventualmente utilizzati o resi disponibili a norma dell'articolo 194, paragrafo 1;
2) gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 191, paragrafo 2;
3) l'importo degli interessi ricavato in applicazione dell'articolo 192.
Articolo 194
1. Qualora l'importo totale delle basi di trasferimento relative a un anno di applicazione, calcolate conformemente all'articolo 197 ed eventualmente ridotte secondo le disposizioni previste agli articoli 202-204, superi l'importo delle risorse del sistema disponibili a titolo di tale anno, si procede automaticamente, per ogni anno, tranne l'ultimo, all'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 25 % della frazione dell'anno successivo.
2. Qualora, dopo la misura di cui al paragrafo 1, l'importo delle risorse disponibili sia sempre inferiore all'importo totale delle basi di trasferimento di cui al paragrafo 1, relative allo stesso anno d'applicazione, l'importo di ciascuna base di trasferimento è ridotto del 10 %.
3. Qualora, dopo la riduzione di cui al paragrafo 2, l'importo totale dei trasferimenti così determinato sia inferiore all'importo delle risorse desponibili, la rimanenza è ripartita tra i singoli trasferimenti proporzionalmente alle riduzioni effettuate.
4. Se, dopo la riduzione di cui al paragrafo 2, l'importo totale dei trasferimenti che possono dar luogo a versamento supera l'importo delle risorse disponibili, il Consiglio dei ministri valuta la situazione sulla scorta di una relazione della Commissione concernente la probabile evoluzione del sistema ed esamina le disposizioni da adottare, nel quadro della presente convenzione, per porvi rimedio.
Articolo 195
Per quanto concerne le rimanenze dell'importo globale di cui all'articolo 190, compresi gli interessi di cui all'articolo 192, eventualmente esistenti al termine dell'ultimo anno dell'applicazione del sistema nell'ambito del protocollo finanziario allegato alla presente convenzione;
a) le somme rese disponibili in applicazione delle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 197 sono corrisposte nuovamente a ciascuno Stato ACP proporzionalmente al prelievo o ai prelievi effettuato o effettuati nei suoi confronti a titolo di tali disposizioni;
b) se, dopo applicazione delle disposizioni della precedente lettera a) sussistono rimanenze, il Consiglio dei ministri ne decide l'utilizzazione.
Articolo 196
1. Il sistema si applica ai proventi delle esportazioni di uno Stato ACP dei prodotti di cui all'articolo 187, paragrafo 2, qualora, nell'anno che precede l'anno di applicazione, tali proventi originati dall'esportazione di ciascun prodotto verso tutte le destinazioni, dedotte le riesportazioni, abbiano rappresentato almeno il 5 % del totale dei suoi proventi da esportazione di tutte le merci. Nel caso del sisal, tale percentuale è del 4 %.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1, è dell'1 % nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.
3. Qualora, a seguito di una calamità naturale, la produzione del prodotto in questione abbia subito una notevole diminuzione nell'anno che precede l'anno di applicazione, la percentuale di cui al paragrafo 1 è calcolata basandosi sulla media dei proventi da esportazione per questo prodotto nei tre anni precedenti l'anno in cui si è verificata la calamità.
Per notevole diminuzione della produzione si intende una diminuzione pari almeno al 50 % rispetto alla produzione media durante i tre anni precedenti l'anno in cui si è verificata la calamità.
Articolo 197
1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento e una base di trasferimento per ciascuno Stato ACP e per le esportazioni di ciascun prodotto di cui all'articolo 187, paragrafo 1, nella Comunità o verso altre destinazioni quali sono definite all'articolo 189.
2. Il livello di riferimento è costituito dalla media dei proventi da esportazione dei sei anni civili che precedono ciascun anno di applicazione, escludendo l'anno dal risultato più elevato e quello dal risultato più basso.
3. La differenza tra il livello di riferimento e i proventi effettivi del'anno civile di applicazione, ridotta di un importo pari al 4,5 % di tale livello di riferimento, costituisce la base del trasferimento. Nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, la percentuale è pari all'1 %.
4. Le riduzioni di cui al precedente paragrafo 3 non si applicano qualora, nel caso degli Stati ACP meno sviluppati e senza sbocco sul mare, la differenza tra il livello di riferimento ed i proventi effettivi sia inferiore a 2 milioni di ecu e qualora, nel caso degli Stati ACP insulari, tale differenza sia inferiore a 1 milione di ecu.
In nessun caso la riduzione della differenza tra il livello di riferimento ed i proventi effettivi è superiore al:
- 20 % per gli Stati ACP meno sviluppati e senza sbocco sul mare;
-30 % per gli altri Stati ACP.
5. L'importo del trasferimento è constituito dalla base di trasferimento, eventualmente previa applicazione delle disposizioni degli articoli da 202 a 204 e 194.
Articolo 198
1. Qualora uno Stato ACP
- intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo, oppure
-inizi ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva,
il sistema può essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l'anno di applicazione.
2. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga prevista
- all'articolo 189, paragrafo 2, la base di trasferimento è calcolata aggiungendo ai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso la Comunità quelli a destinazione degli altri Stati ACP;
-all'articolo 189, paragrafo 3, la base di trasferimento è calcolata a partire dai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso tutte le destinazioni.
Articolo 199
1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema, viene istituita tra ciascuno Stati ACP e la Commissione una cooperazione statistica.
2. Gli Stati ACP notificano alla Commissione i dati statistici annuali specificati nella dichiarazione comune che figura nell'allegato XLIII.
3. Tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione al massimo entro il 31 marzo successivo all'anno di applicazione. In caso contrario, lo Stato ACP interessato perde qualsiasi diritto al trasferimento per il prodotto o i prodotti in questione per l'anno di applicazione di cui trattasi.
Articolo 200
1. Il sistema si applica ai prodotti enumerati nell'elenco figurante all'articolo 187:
a) che sono immessi al consumo nella Comunità, oppure
b) introdotti nella Comunità in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati. 2. Per effettuare i calcoli di cui all'articolo 197 si usano le statistiche calcolate e pubblicate dall'Istituto statistico delle Comunità europee.
3. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga:
a) di cui all'articolo 189, paragrafo 2, le statistiche relative alle esportazioni del prodotto o dei prodotti in oggetto a destinazione di altri Stati ACP sono quelle che risultano dalla moltiplicazione del volume esportato dallo Stato ACP interessato per il valore unitario medio delle importazioni della Comunità, calcolato e pubblicato dall'Istituto statistico delle Comunità europee o, in mancanza di questo dato, si utilizzano le statistiche dello Stato ACP interessato;
b) di cui all'articolo 189, paragrafo 3, le statistiche relative alle esportazioni del prodotto o dei prodotti in oggetto verso tutte le destinazioni sono quelle che risultano dalla moltiplicazione del volume esportato dallo Stato ACP interessato per il valore unitario medio delle importazioni della Comunità, calcolato e pubblicato dall'Istituto statistico delle Comunità europee o, in mancanza di questo dato, si utilizzano le statistiche dello Stato ACP interessato. 4. In caso di divergenze significative tra i dati dell'Istituto statistico delle Comunità europee e quelli dello Stato ACP interessato, si procede a consultazioni tra quest'ultimo e la Commissione.
Articolo 201
Non vi sarà trasferimento se dall'esame del fascicolo, svolto dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato, risulta che la diminuzione dei proventi da esportazione nella Comunità è conseguenza di misure o di politiche discriminatorie a danno della Comunità.
Articolo 202
La base di trasferimento è ridotta proporzionalmente alla diminuzione dei proventi da esportazione del prodotto in questione verso la Comunità se, dopo esame congiunto della Commissione e dello Stato ACP interessato, risulta che essa sia dovuta a misure di politica commerciale adottate dallo Stato ACP, o tramite i suoi operatori economici, allo scopo di provocare una contrazione dell'offerta; la riduzione può avere come conseguanza l'annullamento della base di trasferimento.
Articolo 203
Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni di uno Stato ACP verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto in detto Stato, nonché della domanda nella Comunità riveli forti cambiamenti, si avviano consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se la base di trasferimento debba essere mantenuta o ridotta e, in caso affermativo, in quale misura.
Articolo 204
La base di trasferimento per un dato prodotto non può essere in nessun caso superiore all'importo corrispondente calcolato sulla base delle esportazioni dello Stato ACP interessato verso tutte le destinazioni.
Articolo 205
1. La Commissione prende una decisione di trasferimento al termine di un esame effettuato congiuntamente con lo Stato ACP in merito alle statistiche e alla fissazione della base di trasferimento che può dar luogo a versamento.
2. Ciascun trasferimento dà luogo alla conclusione di un accordo di trasferimento fra la Commissione e lo Stato ACP interessato.
Articolo 206
1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione prendono tutte le opportune disposizioni per garantire versamenti anticipati e trasferimenti rapidi conformemente alle procedure di cui all'articolo 207.
2. Le disposizioni dell'articolo 205 si applicano, per analogia, ai versamenti anticipati.
Articolo 207
1. Qualora lo Stato ACP abbia trasmesso i dati statistici necessari anteriormente al 31 marzo successivo all'anno di applicazione, conformemente all'articolo 199, paragrafo 3, la Commissione informa ciascuno Stato ACP, al massimo il 30 aprile successivo, circa la situazione di ciascun prodotto elencato all'articolo 187, paragrafo 2, esportato da detto Stato nel corso dell'anno in esame.
2. Lo Stato ACP interessato e la Commissione fanno quanto in loro potere per garantire che le procedure previste agli articoli 201, 202 e 203 siano portate a termine al massimo entro il 30 giugno dell'anno di cui trattasi. Allo scadere di questo termine la Commissione comunica allo Stato ACP l'importo del trasferimento risultante dall'istruzione del fascicolo.
3. Fatto salvo l'articolo 206, e al massimo entro il 31 luglio dell'anno di cui trattasi, la Commissione decide in merito a tutti i trasferimenti, tranne quelli per i quali non sono ancora state completate le consultazioni.
4. Alla data del 30 settembre dell'anno in questione, la Commissione riferisce al Comitato degli ambasciatori in merito all'andamento dell'insieme dei trasferimenti.
Articolo 208
1. In caso di disaccordo tra uno Sato ACP e la Commissione sui risultati degli esami o delle consultazioni di cui agli articoli da 201 a 203 e 199, paragrafo 3, lo Stato ACP interessato può avviare, salvo eventuale ricorso alle disposizioni dell'articolo 352, una procedura di buoni uffici.
2. La procedura di buoni uffici è condotta da un esperto designato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato ACP interessato.
3. Entro due mesi dalla designazione dell'esperto le conclusioni della procedura sono comunicate allo Stato ACP interessato e alla Commissione, che ne tiene conto nell'adottare la decisione di trasferimento.
Lo Stato ACP interessato e la Commissione si adopterano per garantire l'adozione di tale decisione entro il 31 ottobre successivo al ricevimento della richiesta.
4. Questa procedura non deve comportare un ritardo nell'esame degli altri trasferimenti relativi allo stesso anno d'applicazione.
Articolo 209
1. Qualora dall'applicazione degli articoli 196 e 197 risulti una base di trasferimento, lo Stato ACP interessato comunica alla Commissione, nel mese successivo al ricevimento della notifica di cui all'articolo 207, paragrafo 1, un'analisi sostanziale relativa al settore colpito dalla diminuzione dei proventi, alle relative cause, alle politiche perseguite dalle autorità in tale settore nonché ai progetti, programmi e azioni cui lo Stato beneficiario si impegna a destinare le risorse conformemente agli obiettivi fissati all'articolo 186, paragrafo 2.
2. Qualora, in conformità dell'articolo 186, paragrafo 2, lo Stato ACP beneficiario intenda destinare le risorse a settori diversi da quello in cui è stato registrato il calo dei proventi, esso comunica alla Commissione le pertinenti motivazioni.
3. I progetti, i programmi e le azioni ai quali lo Stato ACP beneficiario si impegna ad assegnare le risorse trasferite vengono esaminati dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato.
4. Qualora nel settore cui è destinato il trasferimento sia già stata attuata un'azione di adeguamento per la ristrutturazione delle varie attività di produzione e di esportazione, o di diversificazione, le risorse saranno utilizzate conformemente a qualsiasi politica coerente di riforme nei settori interessati e, se necessario, potranno contribuire alla loro attuazione. Articolo 210
Quando si sia raggiunto un accordo sull'impiego delle risorse, lo Stato ACP e la Commissione firmano un protocollo che definisce il quadro di reciproche obbligazioni e che precisa le modalità di utilizzazione delle risorse del trasferimento nelle varie fasi delle azioni convenute.
Articolo 211
1. Alla firma della convenzione di trasferimento di cui all'articolo 205, paragrafo 2, l'importo del trasferimento in ecu è versato su un conto che produce interessi e per il quale è richiesta la presentazione della doppia firma, dello Stato ACP e della Commissione. Gli interessi sono accreditati a tale conto.
2. La somma che si trova sul conto di cui al precedente paragrafo 1 è mobilitata in funzione della realizzazione delle azioni di cui al protocollo relativo all'utilizzazione delle risorse, fatte salve le disposizioni dell'articolo 212.
3. Le procedure stabilite al precedente paragrafo 2 si applicano, per analogia, ai fondi di contropartita eventualmente resi disponibili.
Articolo 212
1. Entro i dodici mesi successivi alla mobilitazione delle risorse, lo Stato ACP beneficiario comunica alla Commissione una relazione sull'utilizzazione fatta delle risorse trasferite.
2. Se la relazione di cui al paragrafo 1 non è comunicata entro i termini previsti oppure se essa suscita osservazioni, la Commissione richiede allo Stato ACP interessato di fornire giustificazioni, che quest'ultimo deve presentare entro un termine di due mesi.
3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione, dopo aver adito il Consiglio dei ministri ed aver debitamente informato lo Stato ACP interessato, può, tre mesi dopo l'espletamento di questa procedura, rinviare l'applicazione della decisione relativa ad un nuovo trasferimento fintantoché lo Stato ACP interessato non abbia fornito le informazioni richiestegli.
Questa misura è immediamente notificata allo Stato ACP interessato.
Capitolo 2
Impegni speciali concernenti lo zucchero
Articolo 213
1. Conformente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e al protocollo n. 3 allegato a quest'ultima, la Comunità si è impegnata per un periodo indeterminato nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle.
2. Le condizioni di applicazione dell'articolo 25 precitato sono state fissate dal protocollo n. 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo è allegato alla presente convenzione come protocollo n. 8.
3. L'articolo 177 della presente convenzione non si applica nel contesto di detto protocollo.
4. Ai fini dell'articolo 8 di detto protocollo, durante il periodo di applicazione della presente convenzione si può ricorrere alle istituzioni da essa create.
5. L'articolo 8, paragrafo 2 del suddetto protocollo si applica qualora la presente convenzione cessi di avere effetto.
6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 sono confermate e il loro contenuto rimane di applicazione. Esse sono allegate in quanto tali alla presente convenzione.
7. Il presente articolo ed il protocollo n. 3 di cui al paragrafo 1 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.
Capitolo 3
Prodotti minerari: Sistema speciale di finanziamento (Sysmin)
Articolo 214
1. È istituito un sistema speciale di finanziamento destinato agli Stati ACP il cui settore minerario sia importante per la loro economia e incontri difficoltà accertate o prevedibili in un prossimo futuro.
2. Il suo obiettivo è di contribuire alla creazione di una base più solida ed anche più ampia per lo sviluppo degli Stati ACP, sostenendo i loro sforzi:
- per tutelare il settore di produzione e di esportazione mineraria con interventi di risanemento o di prevenzione volti a rimediare alle gravi conseguenze sull'e conomia per la perdita di validità economica dovuta ad una riduzione della loro capacità di produzione o di esportazione e/o dei proventi da esportazione di prodotti minerari a seguito di rilevanti modifiche tecnologiche o economiche o di perturbazioni temporanee o imprevendibili, indipendenti dalla volontà dello Stato interessato e dell'impresa che gestisce il settore colpito. Un'attenzione particolare sarà prestata all'adeguamento della situazione competitiva delle imprese ai mutamenti delle condizioni di mercato;
-o per diversificare e allargare le basi della loro crescita economica in particolare contribuendo, per gli Stati che dipendono in modo rilevante dalle esportazioni di un prodotto minerario, alla realizzazione dei progetti e programmi di sviluppo già avviati ma seriamente compromessi in seguito a forti ribassi dei proventi da esportazione del prodotto minerario in questione.
3. Nel perseguire questi obiettivi, tale sostegno:
- sarà adattato alle necessità di ristrutturazione economica dello Stato ACP interessato;
-terrà conto, allorché verrà definito ed attuato, degli interessi reciproci delle parti contraenti.
Articolo 215
1. Il sistema speciale di finanziamento previsto all'articolo 214 è destinato agli Stati ACP che esportino verso la Comunità e che, in almeno due dei quattro anni precedenti quello della domanda d'intervento, abbiano ricavato:
a) il 15 % o più dei loro proventi da esportazione da uno dei prodotti seguenti: rame (compreso il cobalto) , fosfati, manganese, bauxite ed allumina, stagno, minerale di ferro agglomerato o meno, uranio;
b) oppure il 20 % o più dei loro proventi da esportazione da tutti i prodotti minerali (esclusi i minerali preziosi diversi dall'oro, nonché il petrolio e il gas) . Tuttavia, per gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari, le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono rispettivamente del 10 % e del 12 %.
Per il calcolo dei limiti di cui alle lettere a) e b) , i proventi da esportazione non comprendono quelli provenienti dai prodotti minerari non contemplati dal sistema.
2. Il ricorso al sistema speciale di finanziamento è possibile, quando in base agli obiettivi di cui sopra:
a) si constata o si prevede che la validità di una o più imprese del settore minerario ha risentito o risentirà gravemente di eventi temporanei o imprevedibili, tecnici, economici o politici indipendenti dalla volontà dello Stato o dell'impresa interessata e quando il danno arrecato alla validità economica porta o potrà portare ad una riduzione significativa dei redditi per lo Stato ACP interessato - valutato in particolare in funzione di una riduzione delle capacità di produzione o di esportazione del prodotto in questione aggirantesi intorno al 10 % - e/o ad un deterioramento della bilancia dei conti con l'estero.
La prevedibilità del danno alla validità economica è caratterizzata da un inizio di degrado dell'apparato produttivo e dal suo impatto sull'economia del paese;
b) o, per il caso contemplato al paragrafo 1, lettera a) , si constata che un notevole calo dei proventi da esportazione del prodotto minerario in questione rispetto alla media dei due anni precedenti quello della richiesta compromette seriamente la realizzazione di progetti o programmi di sviluppo già avviati. Per essere preso in considerazione tale calo deve:
- risultare da eventi imprevisti di ordine tecnico, economico o politico; esso non può essere provocato artificialmente, direttamente o indirettamente, da politiche e misure dello Stato ACP o degli operatori economici interessati;
-corrispondere ad un calo dell'ordine almeno del 10 % dei proventi da esportazione totali dell'anno precedente a quello della richiesta. Gli eventi previsti summenzionati riguardano perturbazioni quali incidenti, incidenti tecnici gravi, avvenimenti politici interni o esterni gravi, modifiche tecnologiche ed economiche rilevanti, oppure modifiche commerciali importanti nelle relazioni con la Comunità.
3. Uno Stato ACP può chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora sussistano le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 216
1. L'intervento previsto all'articolo 215 è orientato verso gli obiettivi del sistema definiti all'articolo 214, paragrafo 2.
- Quando il mantenimento o il ritorno della validità economica della(e) impresa(e) mineraria(e) è ritenuto possibile e appropriato da entrambe le parti, l'intervento è destinato a finanziare progetti o programmi, compresa la ristrutturazione finanziaria delle imprese interessate, per mantenere, ristabilire o razionalizzare ad un livello economicamente valido la capacità di produzione e di esportazione in questione.
-Quando il mantenimento o il ritorno alla validità economica non è ritenuto possibile dalle due parti, l'intervento è destinato ad amplificare le basi della crescita economica mediante il finanziamento di validi progetti o programmi di riconversione o di diversificazione orizzontale o verticale.
-Anche qualora sia possibile ristabilire la validità economica, l'obiettivo di diversificazione potrà essere perseguito, di comune accordo, se il grado di dipendenza dell'economia dal prodotto minerario in questione è significativo.
-In caso di applicazione dell'articolo 215, paragrafo 2, lettera b) , l'obiettivo di diversificazione è perseguito mediante un finanziamento che contribuisca alla realizzazione dei progetti o programmi di sviluppo, al di fuori del settore minerario, che siano già avviati e che risultino compromessi.
2. A tale proposito la decisione di assegnazione dei fondi a progetti o programmi terrà debitamente conto degli interessi economici e delle implicazioni sociali di tale intervento nello Stato ACP interessato e nella Comunità e sarà adeguata alle esigenze di ristrutturazione economica dello Stato ACP in questione.
Nell'ambito delle richieste presentate a titolo dell'articolo 215, paragrafo 1, lettera b) , la Comunità e lo Stato ACP interessato si adopereranno congiuntamente e in modo sistematico per definire il campo e le modalità dell'eventuale intervento, così da non pregiudicare le produzioni minerarie comunitarie concorrenti.
L'esame e la considerazione degli elementi di cui sopra rientrano nella diagnosi di cui all'articolo 217, paragrafo 2.
3. Sarà prestata particolare attenzione:
- alle operazioni di trasformazione e di trasporto, in particolare a livello regionale, e alla buona intergrazione del settore minerario nel processo globale di sviluppo economico e sociale del paese;
-alle azioni preventive atte a ridurre al minimo gli effetti perturbatori mediante l'adeguamento alle tecnologie, il perfezionamento delle competenze tecniche e di gestione del personale locale e l'adeguamento delle competenze del personale locale alle tecniche di gestione delle imprese;
-nonché al rafforzamento della capacità scientifica e tecnologica degli Stati ACP per quanto riguarda la produzione di nuovi materiali.
Articolo 217
1. La richiesta d'intervento comporta le informazioni sulla natura dei problemi incontrati, sulle conseguenze accertate o previste delle perturbazioni, tanto a livello nazionale quanto a livello della(e) impresa(e) mineraria(e) colpita(e) , nonché indicazioni, sotto forma di scheda di identificazione, sulle misure o azioni attuate o auspicate per rimediarvi.
La richiesta è fatta non appena sono accertate le suddette conseguenze e entro un termine che non superi i dodici mesi per la costituzione del fascicolo.
2. Prima di qualsiasi decisione della Comunità, si procede in modo sistematico ad una diagnosi tecnica, economica e finanziaria del settore minerario interessato per valutare sia l'ammissibilità della richiesta sia il progetto o programma di utilizzazione da intraprendere. Tale diagnosi, che è molto accurata, tiene conto in particolare, per la definizione dell'intervento, delle prospettive del mercato mondiale e, fatto salvo l'articolo 216, paragrafo 2, primo comma della situazione del mercato comunitario dei prodotti interessati. Essa comporta inoltre un'analisi delle eventuali conseguenze di detto intervento per le produzioni minerarie concorrenti degli Stati membri, nonché di quelle che possono risultare per lo Stato ACP interessato qualora tale intervento non sia attuato. L'obiettivo sarà di verificare:
- se la validità dell'apparato produttivo considerato sia stata o rischi di essere danneggiata, se sia possibile ristabilirla, o se sia più opportuno ricorrere ad interventi di diversificazione;
-oppure se la diminuzione dei proventi da esportazione di cui all'articolo 215, paragrafo 2, lettera b) , comprometta seriamente la realizzazione dei progetti o programmi di sviluppo già avviati.
Questa diagnosi sarà fatta secondo le procedure della cooperazione finanziaria e tecnica. A tal fine si farà ricorso a una stretta cooperazione con lo Stato ACP e con i suoi operatori economici interessati.
3. L'ammissibilità e la proposta di finanziamento formano oggetto di un'unica decisione.
La Comunità e lo Stato ACP adotteranno le misure necessarie per accelerare l'esame delle richieste e per consentire una rapida attuazione dell'intervento appropriato.
Articolo 218
1. In caso di necessità si può finanziare mediante le risorse del sistema un'assistenza tecnica per l'attuazione e la sorveglianza del progetto.
2. Le procedure applicabili alla suddetta assistenza e le relative modalità di esecuzione sono quelle previste dalla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo della convenzione.
Articolo 219
1. Ai fini precisati all'articolo 214 e per la durata del protocollo finanziario allegato alla presente convenzione, la Comunità stanzia l'importo globale ivi menzionato destinato a far fronte alla totalità dei suoi impegni nell'ambito del sistema speciale di finanziamento. L'importo destinato al sistema è gestito dalla Commissione.
2. a) Detto importo è diviso in un numero di frazioni annue uguali, corrispondenti al numero di anni di applicazione. Ogni anno, salvo l'ultimo, il Consiglio dei ministri, basandosi su una relazione che gli è presentata dalla Commissione, può autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50 % della frazione dell'anno successivo;
b) qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione del protocollo finanziario allegato alla presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, viene riportata di diritto all'anno successivo;
c) di conseguenza le risorse disponibili per ciascun anno di applicazione sono costituite dei seguenti elementi:
- la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati in applicazione della lettera a) ;
-gli stanziamenti riportati in applicazione della lettera b) ;
d) In caso di insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione e fatte salve le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) , b) e c) , gli importi previsti sono ridotti in conseguenza.
Prima della scadenza del periodo di applicazione del protocollo finanziario il Consiglio dei ministri decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale.
3. L'importo dell'intervento previsto all'articolo 215 viene fissato dalla Commissione in funzione dei fondi disponibili per il sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti e programmi di applicazione, delle possibilità di cofinanziamento, nonché dell'importanza relativa per l'economia dello Stato ACP, dell'industria mineraria colpita.
4. In nessun caso uno stesso Stato ACP può beneficiare di più del 35 % dei fondi disponibili in base al paragrafo 2, lettera c) . Questo tasso è pari al 15 % per gli interventi ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 1, lettera b) .
5. Le risorse concesse allo Stato ACP in base al sistema speciale di finanziamento possono essere cedute da quest'ultimo al mutuatario finale a condizioni finanziarie differenti fissate nell'ambito della decisione di finanziamento e risultanti dall'analisi del progetto d'intervento fatta sulla base di criteri economici e finanziari abituali per il tipo di progetto previsto.
6. La diagnosi di cui all'articolo 217 è finanziata con le risorse del sistema.
7. In casi eccezionali, dovuti a una situazione d'emergenza che la diagnosi dovrà confermare e giustificare in una prima fase, allo Stato ACP che ne faccia richiesta può essere accordato un anticipo a titolo di prefinanziamento parziale del progetto o programma che fa seguito a tale situazione.
TITOLO III
COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO
DELLO SVILUPPO
Capitolo 1
Disposizioni generali
Sezione 1
Obiettivi
Articolo 220
La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo persegue i seguenti obiettivi, mediante la concessione di mezzi di finanziamento sufficienti e un'assistenza tecnica adeguata:
a) favorire gli sforzi degli Stati ACP per assicurare il loro sviluppo sociale, culturale ed economico integrato, autodeterminato, autoorientato e autogestito a lungo termine, sulla base del reciproco interesse e in uno spirito d'interdipendenza;
b) contribuire al miglioramento del tenore di vita delle popolazioni degli Stati ACP ed al loro maggiore benessere;
c) promuovere misure atte a mobilitare la capacità d'iniziativa delle collettività, e la partecipazione delle persone interessate alla concezione ed esecuzione di progetti di sviluppo;
d) contribuire alla più vasta partecipazione possibile della popolazione ai benefici dello sviluppo;
e) contribuire a sviluppare la capacità degli Stati ACP di innovare, adeguare e trasformare le tecnologie;
f) contribuire alla prospezione, alla conservazione, alla trasformazione, all'elaborazione e allo sfruttamento ottimali e giudiziosi delle risorse naturali degli Stati ACP allo scopo di incoraggiare i loro sforzi di industrializzazione e di diversificazione economica;
g) sostenere e promuovere lo sviluppo ottimale delle risorse umane degli Stati ACP;
h) favorire un incremento delle correnti finanziarie dirette ai paesi ACP che rispondono alle esigenze evolutive degli Stati ACP e sostenere gli sforzi degli Stati ACP volti ad armonizzare la cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo mediante operazioni di cofinanziamento con altre istituzioni di finanziamento o terzi;
i) contribuire ad alleviare il peso del debito, che costituisce un ostacolo rilevante per le prospettive di sviluppo a lungo termine degli Stati ACP, garantendo un aumento dei trasferimenti non generatori di indebitamento e sviluppando ed attuando in modo coordinato e integrato i diversi strumenti della converzione;
j) promuovere e mobilitare risorse a sostegno di programmi di adeguamento validi, efficaci ed orientati verso la crescita;
k) ricercare nuovi metodi per incentivare negli Stati ACP l'investimento privato diretto; sostenere lo sviluppo di un settore privato ACP sano, prospero e dinamico e incoraggiare i flussi di investimenti privati, nazionali ed esteri, nei settori produttivi degli Stati ACP;
l) favorire la cooperazione tra Stati ACP e la loro cooperazione a livello regionale;
m) permettere che si instaurino relazioni economiche e sociali più equilibrate e una migliore comprensione tra gli Stati ACP, gli Stati membri della Comunità e il resto del mondo nella prospettiva di un nuovo ordine economico mondiale;
n) permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficoltà economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza;
o) aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari a superare i particolari ostacoli che frenano i loro sforzi di sviluppo.
Sezione 2
Principi
Articolo 221
La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo:
a) è attuata sulla base degli obiettivi, delle strategie e delle priorità di sviluppo stabiliti dagli Stati ACP sul piano nazionale regionale, in conformità di questi ultimi, tenendo debitamente conto delle rispettive caratteristiche geografiche, sociali e culturali di questi Stati e delle loro particolari potenzialità;
b) è accordata a condizioni molto liberali;
c) garantisce che gli apporti di risorse siano effettuati su base più prevedibile e regolare;
d) assicura la partecipazione degli Stati ACP alla gestione e all'utilizzazione delle risorse finanziarie ed una efficace decentralizzazione dei poteri decisionali;
e) rafforza e utilizza il più possibile le risorse umane e le strutture amministrative esistenti degli Stati ACP;
f) è flessibile e adeguata alla situazione di ciascuno Stato ACP, nonché alla natura specifica del progetto o del programma in questione;
g) avviene con le minime formalità amministrative possibili e secondo procedure semplici e razionali, affinché i progetti e i programmi possano essere attuati in modo rapido ed efficace;
h) prevede che l'assistenze tecnica sia concessa unicamente su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessato/interessati, offra la qualità richiesta, risponda ad un bisogno e presenti un favorevole rapporto tra costo ed efficacia, e che si prendano disposizioni per formare rapidamente ed efficacemente il personale ACP destinato a subentrare.
Sezione 3
Linee direttrici
Articolo 222
1. Gli interventi finanziari nell'ambito della convenzione sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunità in stretta cooperazione e nel rispetto dell'eguaglianza delle parti.
2. Spetta agli Stati ACP:
a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi;
b) scegliere i progetti e programmi;
c) preparare e presentare i fascicoli dei progetti e programmi;
d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;
e) eseguire e gestire i progetti e programmi;
f) provvedere al corretto andamento dei progetti e programmi.
3. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente:
a) definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte le linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo;
b) adottare i programmi indicativi;
c) istruire i progetti e programmi;
d) assicurare parità di condizioni per la partecipazione a gare d'appalto e ad appalti;
e) seguire e valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi;
f) garantire un'esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei progetti e dei programmi.
4. Spetta alla Comunità prendere le decisioni di finanziamento per i progetti e programmi.
Articolo 223
Salvo disposizione contraria della presente convenzione, ogni decisione che richieda l'approvazione di una delle parti contraenti è approvata o considerata approvata entro sessanta giorni a decorrere dalla notifica effettuata dell'altra parte.
Sezione 4
Campo d'applicazione
Articolo 224
Nel quadro della convenzione, la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo verte su:
a) progetti e programmi d'investimento;
b) rinnovamento dei progetti e programmi;
c) programmi settoriali e generali per il sostegno delle importazioni, in conformità dell'articolo 225, che possono assumere la forma di:
i) programmi settoriali di importazione (PSI) in natura e/o;
ii) programmi settoriali d'importazione (PSI) sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni settoriali e/o;
iii) programmi generali di importazione (PGI) sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti;
d) sostegno al bilancio per attenuare la pressione finanziaria interna attraverso l'utilizzazione dei fondi di contropartita creati dai vari strumenti comunitari;
e) sostegno alle misure che contribuiscono ad alleviare gli oneri inerenti al debito e ad attenuare i problemi della bilancia dei pagamenti;
f) progammi di cooperazione tecnica;
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 291A0817(01).3
g) ricorso a mezzi elastici per sostenere gli sforzi delle comunità rurali;
h) spese ricorrenti (segnatamente spese correnti di amministrazione e di funzionamento e di manutenzione, in moneta locale e in valuta) dei progetti e programmi nuovi, in corso e ultimati;
i) caso per caso, spese supplementari sostenute dagli Stati ACP che riguardano esclusivamente l'amministrazione e la supervisione dei progetti e programmi finanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo, in seguito denominato «Fondo»;
j) linee di credito e sostegno ai meccanismi regioali di pagamento ed alle operazioni relative ai crediti all'esportazione negli Stati ACP;
k) partecipazioni;
l) una combinazione di tutti gli elementi di cui sopra o parte di essi, integrati in programmi di sviluppo settoriale.
Articolo 225
I programmi settoriali di importazione sono finanziati, a richiesta, per mezzo dei fondi del programma indicativo allo scopo di sostenere le misure adottate dallo Stato ACP interessato nel settore o nei settori per i quali viene richiesto un contributo, in conformità dell'articolo 281. I programmi d'importazione hanno lo scopo di contribuire al rendimento ottimale dei settori produttivi dell'economia, all'espansione della capacità produttiva e di esportazione, al trasferimento o allo sviluppo delle tecnologie e al soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo. I programmi di importazione possono includere il finanziamento di inputs destinati al sistema produttivo quali beni strumentali e beni intermedi, materie prime, pezzi di ricambio, fertilizzanti, insetticidi e forniture in grado di consentire il miglioramento delle prestazioni e del livello del sistema sanitario e di insegnamento. Inoltre i crediti erogati per il sostegno all'adeguamento strutturale possono essere utilizzati per programmi settoriali di importazione, di cui all'articolo 224 lettera c) punti i) e ii) , e per programmi generali di importazione, di cui all'articolo 224, lettera c) , punto iii) .
Articolo 226
Salvo disposizione contraria, i fondi di contropartita creati dai vari strumenti comunitari sono utilizzati in modo specifico per finanziare le spese locali:
a) dei progetti e programmi del Fondo nell'ambito del programma indicativo;
b) di altri progetti e programmi convenuti;
c) di voci di bilancio specifiche nell'ambito dei programmi di spesa pubblica degli Stati ACP, come quelli attuati nei settori sanitario, dell'insegnamento, della formazione, della creazione di posti di lavoro e della tutela dell'ambiente;
d) delle misure volte ad attenuare le ripercussioni sociali negative dell'adeguamento strutturale; dette misure possono comprendere:
i) aiuti alle organizzazioni locali come le cooperative ed altri tipi di associazioni di reciproca assistenza;
ii) il sostegno di categorie di beneficiari sul piano della nutrizione e della sanità, nonché dell'ammodernamento dell'infrastruttura dei servizi sanitari;
iii) azioni di riciclo;
iv) l'insegnamento prescolare ed elementare, in particolare nelle zone svantaggiate;
v) il ripristino, il mantenimento e la modernizzazione dell'infrastruttura economica e sociale;
vi) il pagamento di indennità di liquidazione ai lavoratori licenziati del settore pubblico o semipubblico, o un contributo destinato a conservare il loro posto di lavoro per un periodo determinato, oppure l'aiuto alla ricerca di un altro posto di lavoro;
vii) la fornitura o il contributo all'acquisto di utensili di base;
viii) piccoli progetti ad elevata intensità di manodopera in grado di creare posti di lavoro per i lavoratori non qualificati, i giovani e le donne, garantendone nel contempo la formazione e contribuendo a ripristinare o a sviluppare l'infrastruttura delle zone sia rurali che urbane;
ix) il rafforzamento della capacità dei quadri dello Stato ACP di amministrare programmi sociali;
x) misure volte ad aiutare le donne, gli anziani, i minorati ed altre categorie vulnerabili per le quali le conseguenze sociali negative dell'adeguamento strutturale sono particolarmente penose.
Articolo 227
1. Possono essere concessi ad uno Stato ACP fondi per finanziare spese ricorrenti (che comprendono le spese di amministrazione, manutenzione e funzionamento) così da garantire l'utilizzazione ottimale degli investimenti che rivestono particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato ACP interessato ed il cui esercizio costituisce temporaneamente un onere per lo Stato ACP o altri beneficiari idonei. Questo sostegno può coprire, per i progetti e i programmi anteriori o nuovi in atto, le spese correnti di amministrazione e di esercizio, come:
a) le spese sostenute durante il periodo iniziale per l'impianto, l'avviamento e la gestione dei progetti e programmi di infrastruttura;
b) le spese di esercizio, manutenzione e/o amministrazione dei progetti e programmi di infrastrutture attuati precedentemente.
2. Viene accordato un trattamento particolare al finanziamento delle spese ricorrenti negli Stati ACP meno sviluppati.
Articolo 228
Gli aiuti finanziari in virtù della convenzione possono coprire tutte le spese locali ed esterne dei progetti e programmi.
Sezione 5
Settori d'intervento
Articolo 229
1. Nel quadro delle priorità fissate dallo Stato o dagli Stati ACP interessati sia a livello nazionale che regionale, può essere fornito un sostegno ai progetti e programmi in tutti i settori o in tutti gli ambiti contemplati dalla presente convenzione, e può riguardare in particolare:
a) lo sviluppo agricolo e rurale, e in particolare i programmi imperniati sull'autosufficienza e la sicurezza alimentari;
b) l'industrializzazione, l'artigianato, l'energia, le miniere e il turismo;
c) l'infrastruttura economica e sociale;
d) il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi;
e) la salvaguardia e la protezione dell'ambiente;
f) la ricerca, l'esplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali;
g) i programmi di istruzione e formazione, la ricerca scientifica e tecnica fondamentale e applicata, l'adeguamento o l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie;
h) la promozione e l'informazione industriali;
i) la commercializzazione e la promozione delle vendite;
j) la promozione, lo sviluppo e il rafforzamento delle piccole e medie imprese nazionali;
k) l'appoggio alle banche di sviluppo e alle istituzioni finanziarie nazionali e regionali, nonché agli istituti di compensazione e di pagamento incaricati di promuovere gli scambi regionali e fra Stati ACP;
l) i microprogetti per lo sviluppo di base;
m) i trasporti e le comunicazioni, in particolare la promozione dei trasporti aerei e marittimi;
n) la valorizzazione delle risorse ittiche;
o) lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo particolarmente conto del ruolo delle donne nello sviluppo;
p) il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi socioculturali, in particolare nel settore sanitario, dell'edilizia, dell'approvvigionamento idrico;
q) l'assistenza alle organizzazioni professionali e commerciali ACP e ACP-CEE allo scopo di migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esterni;
r) il sostegno ai programmi di adeguamento strutturale, contribuendo in tal modo anche ad alleviare il debito;
s) la promozione e il sostegno agli investimenti;
t) le azioni di sviluppo presentate da organizzazioni economiche, culturali, sociali ed educative nell'ambito della cooperazione decentrata, in particolare allorché associano gli sforzi e i mezzi organizzativi ACP e quelli dei loro omologhi comunitari.
2. Questi progetti e programmi possono altresì concernere azioni tematiche quali:
a) la lotta contro la siccità e la desertificazione e la tutela delle risorse naturali;
b) l'aiuto agli Stati ACP nei settori della prevenzione delle calamità e dell'apparato organizzativo in caso di catastrofi, in particolare per creare sistemi di previsione e di allarme rapido allo scopo di alleviare le conseguenza delle catastrofi;
c) la lotta contro le endemie ed epidemie umane;
d) l'igiene e la sanità elementari;
e) la lotta contro le malattie endemiche del bestiame;
f) la ricerca di risparmi d'energia;
g) in generale le azioni a lungo termine, che superano un orizzonte temporale determinato.
Sezione 6
Idoneità al finanziamento
Articolo 230
1. Beneficiano di un sostegno finanziario in virtù della convenzione gli enti o organismi seguenti:
a) gli Stati ACP;
b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP e che sono autorizzati da questi Stati;
c) gli organismi misti istituiti dagli Stati ACP e dalla Comunità per conseguire taluni obiettivi specifici.
2. Beneficiano inoltre di un sostegno finanziario con il consenso dello Stato o degli Stati ACP interessato(i) ;
a) gli organismi pubblici o semipubblici nazionali e/o regionali, i ministeri o gli enti locali degli Stati ACP, in particolare le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo;
b) le società e imprese degli Stati ACP;
c) le imprese di uno Stato membro della Comunità per permetter loro di intraprendere, oltre al loro contributo specifico, progetti produttivi sul territorio di uno Stato ACP;
d) gli intermediari finanziari ACP o CEE che concedono mezzi di finanziamento alle imprese medie e piccole, così come gli istituti finanziari che promuovono e finanziano gli investimenti privati negli Stati ACP;
e) le associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP;
f) i beneficiari di borse di studio ed i tirocimanti;
g) gli enti locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni non governative, gli istituti scolastici e di ricerca degli Stati ACP e della Comunità per consentir loro di intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e educativi negli Stati ACP, nell'ambito della cooperazione decentrata.
Capitolo 2
Cooperazione finanziaria
Sezione 1
Mezzi di finanziamento
Articolo 231
Ai fini del presente titolo, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è indicato nel protocollo finanziario allegato alla presente convenzione.
Articolo 232
1. In caso di mancata ratifica o denuncia della presente convenzione da parte di uno Stato ACP, le parti contraenti adeguano gli importi finanziari previsti dal protocollo finanziario.
2. Tale adeguamento è anche applicabile in caso:
a) di adesione alla presente convenzione di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati della stessa;
b) di allargamento della Comunità a nuovi Stati membri.
Sezione 2
Modi e condizioni di finanziamento
Articolo 233
1. I progetti o programmi possono essere finanziati mediante sovvenzione, capitali di rischio nell'ambito del fondo, prestiti della banca sulle sue risorse proprie, o combinando due o più di questi modi di finanziamento.
2. I modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono determinati congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP interessato (i) e dalla Comunità in funzione:
a) del livello di sviluppo, della situazione geografica, economica e finanziaria dello o degli Stati ACP,
b) della natura del progetto o programma, delle sue prospettive di redditività economica e finanziaria e del suo impatto sociale e culturale e
c) nel caso di prestiti, dei fattori che garantiscono il servizio dei prestiti.
3. Un aiuto finanziario può essere concesso agli Stati ACP interessati o tramite gli Stati ACP o, con il loro consenso, attraverso istituti finanziari idonei o direttamente a qualsiasi altro beneficiario idoneo.
4. Quando l'aiuto finanziario è concesso da un intermediario al beneficiario finale:
a) le condizioni per la concessione di tali fondi tramite l'intermediario al beneficiario finale sono fissate nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito;
b) qualsiasi utile maturato a favore dell'intermediario in seguito a questa transazione è utilizzato a fini di sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito, dopo aver tenuto conto dei costi amministrativi, dei rischi finanziari e di cambio e del costo dell'assistenza tecnica fornita al beneficiario finale.
Articolo 234
1. I capitali di rischio possono assumere la forma di prestiti o di partecipazioni.
a) i prestiti possono essere concessi principalmente sotto forma di:
i) prestiti subordinati il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti;
ii) prestiti condizionali il cui rimborso e/o la cui durata dipendono dal verificarsi di certe condizioni concernenti i risultati del progetto finanziato, come l'utile o la produzione prevista. Le condizioni specifiche sono determinate al momento della concessione del prestito;
b) alle partecipazione si può ricorrere per acquisire temporaneamente, a nome della Comunità, quote minoritarie del capitale di imprese ACP o di istituti che finanziano progetti di sviluppo negli Stati ACP o di istituti finanziari ACP che promuovono e finanziano investimenti privati negli Stati ACP. Tali partecipazioni sono trasferite a cittadini o istituzioni degli Stati ACP o utilizzate diversamente, con il consenso dello Stato ACP interessato, allorché sono presenti le necessarie condizioni;
c) le condizioni applicabili alle operazioni su capitali di rischio dipendono dalle caratteristiche di ciascun progetto o programma e sono in genere più favorevoli di quelle applicabili ai prestiti con abbuono. Per i prestiti il tasso d'interesse non è mai superiore al 3 %.
2. Per attenuare gli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio il problema del rischio di cambio è trattato come segue:
a) in caso di operazioni su capitali di rischio volte ad aumentare i fondi propri di un'impresa, il rischio di cambio è di norma a carico della Comunità;
b) in caso di finanziamento con capitali di rischio degli investimenti delle società private e delle piccole e medie imprese, in seguito denominate «PMI», il rischio di cambio è diviso tra la Comunità, da un lato, e le altre parti interessate, dall'altro. Mediamente il rischio di cambio è ripartito in parti uguali.
Articolo 235
I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono abbinati ai termini e alle condizioni seguenti:
a) il tasso d'interesse prima dell'abbuono è quello praticato dalla Banca per le valute, tenuto conto della durata e delle modalità di ammortamento fissate per il prestito in questione il giorno della firma del contratto.
b) Questo tasso è diminuito grazie ad un abbuono del 4 %. Il tasso di abbuono viene automaticamente adeguato di modo che il tasso d'interesse a carico del mutuatario non sia inferiore al 3 %, né superiore al 6 % per un prestito contratto al tasso di riferimento. Il tasso di riferimento adottato per il calcolo dell'adeguamento del tasso di abbuono è il tasso dell'ecu praticato dalla Banca per un prestito, alle medesime condizioni di durata e di modalità di ammortamento il giorno della firma del contratto.
c) L'importo degli abbuoni d'interesse, attualizzato al valore del momento dei versamenti del prestito, è imputato all'importo delle sovvenzioni ed è versato direttamente alla Banca.
d) I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono abbinati a condizioni di durata fissate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto: tale durata non può superare 25 anni. Questi prestiti contemplano normalmente una dilazione di ammortamento fissata in funzione della durata di costruzione e dei bisogni di tesoreria del progetto.
Articolo 236
La Banca:
a) contribuisce, con le risorse che essa gestisce, allo sviluppo economico e industriale degli Stati ACP a livello nazionale e regionale; a tal fine finanzia prioritariamente i progetti e i programmi produttivi nei settori dell'industria, dell'agroindustria, del turismo, delle miniere, dell'energia e per quanto riguarda i trasporti e le telecomunicazioni connessi a tali settori. Queste priorità settoriali non escludono la possibilità per la Banca di finanziare con le sue risorse proprie progetti e programmi produttivi in altri settori, segnatamente quello delle colture industriali;
b) stabilisce strette relazioni di cooperazione con banche di sviluppo nazionali e regionali e con istituzioni bancarie e finanziarie degli Stati ACP;
c) in consultazione con lo Stato ACP interessato, adegua le modalità e le procedure per la messa in atto della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, definite dalla convenzione, per tenere eventualmente conto della natura dei progetti e programmi e agire in conformità degli obiettivi della convenzione nell'ambito delle procedure fissate nel suo statuto.
Articolo 237
Per quanto attiene ai prestiti concessi o alle partecipazioni in virtù della convenzione che hanno ricevuto autorizzazione scritta, gli Stati ACP interessati:
a) accordano l'esonero da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dei prestiti dovuti ai sensi della normativa vigente nello Stato o negli Stati ACP interessati;
b) mettono a disposizione dei beneficiari le valute necessarie al pagamento degli interessi, delle commissioni e degli ammortamenti dei prestiti dovuti in base ai contratti di finanziamento conclusi per l'attuazione di progetti e programmi sul loro territorio;
c) mettono a disposizione della Banca le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali al tasso di cambio vigente tra l'ecu, o altre monete di trasferimento, e la moneta nazionale alla data del trasferimento, e che corrispon dono agli introiti e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunità nelle imprese.
Articolo 238
È accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno sviluppati all'atto della determinazione del volume dei mezzi di finanziamento che questi Stati possono aspettarsi dalla Comunità nel quadro del loro programma indicativo. Si tiene altresì conto delle difficoltà specifiche degli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Tali mezzi di finanziamento sono abbinati a condizioni di finanziamento più favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni Stato. Essi consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in capitali di rischio o in prestiti della Banca, segnatamente secondo i criteri definiti all'articolo 233, paragrafo 2, del presente titolo.
Sezione 3
Debito e sostegno all'adeguamento strutturale
Debito
Articolo 239
1. Gli Stati ACP e la Comunità sono del parere che la situazione del debito esterno degli Stati ACP sia divenuta un problema critico per lo sviluppo e che i gravosi obblighi derivanti dal servizio del debito ad esso connessi comportino una riduzione della capacità di importazione e del livello degli investimenti in tali Stati, compromettendone in tal modo la crescita e lo sviluppo.
2. Gli Stati ACP e la Comunità riaffermano la volontà di elaborare ed attuare in modo coordinato e integrato i diversi strumenti della convenzione e di porre in atto le misure seguenti allo scopo di contribuire ad alleviare l'onere del debito degli Stati ACP e ad attenuare i loro problemi relativi alla bilancia dei pagamenti onde stimolare la ripresa e rilanciare la crescita.
Articolo 240
1. Per evitare l'aumento del debito degli Stati ACP, il finanziamento ai sensi della presente convenzione, tranne i prestiti della Banca e i capitali di rischio, è fornito sotto forma di sovvenzioni. Verranno in particolare attuate le misure ed azioni seguenti:
a) per i progetti ad alta redditività, segnatamente per il finanziamento a titolo del Sysmin, verrà seguita una procedura a due livelli in base alla quale gli Stati ACP riceveranno sovvenzioni e successivamente provvederanno con tali fondi ad erogare mutui secondo i termini e le condizioni appropriati al mercato. Verranno previsti opportuni accordi affinché gli interessi e i rimborsi vengano depositati su un conto di fondi di contropartita, previa detrazione di una commissione ad un tasso convenuto. Il fondo verrà gestito secondo le normali procedure convenute per questo tipo di finanziamento generato dall'aiuto comunitario;
b) i trasferimenti Stabex saranno concessi senza obbligo per gli Stati ACP beneficiari di ricostituire le risorse del sistema.
2. La Comunità conviene inoltre:
a) di favorire, caso per caso, l'utilizzazione accelerata delle risorse dei programmi indicativi precedenti che non sono state impegnate, attraverso gli strumenti a versamento rapido previsti nella convenzione allo scopo di contribuire ad alleviare l'onere del debito;
b) di concedere, a richiesta di uno Stato ACP,
i) un'assistenza per studiare e trovare soluzioni concrete all'indebitamento, alle difficoltà del servizio del debito e ai problemi relativi alla bilancia dei pagamenti;
ii) una formazione in materia di gestione del debito esterno e di negoziazione finanziaria internazionale, nonché un aiuto per laboratori, corsi e seminari di formazione in questi settori;
iii) un aiuto agli Stati ACP per mettere a punto tecniche e strumenti elastici per la gestione del debito allo scopo di far fronte alle oscillazioni impreviste dei tassi d'interesse e dei tassi di cambio;
c) di incoraggiare i suoi organi, compresa la Banca, a svolgere un più attivo ruolo di catalizzatore di nuovi flussi di finanziamento in direzione degli Stati ACP gravati dal debito.
Articolo 241
La Comunità si impegna a sostenere gli sforzi realizzati dagli Stati ACP per:
a) intraprendere riforme volte a migliorare l'efficienza delle loro economie;
b) rafforzare i loro meccanismi di gestione del debito esterno a livello nazionale per esercitare un più efficace controllo sui mutui esterni del settore pubblico e sorvegliare i mutui del settore privato;
c) il rientro dei capitali;
d) intensificare i loro sforzi volti a ridurre l'inflazione e ad attuare misure atte ad accrescere il risparmio nazionale;
e) adottare misure concrete tese a migliorare la qualità degli investimenti sia nel settore pubblico che in quello privato;
f) adottare le opportune misure per incentivare progetti atti a conseguire o a risparmiare valute;
g) come obiettivo a lungo termine, sviluppare i mercati finanziari subregionali in grado di costituire un meccanismo efficace per attirare i fondi ACP eccedentari investiti all'estero;
h) adottare misure volte ad incrementare il commercio intra ACP mediante l'utilizzazione degli esistenti meccanismi di pagamento regionali e subregionali e favorire gli accordi di compensazione e le assicurazioni credito per tutte le operazioni commerciali intra ACP.
Articolo 242
Per contribuire al servizio del debito risultante da prestiti comunitari provenienti dalle risorse proprie della Banca, dai prestiti speciali e dai capitali di rischio, gli Stati ACP possono, secondo modalità da convenire caso per caso con la Commissione, utilizzare per tale servizio valuta straniera disponibile di cui all'articolo 319 in funzione delle scadenze del debito ed entro i limiti delle necessità per i pagamenti in moneta nazionale.
Sostegno all'adeguamento strutturale
Articolo 243
Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono che i problemi economici e sociali che incontrano gli Stati ACP derivano da fattori sia interni che esterni. Ritengono che occorra agire con urgenza e riconoscono che le politiche a breve e medio termine devono corroborare gli sforzi e gli obiettivi di sviluppo a lungo termine degli Stati ACP. A tale scopo, convengono sul fatto che la convenzione deve fornire un sostegno all'adeguamento strutturale per assistere gli sforzi dispiegati dagli Stati ACP per:
a) creare un ambiente economico propizio al rilancio o alla accelerazione della crescita del prodotto interno lordo (PIL) e dell'occupazione;
b) migliorare il benessere sociale ed economico dell'insieme della popolazione;
c) migliorare l'amministrazione del settore pubblico ed offrire al settore privato gli opportuni incentivi;
d) innalzare il livello di produttività nei settori chiave dell'economia;
e) diversificare maggiormente l'economia nell'ambito degli sforzi compiuti per accrescerne la flessibilità e ridurre gli squilibri interni ed esterni mantenendo nel contempo l'incremento del PIL;
f) migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti ed accrescere le riserve di valuta;
g) provvedere affinché l'adeguamento sia economicamente valido e socialmente e politicamente sostenibile.
Articolo 244
Il sostegno all'adeguamento poggia sui seguenti principi:
a) spetta principalemente agli Stati ACP analizzare i problemi che vanno risolti e preparare i programmi di riforme;
b) i programmi di sostegno sono adeguati alla particolare situazione di ciascuno Stato ACP e tengono conto delle condizioni sociali, culturali e ambientali degli Stati ACP;
c) il sostegno corrobora gli obiettivi prioritari dello Stato ACP in materia di sviluppo, come lo sviluppo agricolo e rurale, la sicurezza alimentare, la TCDT e la tutela dell'ambiente, e contribuisce ad alleviare gli oneri derivanti dal debito;
d) il sostegno all'adeguamento si iscrive nell'ambito del modello politico ed economico dello Stato ACP interessato;
e) il diritto degli Stati ACP di determinare l'orientamento delle loro strategie e priorità di sviluppo è riconosciuto e rispettato;
f) sia le riforme che i programmi di sostegno prevedono sin dall'inizio misure volte ad ovviare agli effetti negativi sul piano sociale che possono risultare dal processo di adeguamento; nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di crescita economica e di giustizia sociale si dedica un'attenzione del tutto particolare alle categorie sociali più vulnerabili, soprattutto poveri, disoccupati, donne e bambini;
g) il ritmo dei programmi di riforme è realistico e compatibile con le capacità e con i mezzi di ciascuno Stato ACP, mentre l'attuazione dei programmi di sostegno è elastica e adeguata alle competenze di gestione;
h) il versamento rapido dei fondi è una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno;
i) viene fornito, nel contesto di una valutazione congiunta da parte della Comunità e dello Stato ACP interessato, un sostegno alle riforme attuate o previste a livello macroeconomico o settoriale.
Articolo 245
1. Ai fini del sostegno all'adeguamento strutturale la Comunità concede un aiuto finanziario sotto forma di sovvenzioni:
a) in conformità dell'articolo 1 del protocollo finanziario e
b) in base al programma indicativo, in conformità dell'articolo 281, paragrafo 2, lettera e) .
2. Alla scadenza del protocollo finanziario, gli stanziamenti specifici destinati al sostegno dell'adeguamento e non impegnati vengono versati nuovamente nel patrimonio del Fondo, salvo decisione contraria del Consiglio dei ministri, per finanziare altre azioni, tra cui l'aiuto programmabile, nel quadro della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
Articolo 246
1. Tutti gli Stati ACP hanno in linea di massima diritto al sostegno all'adeguamento strutturale, tenuto conto della portata delle riforme avviate o previste sul piano macroeconomico o settoriale, della loro efficacia e della possibile incidenza sulla dimensione economica, sociale e politica dello sviluppo, nonché delle difficoltà economiche e sociali che detti Stati debbono affrontare e che si possono valutare mediante indicatori quali:
a) il livello di indebitamento e gli oneri del servizio del debito,
b) le difficoltà della bilancia dei pagamenti,
c) la situazione del bilancio,
d) la situazione monetaria,
e) il tasso di crescita del reddito nazionale reale,
f) il livello della disoccupazione,
g) la situazione nei settori sociali come la nutrizione, gli alloggi, la sanità e l'insegnamento.
2. Si considera che gli Stati ACP che intraprendono programmi di riforme riconosciuti e sostenuti almeno dai principali finanziatori multilaterali o convenuti con detti donatori ma non necessariamente sostenuti finanziariamente da loro abbiano automaticamente adempito le condizioni richieste per l'ottenimento di un aiuto all'adeguamento;
3. Per la valutazione delle difficoltà sociali ed economiche di cui al paragrafo 1 si dedica particolare attenzione agli Stati ACP meno sviluppati.
Articolo 247
1. I mezzi di finanziamento stanziati per l'adeguamento strutturale possono essere mobilitati, a richiesta dello Stato ACP interessato, all'inizio o nel corso del periodo di applicazione del protocollo finanziario.
2. Il sostegno dello sforzo di adeguamento assume la forma di:
a) programmi di importazioni settoriali o generali in conformità dell'articolo 224, lettera c) , e dell'articolo 225;
b) un'assistenza tecnica collegata a programmi di sostegno all'adeguamento strutturale.
3. Inoltre, per alleviare gli oneri finanziari interni degli Stati ACP, i fondi di contropartita derivanti da vari strumenti comunitari possono essere utilizzati in conformità dell'articolo 226.
4. Il sostegno all'adeguamento è attuato in modo flessibile e gli strumenti vengono scelti caso per caso.
Per i paesi che attuano riforme sul piano macroeconomico, lo strumento più appropriato è di norma un PGI coerente con il concetto di sostegno all'adeguamento definito nella convenzione. In caso di adeguamento a livello settoriale l'aiuto comunitario viene concesso sotto forma di PSI in natura o in valuta.
Un PSI può altresi rivelarsi utile in caso di riforme macroeconomiche per otternere un impatto settoriale più marcato.
Articolo 248
L'attuazione di ciascun programma di sostegno:
a) è adeguata ai bisogni di ciascuno Stato beneficiario;
b) garantisce la coerenza tra il ricorso ai diversi strumenti di sostegno e il concetto di adeguamento strutturale definito agli articoli 243 e 244;
c) garantisce il più ampio e trasparente accesso possibile agli operatori degli ACP e il miglior rapporto possibile qualità/prezzo per i beni importati. A tale scopo le procedure della convenzione in materia di gara d'appalto devono essere applicate in modo elastico per consentire:
- di garantire versamenti rapidi;
-di ridurre al minimo l'onere amministrativo a carico dello Stato ACP interessato;
-di conciliare queste procedure con le pratiche amministrative e commerciali dello Stato in questione;
d) è oggetto di un accordo con l'organismo ACP incaricato dell'attuazione del programma.
Articolo 249
Per accrescere il flusso dei mezzi di finanziamento la Comunità può partecipare, con il consenso dello Stato ACP interessato, a cofinanziamenti con altri finanziatori. Si applicano le disposizioni della convenzione sui cofinanziamenti. A tale scopo, e per garantire l'efficace uti lizzo dei mezzi di finanziamento e ridurre i termini, vengono compiuti sforzi, fermo restando l'accordo dello Stato ACP interessato e con la sua effettiva partecipazione, allo scopo di:
a) coordinare le iniziative dei diversi finanziatori in materia di sostegno all'adeguamento strutturale;
b) coordinare l'attuazione operativa in modo semplice ed efficace rispetto al costo.
Articolo 250
1. La richiesta di sostegno all'adeguamento strutturale formulata dallo Stato ACP indica in linea di massima i problemi soggiacenti che lo Stato ACP intende risolvere e le misure e le azioni attuate o previste, i settori per i quali è necessario un sostegno, le conseguenze sociali attuali o previste, le soluzione proposte per ovviarvi ed una stima del costo del programma di sostegno per il quale è richiesto un aiuto, nonché la durata o la probabile data di completamento.
3. La preparazione e l'istruzione dei programmi di adeguamento strutturale e le decisioni di finanziamento sono realizzate in conformità delle disposizioni del capitolo 5 relative alle procedure di attuazione, tenendo debitamente conto della necessità di garantire il rapido versamento dei pagamenti nell'ambito dell'adeguamento strutturale. Caso per caso, può essere autorizzato il finanziamento retroattivo di una limitata parte di importazioni di origine ACP-CEE.
3. Nel caso dei programmi in valuta estera, i fondi assegnati vengono versati su un conto bancario espresso in ecu aperto dallo Stato ACP interessato in uno Stato membro, mediante il quale vengono eseguiti tutti i pagamenti relativi al programma. Questi fondi devono essere considerati anticipi per il quali è necessaria la presentazione di pezze giustificative.
Sezione 4
Cofinanziamenti
Articolo 251
1. A richiesta degli Stati ACP, mezzi di finanziamento previsti dalla convenzione possono servire per cofinanziamenti (da attuare in particolare con organismi e istituzioni che operano a favore dello sviluppo, Stati membri della CEE, Stati ACP, paesi terzi o istituzioni finanziarie internazionali o private, imprese o organismi di credito all'esportazione) .
2. Con particolare attenzione vengono trattate le possibilità di cofinanziamento nei casi seguenti:
a) grandi progetti che non possono essere finanziati esclusivamente da un'unica fonte di finanziamento;
b) progetti per i quali la partecipazione della Comunità e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri organismi di finanziamento;
c) progetti che possono beneficiare dell'abbinamento di finanziamenti a condizioni elastiche con finanziamenti a condizioni normali;
d) progetti decomponibili in sottoprogetti che possono attingere a fonti di finanziamento differenti;
e) progetti per i quali la diversificazione dei finanziamenti può rivelarsi vantaggiosa dal punto di vista del costo dei finanziamenti e degli investimenti nonché di altri aspetti connessi con la realizzazione di detti progetti;
f) progetti a carattere regionale o interregionale.
3. I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti congiunti o paralleli. In ciascun caso la preferenza viene attribuita alla formula più adeguata sotto il profilo del costo e dell'efficacia.
4. Con l'accordo delle parti interessate:
a) gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da ridurre il numero di procedure che gli Stati ACP devono applicare e in modo da consentire uno snellimento delle stesse, in particolare per quanto riguarda:
i) le necessità degli altri cofinanziatori e quelle dei beneficiari;
ii) la scelta dei progetti da cofinanziare e le disposizioni relative alla loro attuazione;
iii) l'armonizzazione delle regole e delle procedure relative ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi;
iv) le condizioni di pagamento;
v) le regole relative all'ammissibilità e alla concorrenza;
vi) il grado di preferenza accordato alle imprese degli Stati ACP;
b) il processo di consultazione e di coordinamento con gli altri finanziatori e i cofinanziatori va rafforzato e sviluppato, concludendo, quando sia possibile, accordi quadro di cofinanziamento, mentre gli orientamenti e le procedure di cofinanziamento dovranno essere riveduti per garantirne l'efficacia alle migliori condizioni possibili;
c) la Comunità può apportare agli altri cofinanziatori un sostegno amministrativo o svolgere una funzione di capofila o di coordinatore per i progetti al cui finanziamento essa partecipa, onde agevolare l'attuazione dei progetti o programmi cofinanziati.
Sezione 5
Microprogetti
Articolo 252
1. Per rispondere alle esigenze di sviluppo delle collettività locali, il Fondo partecipa, su richiesta dello Stato ACP interessato, al finanziamento di microprogetti a livello locale che:
a) hanno un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni;
b) rispondono ad una necessità prioritaria dimostrata e constatata;
c) sono attuati su iniziativa e con la partecipazione attiva delle collettività locali beneficiarie.
2. Il finanziamento dei microprogetti è assicurato:
a) dalla collettività locale interessata in forma di contributi in natura, di prestazione di servizi o in contanti, a secondo delle sue possibilità;
b) dal Fondo, il cui contributo non può in linea di massima superare i tre quarti del costo complessivo di ciascun progetto e non può essere superiore a 300 000 ecu;
c) a titolo eccezionale, dallo Stato ACP interessato che può concedere un contributo finanziario, ammettere l'uso di attrezzature pubbliche, oppure fornire servizi.
3. Gli importi che rappresentano il contributo del Fondo sono prelevati sulle sovvenzioni assegnate nell'ambito del programma indicativo nazionale.
4. Speciale priorità è data alla preparazione ed attuazione di microprogetti negli Stati ACP meno sviluppati.
Articolo 253
Con il consenso degli Stati ACP interessati e a richiesta delle collettività locali ACP interessate, e in conformità delle disposizioni relative ai programmi pluriennali previsti dall'articolo 290, le organizzazioni senza scopo di lucro degli Stati ACP e della Comunità possono, oltre alle possibilità di cofinanziamento, coordinare, sorvegliare o attuare microprogetti e/o programmi pluriennali di microprogetti.
Sezione 6
Aiuti d'urgenza
Articolo 254
1. Gli aiuti d'urgenza sono concessi agli Stati ACP che devono far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili. L'aiuto d'urgenza, che mira a contribuire realmente, con i mezzi più appropriati, ad ovviare alle difficoltà immediate:
a) è sufficientemente elastico per assumere qualsiasi forma a seconda delle circostanze, compresa la forniture di una vasta gamma di beni e servizi essenziali e/o pagamenti in contanti alle vittime;
b) può anche coprire il finanziamento di misure immediate atte a garantire la riparazione e la funzionalità minima di opere o di attrezzature danneggiate;
c) non è rimborsabile ed è concesso con rapidità e elasticità.
2. La Comunità adotta le disposizioni necessarie per facilitare la rapidità delle azioni richieste per far fronte alla situazione di urgenza. A tale scopo:
a) gli stanziamenti per aiuti d'urgenza devono essere integralmente impegnati e spesi, e l'azione deve essere conclusa entro 180 giorni a decorrere dalla fissazione delle modalità di attuazione, salvo disposizioni contrarie fissate di comune accordo;
b) qualora non tutti gli stanziamenti aperti siano stati spesi entro il termine fissato, o qualsiasi altro termine convenuto in conformità della lettera a) , il saldo viene riassegnato alla dotazione speciale di cui al protocollo finanziario;
c) le modalità per l'attribuzione e l'attuazione dell'aiuto d'urgenza sono oggetto di procedure flessibili d'emergenza;
d) le risorse possono essere utilizzate per il finanziamento retroattivo delle misure di soccorso immediato attuate dagli stessi Stati ACP.
Articolo 255
1. Possono essere concessi aiuti agli Stati ACP che ospitano rifugiati o rimpatriati per sovvenire ai bisogni urgenti non contemplati dall'aiuto d'urgenza e per realizzare a più lungo termine progetti e programmi di azioni aventi come obiettivo l'autosufficienza e l'integrazione o la reintegrazione di tali popolazioni.
2. Possono essere previsti aiuti simili a quelli di cui al paragrafo 1, allo scopo di facilitare l'integrazione o il reintegro volontario delle persone che hanno dovuto lasciare il loro domicilio a causa di un conflitto o di una catastrofe naturale. Per l'applicazione della presente disposizione vengono presi in considerazione tutti i fattori all'origine dello spostamento in questione, come pure le richieste della popolazione interessata e le responsabilità del governo per quanto attiene al soddisfacimento dei bisogni della popolazione.
3. Dato l'obiettivo di sviluppo degli aiuti concessi in conformità di questo articolo, gli aiuti in questione possono essere utilizzati congiuntamente con i fondi assegnati al programma indicativo dello Stato ACP interessato.
4. Gli aiuti sono gestiti ed attuati secondo procedure che permettono interventi elastici e rapidi. Occorre vigilare in particolare affinché le popolazioni interessate siano aiutate nel modo più efficace possibile. Le condizioni per il pagamento e l'attuazione sono fissate caso per caso. Gli aiuti possono essere attuati, con il consenso dello Stato ACP, con la collaborazione di organismi specializzati, segnatamente quello delle Nazioni Unite, o direttamente dalla Commissione.
Articolo 256
Gli appalti relativi agli aiuti d'urgenza vengono assegnati secondo le modalità fissate nella sezione 5 del capitolo 5.
Articolo 257
Le azioni successive alla fase d'emergenza destinate al necessario ripristino delle condizioni materiali e sociali dopo calamità naturali o circostanze straordinarie con effetti comparabili possono essere finanziate dalla Comunità ai sensi della convenzione. I bisogni posteriori alla fase d'emergenza possono essere soddisfatti con altri mezzi, in particolare mediante i fondi di contropartita creati dagli strumenti della Comunità, la dotazione speciale per i rifugiati, i rimpatriati e i profughi, i programmi indicativi nazionali o regionali o una combinazione di questi diversi elementi.
Questi bisogni possono altresì essere soddisfatti, fatte salve le disposizioni previste nell'articolo 2 del protocollo finanziario, con il residuo della dotazione speciale per l'aiuto d'urgenza disponibile alla scadenza del protocollo stesso.
Capitolo 3
Investimenti
Sezione 1
Promozione degli investimenti
Articolo 258
Riconoscendo l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e la necessità di adottare misure per stimolare questi investimenti, gli Stati ACP e la Comunità:
a) attuano misure allo scopo di incoraggiare gli investitori privati che si conformano agli obiettivi e alle priorità della cooperazione allo sviluppo ACP-CEE, nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili nei loro Stati rispettivi, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo;
b) concedono un trattamento giusto ed equo a questi investitori;
c) adottano le misure e le disposizioni atte a creare e a mantenere un clima d'investimento prevedibile e sicuro e negoziano accordi volti a migliorare questo clima;
d) favoriscono una cooperazione efficace tra gli operatori economici ACP e tra questi ultimi e gli operatori della Comunità allo scopo di accrescere il flusso dei capitali, le competenze in materia di gestione, le tecnologie e altre forme di know-how;
e) agevolano l'incremento e la stabilizzazione dei flussi fianziari del settore privato della Comunità verso gli Stati ACP contribuendo all'eliminazione degli ostacoli che impediscono l'accesso degli Stati ACP ai mercati di capitali internazionali, ed in particolare all'interno della Comunità;
f) creano un contesto operativo che favorisca lo sviluppo degli istituti finanziari e la mobilitazione delle risorse indispensabili alla formazione del capitale e alla diffusione dello spirito imprenditoriale;
g) incentivano lo sviluppo delle imprese adottando le misure necessarie per migliorare il contesto delle loro attività ed in particolare per istituire un quadro giuridico, amministrativo e finanziario atto a creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo di imprese private dinamiche e per favorire le attività del settore rurale;
h) consolidano la capacità delle istituzioni nazionali degli Stati ACP di offrire una gamma di servizi in grado di accrescere la partecipazione nazionale all'attività industriale e commerciale. Articolo 259
Allo scopo di stimolare il flusso d'investimenti privati e lo sviluppo delle imprese, gli Stati ACP e la Comunità, in cooperazione con altri organismi interessati e nell'ambito della convenzione:
a) appoggiano gli sforzi intesi a promuovere gli investimenti privati europei negli Stati ACP organizzando dibattiti fra qualsiasi Stato ACP interessato e potenziali investitori privati sul contesto giuridico e finanziario che gli Stati ACP possono offrire agli investitori;
b) favoriscono la circolazione d'informazioni sulle possibilità d'investimento, organizzando riunioni di promozione degli investimenti, fornendo regolarmente informazioni sugli istituti finanziari o altre istituzioni specializzate esistenti, sui loro servizi e le loro condizioni e agevolando la creazione di punti d'incontro per queste riunioni;
c) agevolano la diffusione d'informazioni sul carattere e la disponibilità delle garanzie d'investimento e dei meccanismi di assicurazione destinati a facilitare gli investimenti negli Stati ACP;
d) aiutano le piccole e medie imprese degli Stati ACP ad elaborare ed ottenere alle migliori condizioni un finanziamento sotto forma o di acquisizioni di partecipazioni o di prestiti;
e) ricercano i mezzi per eliminare o ridurre i rischi esistenti nel paese che ospita i progetti d'investimento privati che potrebbero contribuire al progresso economico;
f) coadiuvano gli Stati ACP allo scopo di:
i) creare o consolidare la capacità degli Stati ACP di migliorare la qualità degli studi di fattibilità e la preparazione dei progetti in modo da consentire di trarre conclusioni economiche e finanziarie appropriate;
ii) progettare meccanismi integrati di gestione dei progetti che coprano l'intero ciclo dei progetti nell'ambito del programma di sviluppo dello Stato.
Sezione 2
Tutela degli investimenti
Articolo 260
Le parti contraenti ribadiscono la necessità di promuovere e di tutelare gli investimenti di ciascuna parte nei loro rispettivi territori e, in questo contesto, affermano l'importanza di concludere tra i loro Stati, nell'interesse reciproco, accordi di promozione e di tutela degli investimenti che possano anche costituire la base di sistemi di assicurazione e di garanzia.
Articolo 261
1. Tutti gli Stati contraenti possono chiedere l'apertura di negoziati con un altro Stato contraente per la conclusione di un accordo in materia di promozioni e tutela degli investimenti.
2. All'atto dell'apertura dei negoziati, della conclusione, dell'applicazione e dell'interpretazione di accordi bilaterali o multilaterali reciproci in materia di promozione o di tutela degli investimenti, gli Stati contraenti di tali accordi non operano alcuna discriminazione tra gli Stati parti della presente convenzione o nei confronti di detti Stati rispetto a paesi terzi.
Per «non discriminazione» le parti intendono che, durante la negoziazione di tali accordi, ciascuna parte ha il diritto di riferirsi a disposizioni contenute in accordi negoziati tra lo Stato ACP o lo Stato membro interessato ed un altro Stato, purché in tutti i casi sia accordata la reciprocità.
3. Gli Stati contraenti hanno il diritto di chiedere una modifica o un adeguamento del trattamento non discriminatorio di cui al paragrafo 2, allorché obblighi internazionali e/o un mutamento delle circostanze reali lo richiedano.
4. L'applicazione dei principi di cui ai paragrafi 2 e 3 non può avere per oggetto né per effetto di pregiudicare la sovranità di uno Stato parte della convenzione.
5. La relazione tra la data di entrata in vigore di tutti gli accordi negoziati, le disposizioni relative alla composizione delle controversie e la data degli investimenti in questione sarà stabilita nei suddetti accordi, tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi 1-4. Le parti contraenti confermano che la retroattività non si applica come principio generale, a meno che taluni Stati contraenti decidano diversamente.
Articolo 262
Al fine di dare un maggior impulso agli investimenti europei per progetti di sviluppo avviati dagli Stati ACP che rivestano un'importanza particolare, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, possono anche concludere accordi relativi a progetti specifici di reciproco interesse, qualora la Comunità e gli imprenditori europei contribuiscano al loro finanziamento.
Sezione 3
Finanziamento degli investimenti
Articolo 263
1. Allo scopo di agevolare l'attuazione d'investimenti direttamente produttivi, sia pubblici che privati, che contribuiscano allo sviluppo economico ed industriale degli Stati ACP, la Comunità apporta un aiuto finanziario, fatte salve le disposizioni figuranti nel capitolo 2 del presente titolo, sotto forma di capitale di rischio o di prestiti sulle risorse proprie della Banca. Questo aiuto finanziario può tra l'altro essere impiegato per:
a) accrescere, direttamente o indirettamente, i fondi propri delle imprese pubbliche, semipubbliche o private e concedere a siffatte imprese un finanziamento sotto forma di prestiti a scopo d'investimento;
b) appoggiare progetti o programmi d'investimenti produttivi individuati e promossi dagli organismi paritetici creati dalla Comunità e dagli Stati ACP in applicazione della convenzione;
c) finanziare azioni a favore delle PMI.
2. Allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, una quota sostanziale dei capitali di rischio è destinata a sostegno degli investimenti nel settore privato.
Articolo 264
Oltre ai mezzi di finanziamento sopracitati, lo o gli Stati ACP possono utilizzare i mezzi di finaziamento a titolo del programma nazionale o regionale allo scopo tra l'altro di:
a) finanziare azioni a favore delle piccole e medie imprese;
b) promuovere la creazione o il rafforzamento di istituti finanziari nazionali o regionali negli Stati ACP allo scopo di rispondere adeguatamente alle esigenze del settore privato;
c) appoggiare in modo appropriato ed efficace la promozione delle esportazioni;
d) fornire una cooperazione tecnica generale o specifica che soddisfi le esigenze del settore privato.
Articolo 265
Il finanziamento di progetti direttamente produttivi può riguardare sia investimenti nuovi sia il recupero o lo sfruttamento di capacità esistenti.
Articolo 266
Qualora il finanziamento sia effettuato da un organismo di collegamento, spetta a quest'ultimo selezionare e istruire ogni progetto e gestire i fondi messi a sua disposizione in base alle condizioni previste nella presente convenzione e di comune accordo tra le parti.
Sezione 4
Sostegno agli investimenti
Articolo 267
Per realizzare in modo efficace i diversi obiettivi della convenzione per quanto riguarda la promozione degli investimenti privati e concretare il loro effetto moltiplicatore, la Banca e/o la Commissione apportano il loro contributo mediante i seguenti mezzi:
a) aiuto finanziario, comprese le acquisizioni di partecipazione;
b) assistenza tecnica;
c) servizi di consulenza;
d) servizi di informazione e di coordinamento.
Articolo 268
1. La Banca utilizza i capitali di rischio per sostenere le attività volte a promuovere e ad incoraggiare il settore privato degli Stati ACP. A tale scopo, i capitali di rischio possono essere impiegati per:
a) concedere prestiti diretti a fini d'investimento delle imprese pubbliche, semipubbliche e private degli Stati ACP, comprese le PMI;
b) aumentare i fondi propri, o i fondi impiegati come tali, dalle imprese pubbliche, semipubbliche o private mediante acquisizioni dirette di partecipazioni a nome della Comunità;
c) acquisire partecipazioni, con l'accordo degli Stati ACP interessati, all'interno degli istituti finanziari di promozione degli investimenti privati negli Stati ACP;
d) fornire mezzi di finanziamento agli istituti finanziari degli Stati ACP o, con l'accordo dello Stato ACP interessato, ai promotori degli Stati ACP e/o della Comunità che desiderano, oltre al loro proprio contributo, investire in imprese congiunte ACP-CEE allo scopo di incrementare i fondi propri delle imprese ACP;
e) coadiuvare, con l'accordo dello o degli Stati ACP interessati, gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che contribuiscono al finanziamento delle PMI degli Stati ACP per:
i) acquisire partecipazioni nelle PMI degli Stati ACP;
ii) finanziare le acquisizioni di partecipazione nelle PMI degli Stati ACP da parte di investitori privati ACP e/o dei promotori della Comunità in base alle condizioni stabilite alla lettera d) ;
iii) concedere prestiti per il finanziamento degli investimenti delle PMI degli Stati ACP;
f) contribuire alla ristrutturazione o alla ricapitalizzazione degli istituti finanziari degli Stati ACP;
g) finanziare studi, lavori di ricerca o investimenti specifici ai fini della preparazione e dell'individuazione di progetti; fornire assistenza alle imprese, sotto forma in particolare di servizi di formazione, gestione e sostegno in materia di investimenti, nell'ambito delle operazioni della Banca durante il periodo di preinvestimento o a fini di recupero e, eventualmente, intervenire finanziando le spese iniziali, compresi i premi di garanzia e di assicurazione degli investimenti necessari per garantire che venga presa la decisione di finanziamento.
2. Nei casi che lo richiedono la Banca concede, nell'ambito delle sue risorse proprie, prestiti sia diretti che indiretti per il finanziamento degli investimenti nonché dei programmi di sostegno settoriale.
Articolo 269
Per favorire la promozione e lo sviluppo del loro settore privato, gli Stati ACP possono utilizzare i mezzi di finanziamento del loro programma indicativo allo scopo di:
a) appoggiare lo sviluppo delle imprese offrendo corsi di formazione, assistenza in materia di gestione finanziaria e di preparazione dei progetti, servizi specializzati nell'avviamento delle imprese e servizi di sviluppo e gestione, e incoraggiando i trasferimenti di tecnologia;
b) apportare un sostegno adeguato ed efficace alla promozione degli investimenti, come pure assistenza ai promotori;
c) sostenere la creazione e il consolidamento degli istituti finanziari nazionali o regionali degli Stati ACP per finanziare le operazioni di esportazione;
d) finanziare le importazioni di prodotti intermedi necessari alle industrie esportatrici di uno Stato ACP richiedente;
e) aprire linee di credito a favore delle PMI;
f) fornire un sostegno adeguato ed efficace alla promozione delle esportazioni;
g) contribuire al miglioramento del clima d'investimento ed in particolare del quadro giuridico e fiscale applicabile alle imprese, e contribuire altresì allo sviluppo dei servizi di sostegno al settore delle imprese in modo da offrire alle imprese servizi di consulenza nei settori giuridico, tecnico e della gestione;
h) garantire una cooperazione tecnica allo scopo di potenziare le attività degli organismi degli Stati ACP che si occupano dello sviluppo delle PMI;
i) attuare programmi adeguati di formazione professionale e di ampliamento delle competenze dei dirigenti d'azienda, in particolare nel settore delle piccole imprese e delle imprese informali;
j) contribuire a mobilitare il risparmio nazionale, a sviluppare l'intermediazione finanziaria ed i nuovi strumenti finanziari, a razionalizzare la politica di promozione delle imprese e a incoraggiare gli investimenti esteri;
k) finanziare i progetti avviati da cooperative o da comunità locali degli Stati ACP e la creazione o il consolidamento dei fondi di garanzia per le PMI.
Articolo 270
Allo scopo di mobilitare i fondi di investimento esteri, sia pubblici che privati, occorre fare tutto il possibile per trarre vantaggio dalle possibilità di cofinanziamento o per attrarre mezzi di finanziamento paralleli per i diversi progetti o programmi.
Articolo 271
Nel sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per investire nella TCDT, è necessario in particolare far sì che la capacità esistente nello Stato ACP interessato sia utilizzata in modo ottimale, nonché tener conto delle esigenze di recupero.
Articolo 272
Allo scopo di appoggiare la promozione degli investimenti negli Stati ACP e tenendo debitamente conto della complementarità dei loro ruoli, la Commissione e la Banca coordinano strettamente le loro attività in questo settore.
La Commissione e la Banca, con l'aiuto degli Stati membri e degli Stati ACP, garantiscono un coordinamento efficace sul piano operativo fra tutte le parti interessate al sostegno degli investimenti negli Stati ACP.
Per tenere le parti informate in merito alle prospettive di investimento, la Commissione redige relazioni e effettua studi che vertono in particolare sui seguenti punti:
- i flussi d'investimento tra la Comunità e gli Stati ACP; gli ostacoli di natura economica, giuridica e istituzionale che si frappongono agli investimenti; le misure che agevolano i movimenti dei capitali privati, i cofinanziamenti, l'accesso degli Stati ACP ai mercati finanziari internazionali e il funzionamento efficace dei mercati finanziari nazionali;
-le attività dei sistemi nazionali ed internazionali di garanzia degli investimenti;
-gli accordi di promozione e di protezione degli investimenti conclusi tra gli Stati membri e gli Stati ACP.
La Commissione sottopone al comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo i risultati di questi studi. Essa presenta altresì una relazione, redatta in collaborazione con la Banca, sui risultati del coordinamento nel settore del sostegno agli investimenti e al settore privato.
Sezione 5
Pagamenti correnti e movimenti di capitali
Articolo 273
1. Per quanto riguarda i movimenti di capitali connessi con gli investimenti e i pagamenti correnti, le parti contraenti si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione in materia di scambi di beni e di servizi, di stabilimento e di cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle parti contraenti di prendere, per ragioni connesse con gravi difficoltà economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.
2. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti.
Se tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, essi sarebbero mantenuti o istituiti conformemente alle norme monetarie internazionalmente ammesse e si cercherebbe in tutti i modi di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.
Sezione 6
Regime applicabile alle imprese
Articolo 274
1. Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP da un lato e gli Stati membri dall'altro riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini ed alle società degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attività determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attività, ai cittadini ed alle società di detto Stato.
2. Ai sensi della presente convenzione, per «società o imprese di uno Stato membro o di uno Stato ACP» si intendono le società o imprese di diritto civile e commerciale, comprese le società di capitali di diritto pubblico o d'altra natura, le società cooperative, qualsiasi altra persona giuridica e società semplice, rette dal diritto pubblico o privato, ad eccezione di quelle che non si prefiggono scopo di lucro, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP e che hanno la sede sociale o legale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in uno Stato membro o in uno Stato ACP.
Tuttavia, qualora dette società o imprese abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la sede sociale o legale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.
Capitolo 4
Cooperazione tecnica
Articolo 275
La cooperazione tecnica deve assistere gli Stati ACP per valorizzare le loro risorse umane nazionali e regionali e per sviluppare in modo duraturo le loro istituzioni, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi dei progetti e dei programmi. A tale scopo:
a) il sostegno consistente nel mettere a disposizione personale di assistenza tecnica viene concesso solo su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati;
b) la cooperazione tecnica deve avere un rapporto costo/efficacia favorevole, rispondere alle esigenze per le quali è stata progettata, agevolare il trasferimento delle conoscenze ed accrescere le capacità nazionali e regionali;
c) vengono fatti sforzi per ampliare la partecipazione degli esperti, degli uffici di consulenza e degli istituti di formazione e di ricerca nazionali negli appalti finanziati dal Fondo e per impiegare maggiormente le risorse umane degli Stati ACP inviando temporaneamente i quadri nazionali, in qualità di consulenti, presso un'istituzione del loro proprio paese, di un paese vicino o di un'organizzazione regionale;
d) gli Stati ACP possono utilizzare, a livello nazionale o regionale, gli strumenti e le risorse della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo onde inquadrare meglio i limiti e il potenziale del personale nazionale e regionale e redigere un elenco degli esperti, dei consulenti e degli uffici di consulenza ACP cui essi potrebbero ricorrere per i progetti e i programmi finanziati dal Fondo, nonché al fine di individuare i mezzi per impiegare in tali progetti il personale nazionale e regionale qualificato;
e) l'assistenza tecnica tra gli Stati ACP è appoggiata da strumenti di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo allo scopo di consentire gli scambi tra gli Stati ACP di quadri ed esperti in materia di assistenza tecnica e di gestione;
f) i fascicoli dei progetti e dei programmi devono prevedere programmi di azioni per lo sviluppo a lungo termine delle istituzioni e del personale e tener conto delle relative esigenze finanziarie;
g) allo scopo di invertire il movimento di esodo dei quadri dagli Stati ACP, la Comunità assiste, mediante misure appropriate di incentivazione al rimpatrio, gli Stati ACP che ne facciano richiesta affinché sia favorito il ritorno dei cittadini ACP qualificati che risiedono nei paesi sviluppati;
h) l'istruzione dei progetti e dei programmi tiene debitamente conto dei vincoli in materia di risorse umane nazionali e garantisce una strategia favorevole alla valorizzazione di tali risorse;
i) il personale di assistenza tecnica deve possedere le qualifiche richieste per svolgere correttamente i compiti specifici definiti nella richiesta dello o degli Stati ACP interessati e deve essere integrato nelle istituzioni ACP beneficiarie;
j) la formazione effettiva del personale nazionale rientra tra i compiti del personale di assistenza tecnica allo scopo di eliminare progressivamente l'assistenza tecnica e impiegare per i progetti un personale composto esclusivamente e su base permanente di cittadini dello Stato in questione;
k) la cooperazione prevede disposizioni volte ad accrescere la capacità degli Stati ACP di acquisire un'esperienza propria e migliorare le qualifiche professionali dei propri consulenti, uffici o imprese di consulenza;
l) occorrerebbe prestare particolare attenzione allo sviluppo delle capacità degli Stati ACP in materia di pianificazione, attuazione e valutazione dei progetti e dei programmi.
Articolo 276
1. La cooperazione tecnica può assumere un carattere specifico o generale.
2. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare:
a) gli studi di sviluppo, gli studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP, nonché sui problemi che interessano gruppi di Stati ACP o l'insieme di tali Stati;
b) gli studi volti a trovare soluzioni concrete ai problemi di indebitamento, di servizio del debito e di bilancia dei pagamenti degli Stati ACP;
c) gli studi settoriali e per prodotti;
d) l'invio di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori per missioni specifiche e per periodi limitati;
e) la fornitura di materiale didattico, di sperimentazione, ricerca e dimostrazione;
f) l'informazione generale e la documentazione anche statistica destinate a favorire lo sviluppo degli Stati ACP ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione;
g) gli scambi di personale dirigente, di personale specializzato, di studenti, di ricercatori, di animatori e responsabili di gruppi o associazioni a vocazione sociale o culturale;
h) l'assegnazione di borse di studio o di periodi di tirocinio, in particolare a persone già in servizio che hanno bisogno di una formazione complementare;
i) l'organizzazione di seminari o di corsi di formazione, informazione e perfezionamento;
j) la creazione o il rafforzamento di strumenti di informazione e di documentazione, in particolare per gli scambi di conoscenze, di metodi e di esperienze tra Stati ACP e fra questi ultimi e la Comunità;
k) la cooperazione o il gemellaggio tra istituzioni ACP o tra queste ultime e quelle della Comunità, in particolare tra università e altri istituti di formazione e di ricerca degli Stati ACP e della Comunità;
l) il sostegno a manifestazioni culturali significative.
3. La cooperazione tecnica connessa ad operazioni specifiche comprende in particolare:
a) gli studi tecnici, economici, statistici, finanziari e commerciali, nonché le ricerche e le prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi, compresi quelli riguardanti il riassetto strutturale e l'investimento;
b) la preparazione dei progetti e dei programmi;
c) l'esecuzione e la sorveglianza dei progetti e dei programmi;
d) l'applicazione di misure provvisorie necessarie per l'istituzione, l'avvio, la gestione e il mantenimento dell'efficacia di un determinato progetto;
e) la sorveglianza e la valutazione delle operazioni;
f) i programmi integrati di formazione, informazione e ricerca.
Articolo 277
La Comunità prende le misure concrete per accrescere e migliorare le informazioni comunicate agli Stati ACP in merito alla disponibilità e alle qualifiche degli specialisti in questione.
Articolo 278
1. La scelta tra il ricorso a uffici e imprese di consulenza o ad esperti assunti individualmente dipende dalla natura dei problemi, dall'estensione e dalla complessità dei mezzi tecnici e di gestione necessari nonché dai costi comparati delle due soluzioni. Inoltre vengono adottate misure per accertarsi che i responsabili dell'assunzione siano in grado di valutare con esattezza i diversi gradi di competenza e di esperienza a livello internazionale. I criteri di scelta dei contraenti e del loro personale tengono conto:
a) delle qualifiche professionali (competenze tecniche e capacità di formazione) e delle qualità umane;
b) del rispetto dei valori culturali e delle condizioni politiche e amministrative dello Stato o degli Stati ACP interessati;
c) della conoscenza della lingua necessaria per l'esecuzione del contratto;
d) dell'esperienza pratica dei problemi da trattare;
e) dei costi.
2. L'assunzione del personale di assistenza tecnica, la fissazione dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, la durata delle sue missioni, le sue remunerazioni e il suo contributo allo sviluppo degli Stati ACP in cui presta servizio devono conformarsi ai principi della politica di cooperazione tecnica definiti nell'articolo 275. Le procedure da applicare in questo contesto devono garantire l'obiettività della scelta e la qualità dei servizi da prestare. Si applicano pertanto i principi seguenti:
a) l'assunzione deve essere effettuata dalle istituzioni nazionali che ricorrano all'assistenza tecnica, conformemente alle disposizioni applicabili in materia di concorrenza e di preferenze;
b) ci si sforza di facilitare il contatto diretto tra il candidato e chi dovrà ricorrere all'assistenza tecnica;
c) si dovrebbero prevedere altre formule di assistenza tecnica come il ricorso a volontari, organizzazioni non governative, quadri in pensione, nonché accordi di gemellaggio;
d) al momento di una richiesta di assistenza tecnica, lo Stato ACP e la delegazione della Commissione devono confrontare i costi e i benefici dei vari tipi di trasferimento delle tecnologie e di promozione delle competenze;
e) il capitolato del bando di gara prevede che ogni candidato debba precisare nella sua offerta i metodi ed il personale che intende impiegare nonché la strategia in grado di promuovere la capacità locali, nazionali e/o regionali sin dall'inizio del contratto;
f) la Comunità fornisce agli Stati ACP beneficiari tutte le informazioni dettagliate sul costo totale dell'assistenza tecnica allo scopo di consentire loro di negoziare i contratti sulla base di un rapporto costo/efficacia favorevole.
Articolo 279
Affinché gli Stati ACP possano meglio accrescere la propria competenza tecnica e migliorare il know-how dei loro consulenti, la Comunità e gli Stati ACP promuovono gli accordi di partnership tra uffici di consulenza, consulenti tecnici, esperti e istituzioni degli Stati membri della Comunità e degli Stati ACP. A tale scopo la Comunità e gli Stati ACP adottano tutte le misure necessarie al fine di:
a) promuovere, tramite le associazioni temporanee, i subappalti o l'impiego di esperti cittadini degli Stati ACP negli staff operanti presso uffici di consulenza, consulenti tecnici o istituzioni degli Stati membri della Comunità;
b) precisare ai concorrenti nel capitolato del bando di gara i criteri di selezione e di preferenze previsti nella convenzione, in particolare quelli relativi alla promozione del ricorso alle risorse umane ACP.
Articolo 280
1. Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, l'aggiudicazione degli appalti di servizi e la fissazione delle norme in materia di concorrenza e di preferenze vengono stabilite conformemente alla sezione 5 del capitolo 5.
2. La cooperazione tecnica fornisce un sostegno alle azioni di istruzione e di formazione, ai programmi pluriennali di formazione, comprese le borse, menzionati nel capitolo 1 del titolo XI della seconda parte.
Capitolo 5
Procedure di attuazione
Sezione 1
Programmazione
Articolo 281
1. All'inizio del periodo di applicazione della convenzione e prima che sia stabilito il programma indicativo:
a) la Comunità fornisce ad ogni Stato ACP una chiara indicazione della dotazione finanziaria programmabile di cui può disporre nel corso di questo periodo e gli comunica tutte le altre informazioni utili;
b) ad ogni Stato ACP che può beneficiare delle risorse specifiche destinate al sostegno all'adeguamento, conformemente all'articolo 246, viene notificato l'importo preventivato della prima quota che gli spetta.
2. Non appena ricevute le informazioni sopra menzionate, ogni Stato ACP stabilisce e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo, in base e conformemente ai suoi obiettivi e alle sue priorità di sviluppo; il progetto di programma indicativo precisa:
a) gli obiettivi prioritari di sviluppo dello Stato ACP interessato, sul piano nazionale e regionale;
b) il (o i) settore(i) di concentrazione per il quale(i) si considera più appropriato il sostegno;
c) le misure e le azioni più appropriate per la realizzazione degli obiettivi nel (o nei) settore(i) di concentrazione individuato(i) o, allorché tali azioni non siano sufficientemente definite, le linee generali dei programmi di sostegno alle politiche adottate dallo Stato ACP in questi settori;
d) nei limiti del possibile, e purché chiaramente individuati, i progetti e programmi di azioni nazionali specifici, in particolare quelli che rappresentano la continuazione di progetti e programmi di azioni già avviati;
e) eventualmente, una parte limitata delle risorse programmabili non destinate al settore di concentrazione che lo Stato ACP propone di utilizzare a sostegno dell'adeguamento;
f) qualsiasi proposta relativa a progetti e programmi regionali.
Articolo 282
1. Il progetto di programma indicativo forma oggetto di uno scambio di opinioni fra lo Stato ACP interessato e la Comunità tenuto debitamente conto delle esigenze nazionali dello Stato ACP e del suo diritto sovrano di determinare le proprie strategie, priorità e modelli di sviluppo nonché le sue politiche macroeconomiche e settoriali.
2. Il programma indicativo è adottato di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP interessato, sulla base del progetto di programma indicativo proposto da questo Stato e, una volta adottato, impegna sia la Comunità sia lo Stato ACP. Esso precisa in particolare:
a) il o i settori di concentrazione cui è destinato l'aiuto comunitario ed i mezzi da utilizzare a questo scopo;
b) le misure e azioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi nei settori presi in considerazione;
c) il calendario degli impegni e delle misure da adottare;
d) le riserve accantonate per far fronte ad eventuali reclami e per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste;
e) i progetti e programmi che non riguardano il settore o i settori di concentrazione nonché le proposte di progetti e programmi regionali e, eventualmente, la parte riservata all'aiuto per il riassetto strutturale.
3. Il programma indicativo è sufficientemente flessibile in modo da permettere l'adeguamento permanente delle azioni agli obiettivi e tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica, delle priorità e degli obiettivi degli Stati ACP. Esso può essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato.
Articolo 283
La Comunità e lo Stato ACP attuano tutte le misure necessarie per garantire che il programma indicativo sia adottato il più rapidamente possibile, preferibilmente prima dell'entrata in vigore della convenzione.
Articolo 284
1. Il programma indicativo riporta gli importi globali dell'aiuto programmabile che può essere messo a disposizione di ciascuno Stato ACP. Indipendentemente dai fondi riservati agli aiuti d'urgenza, agli abbuoni d'interesse e alla cooperazione regionale, l'aiuto programmabile prevede sovvenzioni e una parte dei capitali di rischio.
2. L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata né versata alla fine dell'ultimo anno di applicazione del protocollo finanziario sarà utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste dalla presente convenzione.
3. Un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti è redatto ogni anno dall'ordinatore nazionale e dal delegato della Commissione, i quali adottano le disposizioni necessarie per garantire il rispetto del calendario degli impegni convenuto al momento della programmazione, determinano le cause dei ritardi riscontrati nella loro esecuzione e propongono le misure necessarie per porvi rimedio.
Sezione 2
Individuazione, preparazione e istruzione dei progetti
Articolo 285
L'individuazione e la preparazione dei progetti e programmi sono di competenza dello Stato ACP interessato o di qualsiasi altro beneficiario giudicato idoneo.
Articolo 286
I fascicoli dei progetti e programmi preparati e presentati per ottenere il finanziamento devono contenere tutte le informazioni necessarie all'istruzione dei progetti o programmi o, qualora questi progetti e programmi non siano stati completamente definiti, devono fornire una descrizione sommaria che sarà necessaria per la fase d'istruzione. Gli Stati ACP o gli altri beneficiari trasmettono ufficialmente questi fascicoli al delegato, conformemente alla presente convenzione. Se i beneficiari non sono Stati ACP, si richiede l'accordo formale dello Stato ACP interessato. Articolo 287
1. L'istruzione dei progetti e programmi viene effettuata congiuntamente dallo Stato ACP interessato o dagli Stati ACP interessati e dalla Comunità. Allo scopo di snellire le procedure, la Commissione conferisce al delegato i poteri necessari per realizzare detta istruzione congiunta.
2. L'istruzione dei progetti e programmi tiene conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ogni Stato ACP nonché dei seguenti fattori:
a) efficacia, validità economica e redditività delle azioni richieste, possibilmente sulla base di un'analisi costo/profitto; al riguardo vengono esaminate eventuali varianti;
b) aspetti sociali, culturali, relativi al ruolo dei sessi nonché ecologici, sia diretti che indiretti i il loro impatto sulle popolazioni;
c) disponibilità di manodopera e altre risorse locali necessarie all'esecuzione, al funzionamento e alla gestione dei progetti e programmi;
d) formazione e sviluppo istituzionale necessari alla realizzazione degli obiettivi dei progetti o programmi;
e) onere costituito dalle spese di funzionamento per il beneficiario;
f) impegni e sforzi compiuti a livello nazionale;
g) esperienze tratte dalle azioni dello stesso tipo;
h) risultati degli studi già avviati su progetti o programmi analoghi allo scopo di snellire l'attuazione e ridurre i costi.
3. Nell'istruzione dei progetti e programmi sono prese in considerazione le difficoltà ed esigenze specifiche degli Stati ACP meno sviluppati, che hanno un'incidenza negativa sull'efficienza, sulla validità e la redditività economica di detti progetti e programmi.
4. Gli orientamenti e i criteri generali per l'istruzione dei progetti e programmi sono elaborati nel corso della convenzione dal comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, alla luce dei lavori di valutazione, tenendo conto del fatto che essi devono essere sufficientemente flessibili per adattarli alla situazione specifica di ogni Stato ACP.
Sezione 3
Proposta e decisione di finanziamento
Articolo 288
1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte dal delegato, in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, in una proposta di finanziamento.
2. La proposta di finanziamento contiene una previsione di calendario per l'esecuzione tecnica e finanziaria del progetto o programma, e precisa la durata delle varie fasi di esecuzione.
3. La proposta di finanziamento:
a) tiene conto dei commenti dello Stato o degli Stati ACP interessati;
b) viene trasmessa dal delegato contemporaneamente allo Stato o agli Stati ACP interessati e alla Commissione.
4. La Commissione conclude la proposta di finanziamento e la trasmette, con o senza modifiche, all'organo decisionale comunitario. Lo Stato o gli Stati ACP interessati potranno presentare osservazioni su qualsiasi modifica sostanziale che la Commissione ha intenzione di apportare al documento; queste osservazioni si rifletteranno nella proposta di finanziamento modificata.
Articolo 289
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 288, paragrafo 4, l'organo decisionale della Comunità comunica la propria decisione entro un termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di trasmissione da parte del delegato, di cui all'articolo 288, paragrafo 3, lettera b) .
2. Qualora la proposta di finanziamento non sia adottata dalla Comunità, lo Stato o gli Stati ACP interessati sono informati immediatamente dei motivi di questa decisione. In tal caso i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono richiedere entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla notifica:
a) o che il problema venga sollevato in sede di comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo istituito a titolo della convenzione;
b) o di essere ascoltati dall'organo decisionale della Comunità.
3. Successivamente a tale audizione, l'organo competente della Comunità prende una decisione definitiva in merito all'adozione o al rifiuto della proposta di finanziamento. Prima che la decisione venga presa, lo Stato o gli Stati ACP interessati possono comunicare ad esso qualsiasi elemento a loro parere necessario per completare l'informazione di questo organo.
Articolo 290
1. Allo scopo di snellire le procedure e in deroga alle disposizioni degli articoli 288 e 289, le decisioni di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali quando si tratti di finanziare:
a) formazione;
b) microprogetti;
c) promozione commerciale;
d) complessi di azioni di scarsa entità in un settore determinato;
e) cooperazione tecnica.
2. In questi casi lo Stato ACP interessato può sottoporre al delegato un programma pluriennale che precisi le linee generali, i tipi di azione previsti e l'impegno finanziario proposto.
La decisione di finanziamento per ciascun programma pluriennale è presa dall'ordinatore principale. La lettera di notifica di questa decisione trasmessa dall'ordinatore principale all'ordinatore nazionale costituisce l'accordo di finanziamento ai sensi dell'articolo 291.
Nell'ambito dei programmi pluriennali così approvati, l'ordinatore nazionale realizza ogni azione in conformità delle disposizioni della convenzione e dell'accordo di finanziamento sopra citato.
Alla fine di ciascun anno, l'ordinatore nazionale trasmette alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei programmi, redatta in consultazione con il delegato.
Sezione 4
Accordo di finanziamento e superamenti
Articolo 291
1. Qualsiasi progetto o programma finanziato con una sovvenzione del Fondo dà luogo ad un accordo di finanziamento tra la Commissione e lo Stato o gli Stati ACP interessati entro i 60 giorni successivi alla decisione dell'organo decisionale della Comunità.
2. Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le disposizioni generali e specifiche relative al progetto o programma in questione; esso contiene altresì le previsioni di calendario per l'esecuzione tecnica del progetto o programma figurante nella proposta di finanziamento.
3. Gli accordi di finanziamento relativi a tutti i progetti e programmi di azioni prevedono stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste.
4. Dopo la firma dell'accordo di finanziamento, i pagamenti sono effettuati secondo il piano di finanziamento adottato da detta convenzione.
5. Qualsiasi rimanenza riscontrata alla chiusura dei progetti e programmi è attribuita allo Stato ACP interessato e viene iscritta come tale nei conti del Fondo. Per il finanziamento dei progetti e programmi, essa può essere utilizzata nel modo previsto dalla convenzione.
Superamenti
Articolo 292
1. Non appena si manifestino rischi di superamenti dei limiti fissati nell'accordo di finanziamento, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione, precisando le misure che intende adottare per coprire questi superamenti rispetto alla dotazione; ciò può avvenire riducendo la portata del progetto o programma di azioni oppure ricorrendo alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.
2. Se non si decide di comune accordo di ridurre la portata del progetto o programma d'azioni o se non è possibile coprirli con altre risorse, i superamenti possono essere:
a) coperti con le rimanenze riscontrate dopo la chiusura dei progetti e programmi di azioni finanziati nell'ambito dei programmi indicativi e che non sono state riassegnate nel limite di un massimale fissato al 20 % dell'impegno finanziario previsto per il progetto o programma d'azione considerato; o
b) finanziati con le risorse del programma indicativo.
Finanziamento retroattivo
Articolo 293
1. Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti, e di evitare vuoti ed eventuali ritardi tra i progetti sequenziali, gli Stati ACP possono, in accordo con la Commissione, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento:
i) indire gare d'appalto con clausola sospensiva per tutti i tipi di contratti;
ii) prefinanziare, per un importo limitato, attività connesse con il lavoro preliminare e stagionale, ordinazioni di attrezzature per le quali occorre prevedere un lungo termine di consegna nonché talune azioni già avviate. Siffatte spese devono essere conformi alle procedure previste dalla convenzione.
2. Queste disposizioni lasciano impregiudicate le competenze dell'organo decisionale della Comunità.
3. Le spese effettuate dallo Stato ACP in virtù di questo articolo sono finanziate retroattivamente nell'ambito del progetto o del programma, dopo la firma dell'accordo di finanziamento.
Sezione 5
Concorrenza e preferenze
Ammissibilità
Articolo 294
1. A meno che non sia concessa una deroga in conformità dell'articolo 296:
a) alle gare d'appalto e agli appalti finanziati dal Fondo sono ammessi a partecipare, a parità di condizioni:
i) persone fisiche, società o imprese, organismi pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP e della Comunità;
ii) società cooperative o altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, tranne le società che non operano a scopo di lucro, della Comunità e/o degli Stati ACP;
iii) qualsiasi joint venture o gruppi di imprese o società ACP e/o Comunità;
b) le forniture devono essere originarie della CEE e/o degli Stati ACP, conformemente alle disposizioni dell'allegato LIV.
2. Per essere ammessi alle gare d'appalto e agli appalti, gli offerenti devono fornire agli Stati ACP prove soddisfacenti della propria ammissibilità ai sensi degli articoli 274 e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché in materia di competenza e di adeguatezza delle risorse ai fini della corretta esecuzione dell'appalto.
Parità di partecipazione
Articolo 295
Gli Stati ACP e la Commissione adottano i provvedimenti atti ad assicurare, a parità di condizioni, la partecipazione più estesa possibile alle gare d'appalto di opere, forniture e servizi, ed in particolare, se del caso, provvedimenti intesi:
a) ad assicurare la pubblicazione dei bandi di gara attraverso la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, le Gazzette ufficiali di tutti gli Stati ACP ed altri mezzi appropriati,
b) ad eliminare le pratiche discriminatorie o le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni,
c) ad incoraggiare la cooperazione tra società e imprese degli Stati membri e degli Stati ACP,
d) ad assicurare che tutti i criteri di selezione figurino nel capitolato d'appalto, e
e) a garantire che l'offerta prescelta risponda ai requisiti e ai criteri fissati nel capitolato d'appalto.
Deroghe
Articolo 296
1. Al fine di assicurare il rapporto ottimale tra costo ed efficienza del sistema, le persone fisiche e giuridiche dei paesi in via di sviluppo non ACP possono essere ammesse a partecipare ad appalti finanziati dalla Comunità, previa richiesta motivata degli Stati ACP interessati. Gli Stati ACP interessati forniscono al delegato, per ciascun caso, le informazioni necessarie alla Comunità per decidere siffatte deroghe tenuto conto in particolare:
a) della situazione geografica dello Stato ACP interessato;
b) della competitività degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti della Comunità e degli Stati ACP;
c) della necessità di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo o l'esecuzione degli appalti;
d) delle difficoltà di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi;
e) della tecnologia più appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali.
2. La partecipazione dei paesi terzi agli appalti finanziati dalla Comunità può inoltre essere ammessa:
a) qualora la Comunità partecipi al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale che interessano paesi terzi;
b) in caso di cofinanziamento dei progetti e programmi di azioni;
c) in caso di aiuti d'urgenza.
3. In casi eccezionali e d'intesa con la Commissione, gli uffici di consulenza o gli esperti di paesi terzi possono partecipare agli appalti di servizi.
Concorrenza
Articolo 297
Salvo disposizione contraria prevista all'articolo 298 gli appalti di opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo sono aggiudicati in seguito a gara d'appalto aperta e gli appalti di servizi in seguito a licitazione privata.
Articolo 298
1. Conformemente a quanto disposto nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e nell'articolo 299, lo Stato o gli Stati ACP possono, d'intesa con la Commissione:
a) aggiudicare appalti previa licitazione privata in seguito, eventualmente, ad una procedura di preselezione;
b) assegnare appalti mediante trattativa privata;
c) fare eseguire appalti in economia da servizi pubblici o semipubblici degli Stati ACP;
2. Si può fare ricorso alle licitazioni private:
a) quando si rileva il carattere d'urgenza di una situazione o qualora il tipo dell'appalto o talune sue caratteristiche peculiari lo giustifichino;
b) per progetti o programmi di carattere altamente specializzato;
c) per gli appalti di grande importanza, in seguito ad una preselezione.
3. Gli appalti mediante trattativa privata possono essere aggiudicati:
a) per le azioni di scarsa importanza, in casi di emergenza o per azioni di cooperazione tecnica di breve durata;
b) per gli aiuti d'urgenza;
c) per azioni affidate a singoli esperti;
d) per azioni complementari o necessarie per completarne altre già in fase di realizzazione;
e) allorché l'esecuzione dell'appalto sia riservata esclusivamente ai titolari di brevetti o licenze per l'utilizzazione, il trattamento o l'importazione di determinati articoli;
f) in seguito a gara infruttuosa.
4. Viene applicata la seguente procedura per le licitazioni private e per gli appalti mediante trattativa privata:
a) nel caso degli appalti di opere e forniture, lo Stato o gli Stati ACP interessati, d'accordo con il delegato, redigono un elenco ristretto degli eventuali offerenti se del caso in seguito ad una procedura di preselezione;
b) per gli appalti di servizi, l'elenco ristretto dei candidati viene redatto dagli Stati ACP, d'accordo con la Commissione, sulla base delle proposte dello Stato o degli Stati ACP interessati e delle proposte presentate dalla Commissione;
c) per gli appalti mediante trattativa privata, lo Stato ACP avvia liberamente le discussioni che gli sembrano utili con gli offerenti che figurano nell'elenco che lo Stato stesso ha redatto conformemente ai precedenti paragrafi, e aggiudica l'appalto all'offerente che ha scelto.
Appalti eseguiti in economia
Articolo 299
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 291A0817(01).4
1. Gli appalti sono eseguiti in economia da agenzie o servizi pubblici o semipubblici dello Stato o degli Stati ACP interessati qualora lo Stato ACP disponga all'interno dei propri servizi nazionali di personale di gestione qualificato per gli appalti a titolo degli aiuti d'urgenza, per gli appalti di servizi e per tutte le altre azioni il cui costo stimato sia inferiore a 5 milioni di ecu.
2. La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse che gli consentano di assumere il personale supplementare necessario, come ad esempio esperti dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP. La partecipazione della Comunità si limita a prendere a carico eventuali mezzi complementari e spese di esecuzione temporanee, circoscritte alle sole necessità dell'azione considerata.
Contratti per aiuti d'urgenza
Articolo 300
Le modalità di esecuzione degli appalti a titolo degli aiuti d'urgenza devono tener conto della situazione in questione. A tale scopo lo Stato ACP, per tutte le azioni relative agli aiuti d'urgenza, può autorizzare, d'accordo con il delegato:
a) la conclusione di appalti mediante trattativa privata;
b) l'esecuzione degli appalti in economia;
c) l'esecuzione tramite organismi specializzati;
d) l'attuazione diretta da parte della Commissione.
Procedura accelerata
Articolo 301
1. Allo scopo di garantire l'attuazione rapida ed efficace dei progetti e programmi, viene istituita una procedura accelerata per le gare d'appalto, salvo indicazione contraria dello Stato ACP interessato o della Commissione, con una proposta presentata allo Stato ACP interessato per accordo. Nella procedura accelerata per le gare d'appalto, i termini per il deposito delle offerte sono più brevi e la pubblicazione del bando di gara è limitata allo Stato ACP interessato e agli Stati ACP vicini, conformemente alla legislazione vigente nello Stato ACP interessato. Questa procedura accelerata viene applicata per:
a) gli appalti di opere il cui costo stimato è inferiore a 5 milioni di ecu;
b) gli aiuti d'urgenza, qualunque sia il loro importo.
2. Mediante deroga l'ordinatore nazionale può, con l'accordo del delegato, procurarsi forniture e/o servizi per un importo limitato negli Stati ACP interessati o ne gli Stati ACP vicini qualora queste forniture o servizi siano disponibili.
Articolo 302
Allo scopo di accelerare la procedura, gli Stati ACP possono chiedere alla Commissione di negoziare, stabilire e aggiudicare gli appalti di servizi a loro nome, direttamente o tramite la propria agenzia competente.
Preferenze
Articolo 303
Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto più possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all'esecuzione degli appalti finanziati dal Fondo allo scopo di consentire un'utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tale scopo:
a) nel caso degli appalti di opere di valore inferiore a 5 milioni di ecu, agli offerenti degli Stati ACP viene concessa, a condizione che almeno un quarto del capitale e dei quadri sia originario di uno o più Stati ACP, una preferenza pari al 10 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche;
b) nel caso degli appalti di forniture, indipendentemente dal loro importo, agli offerenti degli Stati ACP che propongono forniture per le quali almeno il 50 % del contratto è di origine ACP, viene concessa una preferenza del 15 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche;
c) nel caso degli appalti di servizi, la preferenza viene concessa, nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche, a esperti, istituzioni, uffici o società di consulenza degli Stati ACP in possesso della competenza richiesta;
d) qualora si preveda di ricorrere a subappaltatori, l'offerente scelto accorda la preferenza a persone fisiche, società e imprese degli Stati ACP in grado di eseguire l'appalto alle medesime condizioni;
e) lo Stato ACP può, nella gara d'appalto, proporre agli eventuali offerenti l'assistenza di società, esperti o consulenti degli Stati ACP, scelti di comune accordo. Questa cooperazione può assumere la forma di joint-venture, subappalto o anche di formazione del personale già assunto.
Selezione
Articolo 304
1. Lo Stato ACP aggiudica l'appalto:
a) all'offerente la cui offerta è stata ritenuta conforme al capitolato d'appalto;
b) nel caso di appalti di opere e forniture, all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa valutata soprattutto in base ai seguenti criteri:
i) l'importo dell'offerta, i costi di funzionamento e di manutenzione;
ii) le qualifiche e le garanzie offerte dall'offerente, le qualità tecniche dell'offerta, nonché la proposta di un servizio di assistenza nello Stato ACP;
iii) la natura dell'appalto, le condizioni e i termini di esecuzione, l'adattamento alle condizioni locali;
c) nel caso di appalti di servizi, all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa tenuto conto tra l'altro dell'importo dell'offerta, delle qualità tecniche di quest'ultima, dell'organizzazione e della metodologia proposte per la fornitura dei servizi, nonché della competenza, dell'indipendenza, della disponibilità del personale proposto.
2. Se due offerte sono giudicate equivalenti in base ai criteri sovraesposti, si accorda la preferenza:
a) all'offerta presentata da un cittadino di uno Stato ACP, o
b) se una siffatta offerta non esiste:
i) all'offerta che permette il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP, oppure
ii) all'offerta che propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP, oppure
iii) ad un consorzio di persone fisiche, di imprese o di società degli Stati ACP e della Comunità.
Regolamentazione generale
Articolo 305
L'aggiudicazione degli appalti finanziati dal Fondo è disciplinata dalla presente convenzione e dalla regolamentazione generale che viene adottata mediante decisione del Consiglio dei ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma della presente convenzione, previa raccomandazione del comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 325 della presente convenzione.
Condizioni generali
Articolo 306
L'esecuzione degli appalti di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo è disciplinata:
a) dalle condizioni generali applicabili agli appalti finanziati dal Fondo che sono adottate mediante decisione del Consiglio dei ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma della presente convenzione, previa raccomandazione del comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 325 della presente convenzione, oppure
b) in caso di progetti e programmi cofinanziati, di concessione di una deroga a terzi, di procedura accelerata o in altri casi appropriati, da tutte le altre condizioni generali accettate dallo Stato ACP interessato e dalla Comunità, ossia:
i) le condizioni generali stabilite dalla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato o le pratiche ammesse in questo Stato in materia di appalti internazionali;
ii) tutte le altre condizioni generali internazionali in materia di appalto.
Composizione delle controversie
Articolo 307
La composizione delle controversie tra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene:
a) conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato in caso di appalto nazionale, e
b) in caso di appalto transnazionale:
i) se le parti del contratto di appalto lo accettano, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato o alle loro prassi riconosciute sul piano internazionale, oppure
ii) mediante arbitrato, conformemente alle norme di procedura adottate con decisione del Consiglio dei ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma della presente convenzione, previa raccomandazione del comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 325 della presente convenzione.
Sezione 6
Regime fiscale e doganale
Articolo 308
Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito, o delle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali esse intrattengono relazioni. Per determinare il regime applicabile alla nazione più favorita, non si tiene conto dei regimi applicati dallo Stato ACP interessato ad altri Stati ACP o ad altri paesi in via di sviluppo.
Articolo 309
Fatto salvo l'articolo 308, viene applicato il seguente regime ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità:
a) i contratti di appalto non sono soggetti né alle tasse di bollo e di registro, né ai prelievi fiscali di effetto equivalente esistenti o da istituire nello Stato ACP beneficiario; tuttavia questi contratti di appalto sono registrati conformemente alle leggi vigenti negli Stati ACP e la registrazione può dar luogo alla riscossione di un diritto che corrisponde alla prestazione di servizi;
b) gli utili e/o i redditi risultanti dall'esecuzione degli appalti sono soggetti ad imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP interessato, purché le persone fisiche e giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato una sede permanente o purché la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi;
c) le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di importazione temporanea, quale definito dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature;
d) le attrezzature professionali necessarie all'esecuzione dei lavori previsti in un contratto di servizi sono ammesse contemporaneamente nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, conformemente alla loro legislazione nazionale, in esenzione da imposte e dazi di entrata, dazi doganali e altre tasse di effetto equivalente, purché tali imposte, dazi e tasse non costituiscano il compenso per una prestazione di servizi;
e) le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un appalto di forniture sono effettuate nello Stato ACP beneficiario in esenzione da dazi doganali, dazi di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente. L'appalto di forniture originarie dello Stato ACP interessato viene concluso per il prezzo franco fabbrica, maggiorato delle imposte eventualmente applicabili nello Stato ACP a queste forniture;
f) gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in genere, di tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione di un appalto di lavori sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario;
g) l'importazione di effetti e oggetti personali, ad uso personale e domestico, da parte di persone fisiche, diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un appalto di servizi, nonché da parte di membri della loro famiglia, avviene, conformemente alla legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario, in esenzione da dazi doganali, dazi di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente.
Articolo 310
Qualsiasi materia non contemplata dagli articoli 308 e 309 resta soggetta alla legislazione nazionale dello Stato interessato.
Capitolo 6
Agenti incaricati della gestione e dell'esecuzione
Sezione 1
Ordinatore principale
Articolo 311
1. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo, responsabile della gestione delle risorse del Fondo.
2. A questo titolo, l'ordinatore principale:
a) impegna, liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilità degli impegni e degli ordinativi;
b) controlla che le decisioni di finanziamento siano rispettate;
c) in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale prende le decisioni relative agli impegni e le misure finanziarie che si rivelano necessarie per garantire, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione delle azioni approvate;
d) approva il capitolato d'appalto prima che sia indetta la gara, fatti salvi i poteri esercitati dal delegato ai sensi dell'articolo 317;
e) provvede alla pubblicazione dei bandi di gara entro termini ragionevoli, in conformità dell'articolo 295;
f) approva la proposta di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvi i poteri esercitati dal delegato ai sensi dell'articolo 317.
3. Al termine di ogni esercizio, l'ordinatore principale comunica un bilancio particolareggiato del Fondo, che indica il saldo dei contributi versati al Fondo dagli Stati membri, i versamenti globali per ciascuna rubrica di finanziamento, compresi la cooperazione regionale, l'aiuto d'emergenza, lo Stabex, il Sysmin e l'adeguamento strutturale.
Sezione 2
Ordinatore nazionale
Articolo 312
1. Il governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. L'ordinatore nazionale è inoltre informato delle operazioni finanziate con le risorse gestite dalla Banca.
2. L'ordinatore nazionale può delegare una parte delle proprie funzioni; egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite.
Articolo 313
1. L'ordinatore nazionale:
a) è responsabile, in stretta collaborazione con il delegato, della preparazione, della presentazione e dell'istruzione dei progetti e programmi d'azione;
b) in stretta collaborazione con il delegato della Commissione, indice le gare d'appalto, riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte, firma i contratti d'appalto e le clausole aggiuntive ed approva le spese;
c) prima che siano indette le gare d'appalto sottopone il capitolato d'appalto al delegato, che lo approva entro i termini fissati dall'articolo 317;
d) conclude l'esame delle offerte entro il termine di validità delle offerte tenendo conto del termine richiesto per l'approvazione del contratto d'appalto;
e) trasmette i risultati dello spoglio delle offerte con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto al delegato, che dà la sua approvazione entro trenta giorni o entro i termini fissati dall'articolo 317;
f) liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento entro i limiti delle risorse che gli sono assegnate;
g) nel corso delle operazioni di esecuzione, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei progetti e programmi approvati.
2. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informare il delegato della Commissione, l'ordinatore nazionale decide:
a) adeguamenti di scarso rilievo e modifiche di natura tecnica purché non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti;
b) modifiche dei preventivi in corso di esecuzione;
c) storni da articolo ad articolo all'interno dei preventivi;
d) cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda progetti o programmi comportanti più unità, motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali;
e) applicazione o condono delle penalità per ritardo;
f) atti per lo svincolo delle cauzioni;
g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine;
h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, per i quali non ci sia una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP;
i) subappalti;
j) collaudi definitivi; il delegato deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, vidimare i verbali ed eventualmente assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo;
k) assunzione di consulenti ed altri esperti in materia di assistenza tecnica.
Articolo 314
Tutti i documenti e tutte le proposte presentati dall'ordinatore nazionale alla Commissione o al delegato, con richiesta di accordo o di approvazione, in conformità della presente convenzione, sono approvati o considerati tali entro i termini fissati dalla presente convenzione o, entro trenta giorni se la convenzione non prevede alcun termine.
Articolo 315
Al termine di ciascun esercizio del periodo di applicazione della convenzione l'ordinatore nazionale stila una relazione sulle azioni che rientrano nell'ambito del programma indicativo nazionale e dei programmi regionali attuati nello Stato ACP interessato. La relazione contiene tra l'altro:
a) la relazione di cui all'articolo 284 della presente convenzione relativa agli impegni, ai versamenti e al calendario di esecuzione del programma indicativo ed una relazione sull'andamento dei progetti e programmi;
b) gli impegni, i versamenti, il calendario di esecuzione e il rendiconto dell'andamento dei progetti e programmi regionali attuati nello Stato in questione;
c) in consultazione con il delegato della Commissione, la relazione di cui all'articolo 290 della presente convenzione concernente i programmi pluriennali;
d) una valutazione delle azioni nell'ambito della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo attuate nello Stato ACP, compresi i programmi regionali.
Copia della relazione viene trasmessa contemporaneamente al delegato e al segretariato generale degli ACP al più tardi novanta giorni dopo la fine dell'anno considerato.
Sezione 3
Il delegato
Articolo 316
1. La Commissione è rappresentata in ciascuno Stato ACP, o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta, da un delegato autorizzato dallo o dagli Stati ACP interessati.
2. Qualora un delegato sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinché il delegato sia rappresentato da un agente che risieda in ciascuno degli Stati in cui il delegato non è residente.
Articolo 317
Il delegato riceve le istruzioni e i poteri necessari per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione dei progetti e programmi ed il sostegno necessario a tal fine. A tale scopo, ed in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale, il delegato:
a) a richiesta dello Stato ACP interessato, partecipa e offre un'assistenza per preparare i progetti i programmi e per negoziare i contratti di assistenza tecnica;
b) partecipa all'istruzione dei progetti e programmi, alla preparazione dei capitolati d'appalto, alla ricerca dei mezzi atti a semplificare l'istruzione dei progetti e programmi e le procedure di attuazione;
c) prepara le proposte di finanziamento;
d) in caso di procedura accelerata, di contratto a trattativa privata e di contratto per aiuto d'urgenza, approva, prima che l'ordinatore nazionale indica la gara, il capitolato d'appalto entro un termine di trenta giorni a decorrere dal suo invio da parte dell'ordinatore nazionale;
e) in tutti i casi che non sono contemplati dalla lettera d) , trasmette il capitolato d'appalto all'ordinatore principale con richiesta di approvazione entro trenta giorni a decorrere dal suo invio al delegato da parte dell'ordinatore nazionale;
f) assiste allo spoglio delle offerte e riceve copia delle stesse nonché dei risultati del loro esame;
g) approva, nel termine di trenta giorni, la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto sottopostagli dall'ordinatore nazionale:
i) per tutti gli appalti a trattativa privata,
ii) per tutti gli appalti di servizi,
iii) per tutti gli appalti relativi agli aiuti d'urgenza, e
iv) per tutti gli appalti con procedura accelerata, gli appalti di opere di valore inferiore a 5 milioni di ecu e i contratti per forniture di valore inferiore a 1 milione di ecu;
h) approva, nel termine di trenta giorni, la proposta dell'aggiudicazione del contratto d'appalto non contemplata dalla lettera g) , sottopostagli dall'ordinatore nazionale, quando sono soddisfatte le condizioni seguenti: l'offerta prescelta è la più bassa tra le offerte conformi alle condizioni richieste nel capitolato d'appalto, è conforme ai criteri di selezione ivi fissati e non supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto;
i) quando non sono soddisfatte le condizioni previste alla lettera h) trasmette all'ordinatore principale la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto. L'ordinatore principale delibera entro sessanta giorni dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto tale proposta. Quando l'importo dell'offerta prescelta supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto l'ordinatore principale, previa approvazione del contratto, prende i necessari impegni finanziari;
j) approva i contratti e i preventivi in caso di esecuzione in economia, le clausole aggiuntive e le autorizzazioni di pagamento accordate dall'ordinatore nazionale;
k) si accerta che i progetti e programmi finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione siano eseguiti correttamente dal punto di vista finanziario e tecnico;
l) coopera con le autorità nazionali dello Stato ACP in cui rappresenta la Commissione valutando le azioni;
m) intrattiene contatti stretti e continui con l'ordinatore nazionale per analizzare e risolvere i problemi specifici incontrati nell'attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo;
n) in particolare, verifica ad intervalli regolari che le azioni progrediscano al ritmo fissato nelle previsioni di calendario figuranti nella decisione di finanziamento;
o) comunica allo Stato ACP ogni informazione o documento utile concernente le procedure di attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, in particolare per quanto riguarda i criteri di istruzione e valutazione delle offerte;
p) informa regolarmente le autorità nazionali sulle attività comunitarie che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP.
Articolo 318
Al termine di ciascun esercizio del periodo di applicazione della convenzione, il delegato redige una relazione sull'attuazione del programma indicativo nazionale e dei programmi regionali, segnatamente per quanto attiene alle azioni del Fondo gestite dalla Commissione. La relazione contiene tra l'altro:
a) l'importo del programma indicativo, gli impegni, i versamenti e il calendario di attuazione del programma indicativo e dei programmi regionali;
b) una relazione sull'andamento dei progetti e programmi;
c) una valutazione delle azioni del Fondo nello Stato ACP e dei programmi regionali.
Copia della relazione viene sottoposta contemporaneamente agli Stati ACP interessati e alla Comunità.
Sezione 4
Pagamenti - Delegati ai pagamenti
Articolo 319
1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in ecu, presso un istituto finanziario nazionale, pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Questo istituto svolge le funzioni di delegato nazionale ai pagamenti.
2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Comunità nella moneta di uno degli Stati membri o in ecu, in base ad una stima dei futuri bisogni di tesoreria, con sufficiente anticipo per evitare l'obbligo di un prefinanziamento da parte degli Stati ACP e ritardi di pagamento.
3. I servizi resi dal delegato nazionale ai pagamenti non sono retribuiti e i fondi depositati sono infruttiferi.
4. Per i pagamenti in ecu, negli Stati membri vengono aperti presso istituti finanziari conti espressi in ecu a nome della Commissione. Gli istituti esplicano le funzioni di delegati ai pagamenti in Europa. I pagamenti su detti conti possono essere eseguiti secondo le istruzioni della Commissione o del delegato operante a suo nome per le spese autorizzate dall'ordinatore nazionale o dall'ordinatore principale, previa autorizzazione dell'ordinatore nazionale.
5. Nei limiti dei fondi disponibili nei conti, i delegati ai pagamenti eseguono i pagamenti autorizzati dall'ordinatore nazionale o eventualmente dall'ordinatore principale, previa verifica dell'esattezza e della regolarità dei documenti giustificativi nonché della validità della quietanza liberatoria.
6. Le procedure, l'emissione degli ordinativi di pagamento per la liquidazione e il pagamento delle spese devono essere espletate al massimo entro novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. L'ordinatore nazionale emette l'ordinativo di pagamento e lo notifica al delegato quarantacinque giorni prima della scadenza al più tardi.
7. I risarcimenti richiesti per i ritardi di pagamento sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessato/i e della Commissione, sulle sue risorse proprie, ognuno per la parte di ritardo di cui è responsabile, in conformità del paragrafo 8.
8. I delegati al pagamento, l'ordinatore nazionale, il delegato e i servizi responsabili della Commissione rimangono finanziariamente responsabili fino all'approvazione finale da parte della Commissione delle operazioni che sono stati incaricati di eseguire.
Sezione 5
Controllo e valutazione
Articolo 320
Il controllo e la valutazione hanno lo scopo di valutare in modo indipendente le azioni in materia di sviluppo (preparazione e attuazione ed azioni susseguenti) per migliorare l'efficacia di tali azioni già avviate o future. Questi lavori sono realizzati congiuntamente dagli Stati ACP e dalla Comunità.
Articolo 321
1. Più specificamente, i lavori saranno volti:
a) ad effettuare un controllo ed una valutazione congiunti, regolari e indipendenti delle azioni e delle attività nell'ambito del Fondo;
b) ad organizzare il controllo e la valutazione congiunti delle azioni in atto e di quelle concluse, e a raffrontare i risultati ottenuti con gli obiettivi fissati. La gestione, il funzionamento e il mantenimento degli effetti conseguiti dovrebbero essere riveduti sistematicamente;
c) a riferire al Consiglio dei ministri ACP-CEE i risultati dei lavori di valutazione e ad utilizzare questa esperienza per la progettazione e l'esecuzione delle azioni future;
d) a provvedere ad ottenere dagli Stati ACP osservazioni su tutte le relazioni di controllo e di valutazione e garantire in tutti i casi che gli esperti degli Stati ACP partecipino sempre direttamente ai lavori di controllo e valutazione e alla preparazione delle relazioni;
e) provvedere affinché gli Stati ACP e la Comunità programmino regolarmente i lavori di valutazione;
f) ad elaborare la sintesi dei risultati del controllo e della valutazione per settore, per strumento, per tema, per paese e per regione. A tale scopo:
i) le relazioni sui risultati del controllo e della valutazione vengono preparate e pubblicate ad intervalli convenuti;
ii) viene approntata una relazione annuale sui risultati dell'esecuzione delle operazioni;
g) a garantire la riutilizzazione operativa dei risultati del controllo e della valutazione nella politica e nelle pratiche relative allo sviluppo, creando efficaci meccanismi atti a consentire tale riutilizzazione, organizzando seminari e laboratori e pubblicando e divulgando concise informazioni sulle scoperte, le conclusioni e le raccomandazioni più importanti; ad utilizzare questa esperienza, attraverso un processo di discussione e di controllo con il personale responsabile delle azioni e degli orientamenti, per l'ideazione e l'esecuzione delle azioni future e per contribuire a riorientarle;
h) ad individuare e divulgare gli insegnamenti che possono contribuire a migliorare l'ideazione e l'attuazione delle azioni future;
i) a raccogliere e sfruttare le pertinenti informazioni disponibili insieme con le organizzazioni nazionali e internazionali di cooperazione per lo sviluppo.
2. I lavori verteranno segnatamente:
a) sui settori di sviluppo;
b) sugli strumenti e sui temi in materia di sviluppo;
c) sulle revisioni a livello nazionale e regionale;
d) sulle operazioni di sviluppo individuali.
Articolo 322
Per accertarsi della sua utilità pratica rispetto agli obiettivi della convenzione e migliorare gli scambi di informazione, la Commissione:
a) intrattiene strette relazioni con le unità di controllo e valutazione negli Stati ACP e nella Comunità, nonché con gli ordinatori nazionali, con le delegazioni della Commissione e con gli altri servizi interessati delle amministrazioni nazionali e delle organizzazioni regionali degli Stati ACP;
b) aiuta gli Stati ACP a dispiegare o a rafforzare le loro capacità in materia di controllo e valutazione mediante consulenze o corsi sulle tecniche il controllo e valutazione.
Articolo 323
Il comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo garantisce il carattere congiunto delle azioni di controllo e di valutazione in conformità della dichiarazione congiunta figurante nell'allegato LV.
Sezione 6
Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo
Articolo 324
Il Consiglio dei ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e i problemi generali e specifici derivanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresì sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.
Articolo 325
A tal fine è istituito in sede di Consiglio dei ministri un comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, denominato in appresso «comitato ACP-CEE». Detto comitato ha l'incarico di:
a) raccogliere le informazioni sulle procedure esistenti per l'attuazione della cooperazione in materia di sviluppo ed apportare tutti i necessari chiarimenti al riguardo;
b) esaminare in base ad esempi concreti, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, qualsiasi problema generale o specifico derivante dall'attuazione di questa cooperazione;
c) esaminare i problemi relativi ai calendari d'impegno e di pagamento, nonché all'attuazione dei progetti e programmi per eliminare eventuali difficoltà e blocchi constatati;
d) accertarsi che gli obiettivi ed i principi della cooperazione in materia di sviluppo siano realizzati;
e) aiutare a definire le linee direttrici generali della cooperazione in materia di sviluppo;
f) redigere o adattare i capitolati generali d'oneri che disciplinano l'assegnazione e l'esecuzione degli appalti, in conformità delle disposizioni della convenzione;
g) esaminare i lavori di controllo e valutazione e formulare proposte per garantire un'efficace esecuzione dei lavori di controllo e di valutazione e vagliare le proposte concernenti i futuri lavori di controllo e di valutazione;
h) esaminare le misure adottate per garantire un buon rapporto tra costo ed efficacia dei programmi di cooperazione tecnica ed in particolare quelle destinate ad incoraggiare e a sviluppare le capacità nazionali e/o regionali delle risorse umane degli Stati ACP;
i) esaminare le misure adottate per garantire migliori condizioni ed un migliore contesto per l'attribuzione degli appalti alle imprese ACP;
j) esaminare il modo in cui sono stati utilizzati gli strumenti della convenzione per contribuire ad alleviare gli oneri finanziari che gravano sugli Stati ACP a causa del loro indebitamento;
k) esaminare gli strumenti di carattere economico, tecnico, giuridico e istituzionale attuati nell'ambito della convenzione per conseguire gli obiettivi in materia di promozione degli investimenti privati allo scopo di individuare gli ostacoli che si frappongono attualmente allo sviluppo degli Stati ACP e di determinare le azioni indispensabili per eliminare tali ostacoli;
l) esaminare le misure atte a favorire e ad accrescere un più stabile flusso di capitali privati ed a promuovere:
i) il finanziamento congiunto degli investimenti produttivi in associazione con il settore privato;
ii) l'accesso degli Stati ACP interessati ai mercati finanziari internazionali;
iii) la creazione, l'attività e l'efficienza dei mercati finanziari nazionali;
m) esaminare i problemi relativi alla promozione e alla tutela degli investimenti negli Stati ACP e negli Stati membri della Comunità che incidono sulla cooperazione allo sviluppo;
n) riferire al Consiglio sui problemi che ha esaminato e sottoporgli ogni suggerimento atto a migliorare od accelerare l'attuazione della cooperazione allo sviluppo;
o) elaborare e sottoporre al Consiglio i risultati della valutazione dei progetti e programmi di azioni;
p) assicurare la coerenza e l'attuazione delle linee direttrici e delle risoluzioni adottate dal Consiglio per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo;
q) eseguire gli altri compiti affidatigli dal Consiglio.
Articolo 326
1. Il comitato ACP-CEE che si riunisce trimestralmente, è composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità designati dal Consiglio dei ministri, o dei loro mandatari. Esso si riunisce a livello ministeriale ogniqualvolta una parte lo richieda, ed almeno una volta all'anno. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del comitato ACP-CEE.
2. Il Consiglio dei ministri adotta il regolamento interno del comitato ACP-CEE, in particolare le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalità secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della presidenza.
3. Il comitato ACP-CEE può convocare riunioni di esperti per studiare le cause delle eventuali difficoltà o degli eventuali blocchi che ostacolano l'efficace attuazione della cooperazione allo sviluppo. Detti esperti sottoporranno al comitato raccomandazioni sui mezzi atti ad eliminare tali difficoltà o blocchi.
4. Allorché un problema specifico incontrato nell'attuazione della cooperazione allo sviluppo viene sottoposto al comitato ACP-CEE, quest'ultimo lo esamina nei sessanta giorni successivi per risolverlo in maniera adeguata.
5. a) Il comitato ACP-CEE esamina regolarmente i progressi compiuti nell'attuazione della cooperazione regionale. Studia in particolare i problemi e le questioni di politica generale che gli vengono sottoposti dagli Stati ACP o dalla Comunità e formula opportune proposte.
b) L'attuazione delle disposizioni relative allo sviluppo dei servizi viene esaminata e seguita dal comitato ACP-CEE.
6. Il comitato ACP-CEE esamina l'attuazione delle misure specifiche a favore degli Stati ACP meno svilup pati, senza sbocco sul mare e insulari, in particolare quelle che sono considerate auspicabili per rendere tali Stati più attrattivi per gli investitori privati.
Articolo 327
1. Per facilitare il lavoro del comitato ACP-CEE:
a) gli Stati ACP e i loro organismi regionali beneficiari, in collaborazione con il segretariato degli ACP da un lato, e la Commissione, in collaborazione con la Banca, dall'altro, sottopongono al comitato relazioni annuali sulla gestione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo;
b) in conformità della dichiarazione congiunta figurante nell'allegato LV viene presentata al comitato una relazione annuale sulle azioni/attività di controllo e di valutazione;
c) la Commissione elabora, in collaborazione con la Banca, relazioni regolari per informare il comitato dei risultati del lavoro di coordinamento nel settore degli investimenti e del sostegno al settore privato;
d) la Commissione elabora relazioni e realizza studi per informare il comitato:
- sui flussi degli investimenti tra la Comunità e gli Stati ACP; sugli ostacoli economici, giuridici e istituzionali che si frappongono agli investimenti; sulle misure atte ad agevolare i trasferimenti dei capitali privati, i cofinanziamenti, l'accesso degli Stati ACP ai mercati finanziari internazionali e il funzionamento dei mercati finanziari nazionali;
-sulle attività dei sistemi nazionali e internazionali di garanzia degli investimenti;
-sugli accordi per la promozione e la tutela degli investimenti conclusi tra gli Stati membri e gli Stati ACP.
2. Il comitato ACP-CEE esamina le relazioni sulla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo della Comunità, nonché le relazioni sul controllo, sulla valutazione, sugli investimenti che gli vengono presentate a norma del paragrafo 1. Il Comitato:
a) redige una relazione annuale sull'andamento dei propri lavori; la relazione è esaminata dal Consiglio dei ministri nella riunione annuale dedicata alla definizione delle linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo; e
b) sottopone al Consiglio dei ministri tutte le osservazioni, informazioni o proposte relative all'attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e ai problemi generali posti da detta cooperazione;
c) formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei ministri, in merito alle misure che devono essere adottate per conseguire gli obiettivi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio.
3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 2 il Consiglio dei ministri definisce le linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e adotta risoluzioni o formula orientamenti in merito alle misure che la Comunità e gli Stati ACP devono prendere affinché siano conseguiti gli obiettivi di tale cooperazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP MENO SVILUPPATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI
Articolo 328
Particolare attenzione è prestata agli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, secondo le esigenze e i problemi specifici di ciascuno di questi tre gruppi di paesi, affinché essi possano trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dalla convenzione e in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.
A prescindere dalle misure e disposizioni specifiche da prevedere per ciascun gruppo nei vari capitoli della convenzione, è rivolta un'attenzione particolare, per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari:
- all'intensificazione della cooperazione regionale;
-alle infrastrutture dei trasporti e delle telecomunicazioni;
-allo sfuttamento efficace delle risorse marine e alla commercializzazione di tali prodotti, nonché, per i paesi senza sbocco sul mare, alla pesca continentale;
-in materia di adeguamento strutturale, al livello dello sviluppo di questi paesi, e nella fase di esecuzione, alla dimensione sociale dell'adeguamento;
-all'attuazione di strategie alimentari e di programmi integrati di sviluppo.
Capitolo 1
Stati ACP meno sviluppati
Articolo 329
Un particolare trattamento è riservato agli Stati ACP meno sviluppati per aiutarli a risolvere le gravi difficoltà economiche e sociali che ostacolano il loro sviluppo in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.
Articolo 330
1. Ai sensi della presente convenzione sono considerati Stati ACP meno sviluppati:
>SPAZIO PER TABELLA>
2. L'elenco degli Stati ACP meno sviluppati può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri:
- qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca alla presente convenzione;
-qualora la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati, oppure in modo da non giustificare più tale inclusione.
Articolo 331
Le disposizioni in applicazione dell'articolo 329 a favore degli Stati ACP meno sviluppati si trovano negli articoli seguenti:
1) Obiettivi
- Articoli 8 e 26
2) Cooperazione agricola, sicurezza alimentare e sviluppo rurale
-Articolo 52
3) Centro tecnico per lo sviluppo agricolo e rurale
-Articolo 53, paragrafo 3
4) Sviluppo della pesca
-Articolo 62
5) Cooperazione industriale
-Articolo 97, paragrafi 1 e 2
6) Sviluppo dei servizi
-Articolo 116
7) Sviluppo del commercio
-Articolo 136, paragrafo 5
8) Cooperazione regionale
-Articolo 165
9) Misure di salvaguardia - cooperazione commerciale
-Articolo 180
10) Stabex
-Articolo 189, paragrafo 3
-Articolo 196, paragrafo 2
-Articolo 197, paragrafi 3 e 4
11) Sysmin
-Articolo 215, paragrafo 1
12) Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo
-Articolo 220, lettera o)
13) Finanziamento delle spese ricorrenti
-Articolo 227, paragrafo 2
14) Ripartizione dei mezzi di finanziamento
-Articolo 238
15) Adeguamento strutturale
-Articolo 246, paragrafo 3
16) Microprogetti
-Articolo 252, paragrafo 4
17) Istruzione dei progetti
-Articolo 287, paragrafo 3
18) Attuazione delle misure specifiche
-Articolo 324
-Articolo 326, paragrafo 6
19) Protocollo sulle norme di origine
-Articolo 30, paragrafo 2
-Articolo 31, paragrafo 5.
Capitolo 2
Stati ACP senza sbocco sul mare
Articolo 332
Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.
Articolo 333
1. Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono:
>SPAZIO PER TABELLA>
2. L'elenco degli Stati ACP senza sbocco sul mare può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca alla presente convenzione.
Articolo 334
Le disposizioni in applicazione dell'articolo 332 a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare si trovano negli articoli seguenti:
1) Obiettivi
- Articolo 8
2) Cooperazione agricola, sicurezza alimentare e sviluppo rurale
-Articolo 52
3) Sviluppo della pesca
-Articolo 62
4) Cooperazione industriale
-Articolo 97, paragrafo 1
5) Sviluppo dei servizi
-Articolo 116
6) Sviluppo del commercio
-Articolo 136, paragrafo 5
7) Cooperazione regionale
-Articolo 159, lettera g)
-Articolo 165
8) Misure di salvaguardia - cooperazione commerciale
-Articolo 180
9) Stabex
-Articolo 196, paragrafo 2
-Articolo 197, paragrafo 4
10) Sysmin
-Articolo 215, paragrafo 1
11) Ripartizione dei mezzi di finanziamento
-Articolo 238
12) Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo
-Articolo 220, lettera o)
13) Attuazione delle misure specifiche
-Articolo 324
-Articolo 326, paragrafo 6.
Capitolo 3
Stati ACP insulari
Articolo 335
Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentir loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.
Articolo 336
1. Gli Stati ACP insulari sono:
>SPAZIO PER TABELLA>
2. L'elenco degli Stati ACP insulari può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca alla presente convenzione.
Articolo 337
Le disposizioni in applicazione dell'articolo 335 a favore degli Stati ACP insulari si trovano negli articoli seguenti:
1) Obiettivi
- Articolo 8
2) Cooperazione agricola, sicurezza alimentare e sviluppo rurale
-Articolo 52
3) Sviluppo della pesca
-Articolo 62
4) Cooperazione industriale
-Articolo 97, paragrafo 1
5) Sviluppo dei servizi
-Articolo 116
6) Sviluppo del commercio
-Articolo 136, paragrafo 5
7) Cooperazione regionale
-Articolo 165
8) Misure di salvaguardia - cooperazione commerciale
-Articolo 180
9) Stabex
-Articolo 196, paragrafo 2
-Articolo 197, paragrafo 4
10) Sysmin
-Articolo 215, paragrafo 1
11) Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo
-Articolo 220, lettera o)
12) Ripartizione dei mezzi di finanziamento
-Articolo 238
13) Attuazione delle misure specifiche
-Articolo 324
-Articolo 326, paragrafo 6
14) Protocollo sulle norme di origine
-Articolo 31, paragrafo 5.
QUARTA PARTE
FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI
Capitolo 1 Consiglio dei ministri
Articolo 338
Il Consiglio dei ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.
Articolo 339
1. Il Consiglio dei ministri può deliberare validamente soltanto se è presente la metà dei membri del Consiglio delle Comunità europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP.
2. Ogni membro del Consiglio dei ministri può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro assente.
3. Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno. In questo si prevede la possibilità che, in ogni sessione, il Consiglio esamini in modo approfondito i grandi temi della cooperazione, eventualmente preparati secondo le disposizioni dell'articolo 342, paragrafo 6.
Articolo 340
La presidenza del Consiglio dei ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato ACP.
Articolo 341
1. Il Consiglio dei ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del presidente.
2. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.
3. I copresidenti, assistiti da consiglieri, possono procedere a regolari consultazioni e scambi di opinioni tra le sessioni del Consiglio dei ministri.
Articolo 342
1. Il Consiglio dei ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.
A tal fine, su iniziativa di una parte, il Consiglio esamina e può prendere in considerazione qualsiasi risoluzione o raccomandazione adottata al riguardo dall'Assemblea paritetica.
2. Nei casi previsti dalla presente convenzione, le decisioni prese dal Consiglio dei ministri sono obbligatorie per le parti contraenti, che prendono i necessari provvedimenti per la loro esecuzione.
3. Il Consiglio dei ministri può inoltre formulare risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e pareri che ritenga necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissi ed assicurare un'applicazione soddisfacente della presente convenzione.
4. Il Consiglio dei ministri pubblica una relazione annuale ed ogni altra informazione che ritenga utile.
5. La Comunità o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente convenzione.
6. Il Consiglio dei ministri può creare comitati, gruppi o gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritenga necessari ed in particolare preparare, se del caso, le sue discussioni su settori o problemi specifici della cooperazione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 346, paragrafo 2.
Articolo 343
In applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera h) e degli articoli 20-22 riguardanti la cooperazione decentralizzata, il Consiglio dei ministri predispone contatti tra organismi analoghi della Comunità e degli Stati ACP (poteri pubblici decentralizzati e organismi non ufficiali) , allo scopo di esaminare concretamente le possibili modalità e condizioni di pianificazione delle loro iniziative, allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo degli Stati ACP. La partecipazione alle riunioni è assicurata in funzione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e della concreta capacità degli organismi sopracitati di contribuire agli obiettivi di sviluppo in questi settori.
Questi meccanismi di contatto favoriscono l'accesso delle parti interessate alle informazioni relative alle politiche di sviluppo svolte dagli Stati ACP e alle azioni di coopera zione ACP-CEE, nonché una migliore informazione e concertazione reciproca sulle possibilità di azioni decentralizzate di cooperazione.
Articolo 344
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 342, paragrafo 6, il Consiglio dei ministri può, durante le sue sessioni, incaricare i gruppi ministeriali ristretti, costituiti su base paritetica, di preparere le discussioni e conclusioni su punti precisi dell'ordine del giorno.
Articolo 345
Il Consiglio dei ministri può delegare una parte delle sue competenze al Comitato degli ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 338.
Capitolo 2
Comitato degli ambasciatori
Articolo 346
1. Il Comitato degli ambasciatori riferisce al Consiglio dei ministri sulle attività svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresì al Consiglio dei ministri le proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri che ritenga necessari od opportuni.
2. Il Comitato degli ambasciatori controlla i lavori di tutti i comitati e di tutti gli altri organi o gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente convenzione o in applicazione della medesima, a livello non ministeriale, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei ministri.
3. Per svolgere le sue funzioni, il Comitato degli ambasciatori si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
Articolo 347
1. La presidenza del Comitato degli ambasciatori è esercitata a turno dal rappresentante permanente di uno Stato membro designato dalla Comunità e dal capo della missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP.
2. Ogni membro del Comitato degli ambasciatori può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro assente.
3. Il Comitato degli ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che è sottoposto per approvazione al Consiglio dei ministri.
Capitolo 3
Disposizioni comuni al Consiglio dei ministri e al Comitato degli ambasciatori
Articolo 348
Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei ministri e del Comitato degli ambasciatori quando al loro ordine del giorno siano iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.
Articolo 349
I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei ministri e del Comitato degli ambasciatori o di altri organi misti sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei ministri.
Capitolo 4
Assemblea paritetica
Articolo 350
L'Assemblea paritetica esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 342, paragrafo 4.
Essa può adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate.
Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, essa può presentare al Consiglio dei ministri tutte le conclusioni e raccomandazioni che ritenga utili, specie nell'esame della relazione annuale del Consiglio dei ministri.
Articolo 351
1. L'Assemblea paritetica designa il proprio ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento.
2. Essa si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria, alternativamente nella Comunità e in uno Stato ACP.
3. Essa può creare gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare lavori preparatori specifici da essa stabiliti.
4. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'Assemblea paritetica sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
Capitolo 5
Altre disposizioni
Articolo 352
1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, sono deferite al Consiglio dei ministri.
2. Tra le sessioni del Consiglio dei ministri, tali controversie sono deferite, per composizione, al Comitato degli ambasciatori.
3. Il Comitato degli ambasciatori, se non riesce a dirimere la controversia adisce il Consiglio dei ministri nella sua prossima sessione perché dirima la controversia.
4. Il Consiglio dei ministri, qualora non riesca a dirimere la controversia nel corso di tale sessione, può, a richiesta di una parte contraente, avviare un procedimento di buoni uffici il cui esito è comunicato al Consiglio in una relazione nella sessione successiva.
5. a) In mancanza di composizione della controversia, il Consiglio dei ministri, a richiesta di una parte contraente interessata, avvia una procedura di arbitrato. Due arbitri sono designati, entro un termine di trenta giorni, dalle parti della controversia quali sono definite nel paragrafo 1; ciascuna delle parti designa un arbitro. Questi due arbitri nominano a loro volta entro un termine di due mesi un terzo arbitro. In mancanza di designazione di quest'ultimo entro il termine previsto, questo arbitro viene designato dai copresidenti del Consiglio dei ministri, tra personalità che offrono ogni garanzia di indipendenza.
b) Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza generalmente entro un termine di cinque mesi.
c) Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
Articolo 353
Le parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente convenzione, fanno il possibile per giungere ad una interpretazione comune allorché sorgano tra la Comunità e gli Stati ACP divergenze di interpretazione dei testi nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. A questo scopo, tali problemi formano oggetto di un esame congiunto per essere risolti in seno alle istituzioni ACP-CEE.
Articolo 354
Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal protocollo n. 2.
Articolo 355
I privilegi e le immunità concessi a titolo della presente convenzione sono definiti nel protocollo n. 3.
QUINTA PARTE
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 356
I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi fra uno o più Stati membri della Comunità e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente convenzione.
Articolo 357
Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti d'oltremare in esse enunciate, la presente convenzione si applica, da una parte, ai territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni precisate in detto trattato e, dall'altra, ai territori degli Stati ACP.
Articolo 358
1. Quando uno Stato terzo desidera aderire alla Comunità, quest'ultima, non appena ha deciso di avviare negoziati per tale adesione, ne informa gli Stati ACP.
2. Le parti contraenti convengono inoltre:
a) di stabilire, durante lo svolgimento dei negoziati di adesione, contatti regolari nel corso dei quali:
- la Comunità fornisce agli Stati ACP ogni informazione utile sull'evoluzione dei negoziati,
-gli Stati ACP indicano alla Comunità le loro preoccupazioni e posizioni affinché quest'ultima possa prenderle nella massima considerazione;
b) di esaminare senza indugio, dopo la conclusione dei negoziati di adesione, gli effetti dell'adesione sulla presente convenzione e di avviare negoziati per stabilire un protocollo di adesione ed adottare eventualmente le misure di adattamento e/o di transizione che possano rivelarsi necessarie e che saranno allegate a detto protocollo quale parte integrante dello stesso.
3. Fatte salve eventuali intese transitorie che potrebbero essere concluse, le parti contraenti riconoscono che le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP e un nuovo Stato membro della Comunità fintantoché non sia entrato in vigore il protocollo di adesione alla presente convenzione previsto al paragrafo 2, lettera b) .
Articolo 359
1. a) Per quanto riguarda la Comunità, la presente convenzione è validamente conclusa conformemente alle disposizioni dei trattati CEE e CECA e notificata alle parti.
b) Essa è ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda gli Stati membri, presso il segretariato degli Stati ACP. I segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunità.
Articolo 360
1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dell'atto di notifica della conclusione della presente convenzione da parte della Comunità.
2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 359 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, può procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta data e può proseguire tali procedure soltanto durante i dodici mesi successivi a questa stessa data, a meno che, prima della scadenza di tale termine, detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei ministri l'intenzione di espletare le procedure di cui sopra al più tardi entro sei mesi da tale termine e purché proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica.
3. Per gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui all'articolo 359 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, la presente convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure.
4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validità di qualsiasi misura di applicazione della presente convenzione presa tra la data d'entrata in vigore della medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 359, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei ministri.
5. Il regolamento interno delle istituzioni congiunte stabilite dalla presente convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che, alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 359. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente convenzione diventi applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non può più procedere alla ratifica della presente convenzione.
Articolo 361
1. Il Consiglio dei ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunità.
2. Il Consiglio dei ministri viene altresì informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato ad una qualunque associazione economica composta di Stati ACP.
Articolo 362
1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione di un paese o territorio di cui alla parte quarta del trattato, divenuto indipendente, è portata a conoscenza del Consiglio dei ministri.
2. In caso di approvazione del Consiglio dei ministri, detto paese aderisce alla presente convenzione depositando uno strumento di adesione presso il segretariato del Consiglio delle Comunità europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al segretariato degli Stati ACP, informandone gli Stati firmatari.
3. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'adesione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ed alla stabilizzazione dei proventi da esportazione.
Articolo 363
1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei ministri. Lo Stato interessato può aderire alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunità.
2. Detto Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP.
3. L'accordo concluso con detto Stato può tuttavia indicare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.
4. L'adesione non può tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, alla stabilizzazione dei proventi da esportazione ed alla cooperazione industriale.
Articolo 364
Se la Namibia, dal momento in cui diventerà indipendente, chiederà di aderire alla convenzione e tale richiesta perverrà dopo l'avvio del processo effettivo di ratifica della convenzione ma prima della sua entrata in vigore, il Consiglio dei ministri delibererà in merito e prenderà una decisione riguardo all'adesione di questo Stato. Nella stessa occasione esso adotterà altresì ogni decisione opportuna riguardante il suddetto Stato nelle materie oggetto dei titoli I e IV della terza parte della convenzione e degli allegati dell'atto finale relativi a queste parti della convenzione, comprese le carni bovine.
Se la decisione sarà positiva, la Namibia verrà unita agli Stati firmatari della convenzione, in particolare per quanto attiene alla ratifica ed all'entrata in vigore della stessa.
Articolo 365
A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri conferiti al Consiglio dei ministri dalla terza convenzione ACP-CEE sono esercitati, se necessario e in osservanza delle disposizioni pertinenti di detta convenzione, dal Consiglio dei ministri istituito dalla presente convenzione.
Articolo 366
1. La presente convenzione è conclusa per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° marzo 1990.
2. Al più tardi dodici mesi prima della scadenza del primo periodo di cinque anni, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, notificano all'altra parte le disposizioni della presente convenzione di cui chiedono la revisione ai fini di un'eventuale modifica della convenzione stessa. A prescindere da detta scadenza, qualora una parte chieda la revisione di qualsiasi disposizione della convenzione, l'altra parte dispone di un periodo di due mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.
Dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale in corso, le parti contraenti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni oggetto della notifica.
Le disposizioni degli articoli 359 e 360 concernenti la conclusione, la ratifica e l'entrata in vigore della convenzione, si applicano anche alle modifiche in tal modo apportate a quest'ultima.
Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie per quanto riguarda le disposizioni modificate, fino alla loro entrata in vigore.
3. Diciotto mesi prima della fine del periodo complessivo della convenzione le parti contraenti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito i rapporti tra la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.
Il Consiglio dei ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.
Articolo 367
La presente convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità con un preavviso di sei mesi.
Articolo 368
I protocolli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante.
Articolo 369
La presente convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositata negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee e presso il segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óýìâáóç.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.
Hecho en Lomé, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.
Udfærdiget i Lomé, den femtende december nitten hundrede og niogfirs.
Geschehen zu Lome am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.
¸ãéíå óôç ËïìÝ, óôéò äåêáðÝíôå Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá åííÝá.
Done at Lomé on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.
Fait à Lomé, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Fatto a Lomé, addì quindici dicembre millenovecentottantanove.
Gedaan te Lomé, de vijftiende december negentienhonderd negenentachtig.
Feito em Lomé, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.
Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Ãéá ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

Por su Majestad el Rey de España

Pour le président de la République française

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Pelo Presidente da República Portuguesa

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias

Pour le président de la république populaire d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For Her Majesty the Queen of Belize

Pour le président de la république populaire du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le président du front populaire, chef de l'État,
chef du gouvernement du Burkina Faso

Pour le président de la république du Burundi

Pour le président de la république du Cameroun

For the President of the Republic of Cabo Verde

Pour le président de la République centrafricaine

Pour le président de la république fédérale islamique des Comores

Pour le président de la république populaire du Congo

Pour le président de la république de Côte-d'Ivoire

Pour le président de la république de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

Pour le président de la République dominicaine

For the President of the People's Democratic Republic of Ethiopia

For the President of the Republic of Fiji

Pour le président de la République gabonaise

For the President of the Republic of the Gambia

For the Head of State and Chairman of the Provisional National Defence Council of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le président de la république de Guinée

Pour le président du conseil d'État de la Guinée-Bissau

Pour le président de la république de Guinée équatoriale

For the President of the Cooperative Republic of Guyana

Pour le président de la république d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le président de la république démocratique de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le président de la république du Mali

Pour le président du comité militaire de salut national,
chef d'État de la république islamique de Mauritanie

Pour Sa Majesté la reine de l'Île Maurice

For the President of the People's Republic of Mozambique

Pour le président du conseil militaire suprême,
chef de l'État du Niger

For the Head of the Federal Government of Nigeria

For Her Majesty the Queen of Papua New Guinea

Pour le président de la République rwandaise

For Her Majesty the Queen of St Christopher and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of Western Samoa

For the President of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe

Pour le président de la république du Sénégal

Pour le président de la république des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of Solomon Islands

For the President of the Somali Democratic Republic

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le président de la république du Tchad

Pour le président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

Pour le président de la république du Zaïre

For the President of the Republic of Zambia

For the President of the Republic of Zimbabwe

PROTOCOLLO FINANZIARIO
Articolo 1
1. Ai fini precisati nella terza parte, titolo III della convenzione relativa alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° marzo 1990, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è pari a 12 000 milioni di ecu.
Questo importo comprende:
a) 10 800 milioni di ecu provenienti dal Fondo, così ripartiti:
i) ai fini precisati negli articoli 220, 221 e 224: 7 995 milioni di ecu in forma di sovvenzioni, di cui 1 150 milioni di ecu per il sostegno dell'adeguamento strutturale che possono essere completati, ai sensi dell'articolo 281, paragrafo 2, lettera e) , nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo a lungo termine;
ii) ai fini precisati negli articoli 220, 221 e 224: 825 milioni di ecu in forma di capitali di rischio;
iii) ai fini precisati negli articoli da 186 a 212: 1 500 milioni di ecu in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione;
iv) ai fini precisati negli articoli da 214 a 219: 480 milioni di ecu in forma di sovvenzioni a titolo del Sysmin;
b) ai fini precisati negli articoli 220, 221 e 224: fino a 1 200 milioni di ecu in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie conformemente alle condizioni previste dal suo statuto. Questi prestiti sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 235 relativo agli abbuoni di interesse. 2. La Banca gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie, compresi gli abbuoni di interesse, nonché i capitali di rischio. Tutti gli altri mezzi di finanziamento a titolo della convenzione sono gestiti dalla Commissione.
Articolo 2
Per il finanziamento dell'aiuto di cui agli articoli 254 e 255:
a) nell'ambito dell'importo di cui all'articolo 1, lettera a) , i) viene costituita una dotazione speciale di 350 milioni di ecu, di cui 250 milioni di ecu destinati agli aiuti contemplati all'articolo 254 e 100 milioni di ecu destinati agli aiuti contemplati all'articolo 255;
b) in caso di esaurimento della dotazione speciale prevista in uno degli articoli summenzionati prima della scadenza del protocollo finanziario, si possono effettuare trasferimenti a partire dagli stanziamenti previsti nell'altro articolo;
c) alla scadenza del protocollo finanziario gli stanziamenti non impegnati per gli aiuti d'urgenza e gli aiuti ai rifugiati, rimpatriati e sfollati sono riversati nella massa del fondo per finanziare altre azioni nel settore della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, salvo decisione contraria del Consiglio dei ministri;
d) in caso di esaurimento della dotazione speciale prima della scadenza del protocollo finanziario, gli Stati ACP e la Comunità adottano, nel quadro delle competenti istituzioni congiunte, opportune misure per porre rimedio alle situazioni contemplate agli articoli 254 e 255.
Articolo 3
1. Sul totale dei mezzi finanziari disponibili a titolo dell'articolo 1, un importo di 1 250 milioni di ecu è riservato al finanziamento di progetti e programmi regionali degli Stati ACP.
2. Nell'ambito delle risorse assegnate a titolo del presente articolo, la Comunità contribuisce:
i) al finanziamento del bilancio del Centro per lo sviluppo industriale mediante una dotazione distinta pari ad un importo massimo di 60 milioni di ecu,
ii) alla realizzazione degli obiettivi di cui all'allegato LXVIII, con un importo che non potrà superare i 3 milioni di ecu,
iii) al finanziamento di programmi regionali di sviluppo del commercio di cui all'articolo 138, con un importo indicativo di 70 milioni di ecu.
Articolo 4
Un nuovo protocollo finanziario è concluso per il secondo quinquennio coperto dalla presente convenzione.
PROTOCOLLO N. 1
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
TITOLO I
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 1
Criteri d'origine
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione in materia di cooperazione commerciale, sono considerati prodotti originari degli Stati ACP i prodotti interamente ottenuti o sufficientemente trasformati in tali Stati.
Articolo 2
Prodotti interamente ottenuti
1. Sono considerati come interamente ottenuti negli Stati ACP, nella Comunità o nei paesi e territori d'oltremare definiti nell'allegato III, in appresso denominati PTOM:
a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari o oceani;
b) i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti;
c) gli animali vivi che vi sono nati e allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate;
f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-officina esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f) ;
h) gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate;
j) le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i) . 2. L'espressione «loro navi» di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto alle navi:
- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro, in uno Stato ACP o in un PTOM;
-che battono bandiera di uno Stato membro, di uno Stato ACP o di un PTOM;
-che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati parti della convenzione o di un PTOM o ad una società la cui sede principale sia in uno di detti Stati o PTOM, ed i cui amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati parti della convenzione o di un PTOM e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, appartenga almeno per il 50 % a Stati parti della convenzione, a collettività pubbliche o a cittadini di detti Stati o di un PTOM;
-il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50 % di cittadini degli Stati parti della convenzione o di un PTOM. 3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, laddove uno Stato ACP offra alla Comunità la possibilità di negoziare un accordo di pesca e la Comunità non accetti tale offerta, lo Stato ACP interessato può noleggiare o prendere in locazione navi di paesi terzi per intraprendere attività di pesca nella sua zona economica esclusiva e chiedere che dette navi siano trattate come «sue navi» ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
La Comunità riconosce le navi noleggiate o prese in locazione dallo Stato ACP come «sue navi» a condizione che:
- la Comunità non si sia avvalsa della possibilità di negoziare un accordo di pesca con lo Stato ACP interessato;
-l'equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50 % di cittadini degli Stati parti della convenzione o di un PTOM;
-il contratto di nolo o di locazione sia stato accettato dalla Commissione in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato ACP di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento alla parte ACP della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante. 4. Le espressioni «Stati ACP», «Comunità» e «paesi e territori» comprendono anche le acque territoriali.
Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali vengono trasformati o lavorati i prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio degli Stati ACP, della Comunità o dei paesi e territori cui appartengono, purché rispondano alle condizioni enunciate nel paragrafo 2.
Articolo 3
Prodotti sufficientemente trasformati
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Nel presente protocollo, con i termini «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il «sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» qui di seguito denominato «sistema armonizzato».
Con il termine «classificato» si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce.
2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della norma di cui al paragrafo 1.
a) Quando nell'elenco di cui all'allegato II si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni deve corrispondere al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei materiali dei paesi terzi importati nella Comunità, negli Stati ACP o nei PTOM.
b) Nell'elenco di cui all'allegato II per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora esso non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.
Qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del precedente comma.
c) Nell'elenco di cui all'allegato II per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.
d) Per «valore in dogana» si intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. 3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate come insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce:
a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe) ;
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci) , lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;
ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc., e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
e) i) la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando uno o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un PTOM;
ii) la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o più componenti soddisfino le condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un PTOM, ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito;
f) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo;
g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f) ;
h) la macellazione degli animali.
Articolo 4
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto sia originario degli Stati ACP, della Comunità, o di un PTOM, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti, nonché i materiali o prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci, siano o meno originari di paesi terzi.
Articolo 5
Tolleranza in valore
In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella fabbricazione di un determinato prodotto possono essere utilizzati materiali non originari a condizione che il loro valore complessivo non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale e fatte salve le condizioni definite nell'allegato I, nota 4.4.
Articolo 6
Cumulo
1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio.
2. Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o nei PTOM costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni negli Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti negli Stati ACP.
3. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei PTOM sono considerate come effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano a qualsiasi lavorazione o trasformazione effettuata negli Stati ACP, ivi comprese le operazioni elencate nell'articolo 3, paragrafo 3.
Articolo 7
Attribuzione dell'origine
I prodotti originari costituiti da materiali interamente ottenuti o sufficientemente trasformati in due o più Stati ACP sono considerati prodotti originari dello Stato ACP in cui sono stati sottoposti all'ultima lavorazione o trasformazione, purché tale lavorazione o trasformazione sia andata oltre le operazioni insufficienti elencate nell'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) , b) , c) e d) o una combinazione di esse.
Articolo 8
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio e un veicolo e che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e sono compresi nel relativo prezzo o non sono fatturati a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.
Articolo 9
Assortimenti
Gli assortimenti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo complesso purché il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 10
Trasporto diretto
1. Il regime preferenziale previsto dalle disposizioni della convenzione in materia di cooperazione commerciale si applica soltanto ai prodotti o materiali che sono trasportati tra il territorio degli Stati ACP, della Comunità o dei PTOM senza attraversare altri territori. Tuttavia il trasporto delle merci che costituiscono una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli degli Stati ACP, della Comunità o dei PTOM, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purché le merci stesse siano rimaste sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi abbiano subito operazioni diverse da quelle di scarico o di ricarico o da qualsiasi altra operazione diretta a conservarle nel loro stato.
2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita con la presentazione alle competenti autorità doganali:
a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese beneficiario di esportazione, che ha accompagnato le merci durante l'attraversamento del paese di transito; o
b) di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:
- un'esatta descrizione delle merci;
-la data dello scarico o ricarico delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate;
-la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci; o
c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.
Articolo 11
Continuità territoriale
Le condizioni enunciate nel presente titolo concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario vanno rispettate senza interruzione nella Comunità, negli Stati ACP o nei PTOM.
Se merci originarie esportate dalla Comunità, dagli Stati ACP o dai PTOM verso un altro paese vi ritornano, esse sono considerate come non originarie a meno che si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
- le merci reintrodotte sono le stesse che furono esportate, e
-esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie a conservarle tali e quali, durante la loro permanenza in detto paese o nel corso dell'esportazione.
TITOLO II
PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 12
Certificato di circolazione delle merci EUR. 1
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 291A0817(01).5
1. La prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente protocollo è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, il cui modello si trova nell'allegato IV del presente protocollo.
2. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo per l'applicazione della presente convenzione.
3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. La domanda è fatta su un formulario il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo e che viene compilato conformemente al protocollo stesso.
Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR. 1 devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.
4. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
5. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per i prodotti da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
6. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se le merci possono essere considerate «prodotti originari» ai sensi del presente protocollo.
7. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, le autorità doganali hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.
8. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 1 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla designazione delle merci sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte non riempita deve essere annullata a tratti di penna.
9. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci deve essere indicata nella parte del certificato riservata alla dogana.
10. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 13
Rilascio a posteriori del certificato EUR. 1
1. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sulla domanda l'esportatore deve:
- indicare il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui il certificato si riferisce;
-attestare che non è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 al momento dell'esportazione di detti prodotti, e precisarne i motivi.
3. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.
I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: «EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DÉLIVRÉ À POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI».
Articolo 14
Rilascio di un duplicato del certificato EUR. 1
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso.
Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: «DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA».
Articolo 15
Certificati sostitutivi
Uno o più certificati di circolazione delle merci EUR. 1 possono essere sostituiti in qualsiasi momento da uno o più altri certificati EUR. 1, purché la sostituzione venga effettuata all'ufficio doganale nel quale si trovano le merci.
Articolo 16
Validità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di dieci mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato ACP d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui i prodotti sono presentati.
2. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione dopo lo scadere del termine di presentazione previsto al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
3. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di detto termine.
Articolo 17
Procedura di transito
Quando i prodotti entrano in uno Stato ACP o in un PTOM diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di dieci mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati:
- la dicitura «transito»;
-il nome del paese di transito;
-il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 25;
-la data di tali attestazioni.
Articolo 18
Esposizioni
1. I prodotti spediti da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese che non sia uno Stato ACP, uno Stato membro o un PTOM, e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della convenzione purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciuti originari di uno Stato ACP e purché sia fornita alle autorità doganali dello Stato d'importazione la prova che:
a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario nella Comunità;
c) i prodotti sono stati spediti nella Comunità durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.
2. Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta un'ulteriore prova documentale sulla natura dei prodotti e sulle condizioni in cui essi sono stati esposti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti restano sotto controllo della dogana.
Articolo 19
Presentazione dei certificati
Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in detto Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della convenzione.
Articolo 20
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, che rientri nei capitoli 84 o 85 del sistema armonizzato, è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle competenti autorità, esso è considerato come un singolo articolo, ed un certificato di circolazione delle merci può essere presentato per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 21
Formulario EUR. 2
1. In degora all'articolo 12, per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali) , purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 2 820 ecu, la prova del carattere originario a norma del presente protocollo è fornita dal formulario EUR. 2, il cui modello si trova all'allegato V del presente protocollo, che deve essere compilato dall'esportatore.
2. Sino al 30 aprile 1991, l'ecu da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunità è il controvalore in quella moneta nazionale dell'ecu in vigore alla data del 1° ottobre 1988. Per ciascun biennio successivo esso sarà il controvalore, in quella moneta nazionale, dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio.
3. Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in ecu di cui al presente articolo, nonché all'articolo 22, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunità all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla Comunità al comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non comportare una diminuzione dei valori limite espressi nella moneta nazionale di uno Stato membro.
4. Se il prodotto è fatturato nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dallo Stato interessato.
5. Viene redatto un formulario EUR. 2 per ciascuna spedizione postale. Nel caso di spedizione per pacco postale, l'esportatore compila e firma il formulario e quindi lo unisce alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni sotto forma di lettere, l'esportatore inserisce il formulario all'interno del plico.
6. Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.
Articolo 22
Esenzioni dalla prova d'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o che sono contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
Inoltre, il valore globale dei prodotti non deve superare 200 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 565 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 23
Procedura d'informazione ai fini del cumulo
1. Quando, ai fini del rilasci di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 6, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP in cui si chiede il rilascio di detto certificato per prodotti nella cui fabbricazione sono entrati materiali provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM, prende in considerazione le dichiarazioni che, conformemente al modello di cui all'allegato VI A o B, l'esportatore dello Stato o PTOM di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti materiali o su un suo allegato.
2. Per ciascuna spedizione di materiali il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolletta di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata per consentirne l'individuazione.
3. Le dichiarazioni dei fornitori relative ai materiali che hanno acquisito carattere originario a titolo preferenziale sono presentate nella forma prescritta nell'allegato VI A.
4. Le dichiarazioni dei fornitori relative ai materiali che hanno costituito oggetto di lavorazioni o trasformazioni negli Stati ACP, nei PTOM o nella Comunità senza aver acquisito carattere originario a titolo preferenziale sono presentate nella forma prescritta nell'allegato VI B.
5. Le dichiarazioni dei fornitori possono essere redatte su un formulario prestampato.
6. Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire determinate condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
7. Le dichiarazioni dei fornitori e le schede di informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo ai sensi degli articoli 20 e 21 del protocollo n. 1 della terza convenzione ACP-CEE restano valide.
Articolo 24
Discordanze
L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1, sul formulario EUR. 2 o sulla dichiarazione del fornitore di cui all'articolo 23 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del documento se è debitamente accertato che il certificato di circolazione delle merci EUR. 1, il formulario EUR. 2 o la dichiarazione del fornitore corrisponde alle merci presentate.
TITOLO III
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 25
Trasmissione dei timbri
Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi dei servizi doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 nonché dei formulari EUR. 2.
A decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione i certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e i formulari EUR. 2 sono accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale.
La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.
I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e i formulari EUR. 2 presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione prima di tale data sono accettati conformemente alla legislazione comunitaria.
Articolo 26
Controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e dei formulari EUR. 2
1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e dei formulari EUR. 2 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sulla esattezza delle informazioni riguardanti la reale origine delle merci in questione.
2. Ai fini di una corretta applicazione del presente protocollo, gli Stati membri, i PTOM e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti in oggetto e delle dichiarazioni degli esportatori riportate sui formulari EUR. 2, nonché e dell'autenticità e dell' esattezza delle schede d'informazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri e nei PTOM interessati.
3. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle disposizioni della convenzione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.
4. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato EUR. 1 oppure il formulario EUR. 2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EUR. 1 oppure al formulario EUR. 2 i documenti commerciali utili o copia degli stessi e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario.
5. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorità doganali dello Stato d'importazione entro il termine massimo di sei mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile ai prodotti realmente esportati, e se questi possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.
6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indicazioni di possibili violazioni delle disposizioni del presente protocollo, di propria iniziativa o a richiesta della Comunità lo Stato ACP effettua le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di dichiarare e prevenire siffatte violazioni; lo Stato ACP interessato può invitare a tal fine la Comunità a partecipare a dette inchieste.
Qualora della procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indicazioni di possibili violazioni delle disposizioni del presente protocollo, i prodotti possono essere ammessi come prodotti originari ai sensi del protocollo n. 1 soltanto dopo l'espletamento delle procedure di cooperazione amministrativa previste nel presente protocollo eventualmente messe in atto, compresa in particolare la procedura di verifica.
7. Le contestazioni che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione, o che creino un problema d'interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 30.
8. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato.
Articolo 27
Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori può essere effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'allegato VII del presente protocollo. Oppure, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di produrre una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta.
Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno due anni.
3. I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali del paese d'importazione. Essi devono indicare con certezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno esatta.
4. A fini di controllo i fornitori conservano per un periodo non inferiore a due anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento atto a comprovare il reale status dei materiali.
5. Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile allo scopo di accertare l'esattezza di tale dichiarazione.
6. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e i formulari EUR. 2 rilasciati o redatti in base ad una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.
7. In caso di contestazioni relative alle dichiarazioni dei fornitori o alle schede di informazione si applica la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 7.
Articolo 28
Sanzioni
Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, oppure compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente informazioni inesatte.
Articolo 29
Zone franche
Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci oggetto di una transazione in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o ad una dichiarazione del fornitore le quali, durante il trasporto, sostino in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate a conservarle inalterate.
Articolo 30
Comitato di cooperazione doganale
1. È istituito un comitato di cooperazione doganale in seguito denominato «comitato», incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
2. Il comitato esamina periodicamente le incidenze dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati ACP e in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al Consiglio dei ministri i provvedimenti del caso.
3. Alle condizioni precisate all'articolo 31, il comitato prende le decisioni in materia di deroghe al presente protocollo.
4. Il comitato si riunisce periodicamente, specialmente per preparare le decisioni del Consiglio dei ministri nell'ambito dell'articolo 34.
5. Il comitato è composto di esperti degli Stati membri e di funzionari della Commissione responsabili dei problemi doganali, da un lato, e di esperti rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP responsabili dei problemi doganali, dall'altro. Il comitato può, se necessario, ricorrere ad esperti appropriati.
Articolo 31
Deroghe
1. Il comitato può adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.
Prima che gli Stati ACP adiscano il comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati informano la Comunità in merito alla loro richiesta di deroga, sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2.
La Comunità accoglie tutte le richieste degli Stati ACP debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possano arrecare gravi pregiudizi ad un'industria comunitaria già stabilita.
2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato di cooperazione doganale, lo Stato ACP richiedente fornisce a corredo della sua richiesta, mediante il formulario che figura nell'allegato IX del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:
- designazione del prodotto finito,
-natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi,
-natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati ACP, della Comunità o dei PTOM, o ivi trasformati,
-processo di fabbricazione,
-valore aggiunto,
-personale impiegato nell'impresa interessata,
-volume delle esportazioni previste nella Comunità,
-altre possibilità d'approvvigionamento in materie prime,
-giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti d'approvvigionamento,
-altre osservazioni.
Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda eventuali proroghe.
Il comitato può modificare il formulario.
3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:
a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP interessati;
b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di attività;
c) dei casi specifici nei quali si può chiaramente dimostrare che importanti investimenti in un'industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive.
4. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme in materia di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema.
5. Inoltre, le richieste di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato o insulare saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:
a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere;
b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP interessato e delle sue difficoltà. 6. Nell'esame delle richieste caso per caso si tiene conto, in misura del tutto particolare, della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi materiali originari di paesi in via di sviluppo vicini, di paesi meno sviluppati o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati ACP mantengono relazioni particolari, purché possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa.
7. Salvi restando i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato o negli Stati ACP interessati è pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia cagione di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno Stato o più Stati membri della medesima.
8. Le deroghe relative alle conserve di tonno sono concesse automaticamente entro i limiti di un contingente annuo di 1 500 tonnellate nel periodo compreso fra l'entrata in vigore della convenzione e il 31 dicembre 1992 e di 2 500 tonnellate all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1993.
Le richieste di deroga sono inoltrate dagli Stati ACP, tenendo conto del suddetto contingente, al comitato di cooperazione doganale, che autorizza le deroghe mediante decisione. Al di là di tale contingente si applica la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 7.
9. Il comitato prende tutte le disposizioni necessarie affinché una decisione intervenga al più presto, comunque non oltre sessanta giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CEE del comitato. Se entro detto termine la Comunità non comunica agli Stati ACP la sua posizione in merito alla richiesta, quest'ultima si considera accettata. In mancanza di decisione del comitato, il Comitato degli ambasciatori delibera entro un mese dal momento in cui è adito.
10. a) Le deroghe hanno validità per un periodo che è stabilito dal comitato e che sarà di norma di cinque anni.
b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACP interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.
In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 9. Sono prese tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.
c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b) il comitato può procedere ad un riesame delle condizioni di applicazione della deroga ove appaia un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo d'applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza. TITOLO IV
ISOLE CANARIE, CEUTA E MELILLA
Articolo 32
Condizioni particolari
1. Il termine «Comunità» utilizzato nel presente protocollo non comprende le isole Canarie, Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari della Comunità» non comprende i prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati ACP.
3. Quando prodotti interamente ottenuti nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla, nei PTOM o nella Comunità costituiscono oggetto di lavorazione o di trasformazioni negli Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti negli Stati ACP.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla, nei PTOM o nella Comunità sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) , b) , c) e d) .
6. Le isole Canarie e Ceuta e Melilla sono considerate un territorio unico.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 33
Prodotti petroliferi
I prodotti riportati nell'allegato VIII sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.
Articolo 34
Revisione delle norme d'origine
Conformemente al disposto dell'articolo 176 della convenzione, il Consiglio dei ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.
Il Consiglio dei ministri tiene conto di vari elementi, fra cui l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine.
Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.
Articolo 35
Richieste di deroghe
Le parti contraenti convengono di esaminare dopo la firma della convenzione, nella competente sede istituzionale, qualsiasi richiesta di deroga al presente protocollo, per consentire l'entrata in vigore delle deroghe alla stessa data dell'entrata in vigore della convenzione.
Articolo 36
Allegati
Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Articolo 37
Esecuzione del protocollo
La Comunità e gli Stati ACP prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.
ALLEGATO I
NOTE
Introduzione
Queste note si applicano, se del caso, a tutti i prodotti fabbricati con materiali non originari, anche se non soggetti a condizioni particolari specificate nell'elenco dell'allegato II, ma soggetti invece semplicemente alla regola di cambiamento della voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Nota 1:
1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce od il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Se in taluni casi la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna 2.
1.2.Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo in questione o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
1.3.Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.
Nota 2:
2.1.Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio od operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.
2.2.Per «materiale» s'intende qualsiasi ingrediente, elemento, materia prima materiale, componente, parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
2.3.Per «prodotto» s'intende il prodotto ottenuto anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.
2.4.Per «merci» si intendono sia i «materiali» che i «prodotti».
Nota 3:
3.1.Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Se una voce o parte di voce citata nell'elenco è soggetta alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella colonna 3.
3.2.La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
3.3.Quando una regola prevede che materiali di qualsiasi voce possano essere utilizzati, è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce . . .» significa che possono essere utilizzati solo materiali classificati nella stessa voce del prodotto con una designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2.
3.4.Se un prodotto che è stato fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione in base alla regola del cambiamento di voce oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco viene utilizzato come materiali nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.
Ad esempio (1) : Un motore della voce 8407 è fabbricato in un paese determinato, con abbozzi fucinati di acciai legati della voce 7224. La regola applicabile ai motori della voce 8407 prevede che il valore dei materiali non originari che possono essere utilizzati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Se la fucinatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, l'abbozzo ottenuto ha già conseguito il carattere di prodotto originario conformemente alla regola prevista nell'elenco per i prodotti della voce 7224. Pertanto esso può essere considerato originario nel calcolo del valore dei materiali non originari che possono essere utilizzati nella fabbricazione del motore della voce 8407, a prescindere dal fatto che l'abbozzo sia stato ottenuto o meno nello stesso impianto industriale del motore. Perciò il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si calcola il valore dei materiali non originari utilizzati.
3.5.Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono osservate, il prodotto finito non è originario se l'operazione eseguita è insufficiente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.
3.6.L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle norme di origine, è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Nel caso di assortimento di articoli classificati in base alla regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità da prendere in considerazione è quella di ciascuno degli articoli degli assortimenti delle voci 6308, 8206 e 9605.
Ne consegue pertanto che:
- quando un prodotto composto da un gruppo o da un complesso di articoli è classificato, scondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
-quando una partita consiste di vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le norme di origine ogni prodotto va considerato singolarmente;
-quando, conformemente alla regola generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto contenuto ai fini della classificazione, detto imballaggio è in tal modo considerato anche per la determinazione dell'origine.
Nota 4:
4.1.La regola che figura nell'elenco rappresenta il livello minimo di lavorazione o trasformazione richiesta per cui l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
4.2.Quando una regola che figura nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
Ad esempio (2) : La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati contemporaneamente, bensì che si può usare un materiale o l'altro oppure entrambi.
Pertanto, se una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.
Ad esempio (3) : La regola applicabile alle macchine da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto «zig-zag» siano prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.
4.3.Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.
Ad esempio (4) : La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce evidentemente l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Ad esempio (5) : Nel caso di un articolo fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che tale tipo di articolo possa unicamente essere ottenuto a partire da filati non originari, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti» anche se, normalmente, i tessuti non tessuti non possono essere ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibre.
4.4.Se una regola dell'elenco indica due o più percentuali per il valore massimo di materiali non originari di cui è ammesso l'uso, tali percentuali non sono cumulabili. Il valore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le percentuali specifiche in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Questa nota si applica anche alla tolleranza di valore di cui all'articolo 5.
Nota 5:
5.1.Nell'elenco, con i termini «fibre naturali» s'intendono tutte le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente la filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, i termini «fibre naturali» comprendono le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.
5.2.I termini «fibre naturali» comprendono crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché lana, peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, cotone delle voci da 5201 a 5203 e altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
5.3.Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
5.4.Nell'elenco, con i termini «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre sintetiche o artificiali in fiocco delle voci da 5501 a 5507.
Nota 6:
6.1.Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che formano oggetto nell'elenco di un rinvio alla presente nota introduttiva, le condizioni esposte nella colonna 3 dell'elenco non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato nella loro fabbricazione che globalmente rappresenti 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4) .
6.2.Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
- seta,
- lana,
- peli grossolani,
- peli fini,
- crini,
- cotone,
- materiali per la fabbricazione della carta e carta,
- lino,
- canapa,
- iuta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco.
Ad esempio (6) : Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono l'impiego di sostanze chimiche non originarie) possono essere usate fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del filato.
Ad esempio (7) : Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò possono essere utilizzati fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del tessuto filati sintetici che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono l'impiego di fibre in fiocco non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o filati di lana che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono l'impiego di fibre naturali) o una combinazione di questi due tipi di filati.
Ad esempio (8) : Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è considerata come un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.
Ad esempio (9) : Se la stessa superficie tessile «tufted» è stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 allora, ovviamente, sono stati utilizzati due diversi materiali tessili e la superficie tessile «tufted» è quindi un «prodotto misto».
Ad esempio (10) : Un tappeto «tufted» fabbricato a partire da filati artificiali e filati di cotone e con dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili. I materiali non originari utilizzati in uno stadio di lavorazione successivo a quello previsto dalla regola possono essere utilizzati a condizione che il loro peso globale non ecceda il 10 % del peso del tappeto. Perciò i filati artificiali e il dorso di iuta possono essere importati in questo stadio di lavorazione a condizione che il limite di peso sia rispettato.
6.3.Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti» questa tolleranza viene portata al 20 % per tali filati.
6.4.Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un nastro consistente in un'anima di lamina di alluminio, oppure un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % per tale nastro.
Nota 7:
7.1.Nel caso dei prodotti tessili confezionati corredati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota introduttiva, le guarnizioni e gli accessori tessili che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per i prodotti confezionati in questione possono essere usati, purché il loro peso non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili incorporati.
Le guarnizioni e gli accessori tessili interessati sono quelli classificati nei capitoli da 50 a 63. Le stoffe da fodera o da controfodera non sono considerate guarnizioni né accessori.
7.2.Le guarnizioni, gli accessori e gli altri prodotti utilizzati che contengano materiali tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3, anche se non rientrano nella sfera della nota 4.3.
7.3.Conformemente alla nota 4.3, le guarnizioni, gli accessori o altri prodotti non originari che non contengano materiali tessili possono in ogni caso essere utilizzati liberamente qualora essi non possano essere ottenuti a partire dai materiali elencati nella colonna 3 dell'elenco.
Ad esempio (11) : Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.
7.4.Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.
ALLEGATO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO OTTENUTO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO III
Ai sensi del presente protocollo per «paesi e territori» si intendono i paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità economica europea, elencati in appresso:
(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione) .
1. Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
- Groenlandia
2.Territori d'oltremare della Repubblica francese:
- Nuova Caledonia e dipendenze
- Polinesia francese
- Terre australi ed antartiche francesi
- Isole Wallis e Futuna
3.Collettività territoriali della Repubblica francese:
- Mayotte
- Saint-Pierre e Miquelon
4.Paesi d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi:
- Aruba
- Antille olandesi:
- Bonaire
- Curação
- Saba
- Saint Eustatius
- Saint Martin
5.Paesi e territori d'oltremare del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord:
- Anguilla
- Isole Cayman
- Isole Falkland
- Isole Sandwich australi e dipendenze
- Montserrat
- Pitcairn
- Sant'Elena e dipendenze
- Territorio britannico dell'Antartide
- Territorio britannico dell'Oceano indiano
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini britanniche
ALLEGATO IV
FORMULARIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene compilato sul formulario il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue nelle quali è redatta la presente convenzione. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2.Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 60 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
3.Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
4.I formulari il cui modello figura nell'allegato 4 della decisione n. 1/89 del Consiglio dei ministri ACP-CEE possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 31 dicembre 1992 al più tardi.
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
>SPAZIO PER TABELLA>
NOTE
1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3.Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
>SPAZIO PER TABELLA>
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
lo sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,
DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;
PRECISOle circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:
PRESENTOi seguenti documenti giustificativi (12) :
M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDOil rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO V
FORMULARIO EUR. 2
1. Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nel presente allegato, è compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue nelle quali è redatta la presente convenzione ed in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2.Il formulario EUR. 2 è costituito da un unico foglio del formato di mm 210 × 148. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 60 g/m².
3.Gli Stati d'esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario debbono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve figurare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
4.I formulari il cui modello figura nell'allegato 5 della decisione n. 1/89 del Consiglio dei ministri ACP-CEE possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 31 dicembre 1992 al più tardi.
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2
1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2.L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.
3.Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4.L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO VI A
DICHIARAZIONE PER PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO NELL'AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE
Io sottocritto dichiaro che le merci descritte in questa fattura (13)
sono state prodotte in (14)
e sono conformi alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra la Comunità europea e gli Stati ACP.
Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.
(15)
(16) (17) Nota:
Il testo all'interno del riquadro, opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.
ALLEGATO VI B
DICHIARAZIONE PER PRODOTTI CHE NON HANNO CARATTERE ORIGINARIO NELL'AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE
>SPAZIO PER TABELLA>
Nota:
Il testo all'interno del riquadro, opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.
ALLEGATO VII
SCHEDA DI INFORMAZIONE
1. Occorre utilizzare il formulario di scheda di informazione il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatta la presente convenzione in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede di informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, esse devono essere scritte con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.
2.La scheda di informazione deve essere di formato A4 (mm 210 × 297) ; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contente pasta meccanica, del peso minimo di 60 g/m².
3.Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa dei formulari o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.
COMUNITÀ EUROPEE
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
NOTE DELLA PAGINA 1
ALLEGATO VIII
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO
>SPAZIO PER TABELLA>
NOTE
1. Se le caselle previste nel formulario non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso occorre indicare «cfr. allegato» nella corrispondente casella.
2.Se possibile occorre unire al formulario campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali impiegati.
3.Per ogni prodotto oggetto della richiesta deve essere compilato un formulario.
Caselle 3, 4, 5, 7: Per «paese terzo» si intende qualsiasi paese non compreso negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM.
Casella 12:Se materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni nella Comunità o nei PTOM senza conseguire l'origine, prima che vengano sottoposti ad una nuova trasformazione nello Stato ACP che chiede la deroga occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuato nella Comunità o nei PTOM.
Casella 13:Le date da indicare sono quella di inizio e di fine del periodo nel quale i certificati EUR. 1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.
Casella 18:Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo del valore aggiunto per unità di prodotto.
Casella 19:Se esistono fonti alternative di approvvigionamento in materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.
Casella 20:Indicare gli investimenti o la diversificazione delle fonti d'approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.
PROTOCOLLO N. 2
relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte
LE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate alla convenzione:
Articolo 1
Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazione.
Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o da uno degli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.
Articolo 2
La Comunità e gli Stati ACP assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro rispettivi partecipanti alle riunioni dell'Assemblea paritetica.
Alle stesse condizioni, essi assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste riunioni, nonché delle spese postali e di telecomunicazioni.
Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.
Articolo 3
Gli arbitri designati a norma dell'articolo 352 della convenzione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei ministri.
Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per metà dalla Comunità e per metà dagli Stati ACP.
Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunità.
Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.
PROTOCOLLO N. 3
sui privilegi e sulle immunità
LE PARTI CONTRAENTI,
sollecite di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunità, l'applicazione soddisfacente della convenzione nonché la preparazione dei lavori effettuati nell'ambito della convenzione e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione;
considerando che è pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunità di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della convenzione, nonché il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965;
considerando altresì che è opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP ed al suo personale;
considerando che l'accordo di Georgetown del 6 giugno 1975 ha istituito il Gruppo degli Stati ACP, un Consiglio dei ministri ACP e un Comitato degli ambasciatori; che il funzionamento degli organi del gruppo degli Stati ACP deve essere gestito dal segretariato degli Stati ACP;
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate alla convenzione:
CAPITOLO 1
Persone che partecipano ai lavori relativi alla convenzione
Articolo 1
I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunità europee nonché i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni della convenzione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi all'applicazione della convenzione, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, immunità e agevolazioni d'uso.
Il primo comma si applica altresì ai membri dell'Assemblea paritetica prevista dalla convenzione, agli arbitri che possono essere designati in virtù della convenzione, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, al personale di quest'ultima, al personale del Centro per lo sviluppo industriale e al personale del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale.
CAPITOLO 2
Beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP
Articolo 2
I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.
Salvo nella misura necessaria alle inchieste relative ad un incidente causato da un autoveicolo appartenente al suddetto Consiglio o circolante per conto di quest'ultimo o in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei ministri istituito dalla convenzione.
Articolo 3
Gli archivi del Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili.
Articolo 4
Il Consiglio dei ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
Ove il Consiglio dei ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospite prende, ogniqualvolta ciò sia possibile, le opportune disposizioni per la dispensa dal pagamento o il rimborso di dette imposte o tasse.
Nessuna esenzione è concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.
Articolo 5
Il Consiglio dei ministri ACP è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati all'uso ufficiale; gli oggetti così importati non possono essere venduti né ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che ciò avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese.
CAPITOLO 3
Comunicazioni ufficiali
Articolo 6
Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunità, le istituzioni congiunte della convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati parti alla convenzione del trattamento accordato alle organizzazioni internazionali.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità, delle istituzioni congiunte della convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.
CAPITOLO 4
Personale del segretariato degli Stati ACP
Articolo 7
1. Il segretario o i segretari e il segretario o i segretari aggiunti del Consiglio dei ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore designati dagli Stati ACP beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP, sotto la responsabilità del presidente in carica del Comitato degli ambasciatori, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.
2. Il paese ospitante concede, ai membri permanenti del personale ACP non contemplati nel paragrafo 1, l'esenzione da imposte su stipendi, emolumenti ed indennità loro versate dagli Stati ACP, a decorrere dalla data in cui tali redditi sono soggetti ad un'imposta a profitto degli Stati ACP.
La precedente disposizione non si applica né alle pensioni, né alle rendite versate dal segretariato ACP agli ex agenti o ai loro aventi diritto, né a stipendi, emolumenti e indennità versate agli agenti locali.
Articolo 8
Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del segretariato degli Stati ACP diversi da quelli indicati all'articolo 7, paragrafo 1 l'immunità di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Sono esclusi tuttavia dall'immunità i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprietà o da lui guidato.
Articolo 9
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del Comitato degli ambasciatori, del segretario o dei segretari e del segretario o dei segretari aggiunti del Consiglio dei ministri ACP, nonché degli agenti permanenti del personale del segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente, a cura del presidente del Consiglio dei ministri ACP, al governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP.
CAPITOLO 5
Delegazioni della Commissione negli Stati ACP
Articolo 10
1. Il delegato della Commissione e il personale nominato presso le delegazioni, escluso il personale assunto in loco, sono esentati dalle imposte dirette nello Stato ACP in cui prestano servizio.
2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresì delle disposizioni dell'articolo 309, lettera g) .
CAPITOLO 6
Disposizioni generali
Articolo 11
I privilegi, le immunità e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono accordati ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali.
Le istituzioni e gli organi di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunità ogniqualvolta reputino che ciò non sia contrario ai loro interessi.
Articolo 12
L'articolo 352 della convenzione è applicabile alle controversie relative al presente protocollo.
Il Consiglio dei ministri ACP e la Banca europea per gli investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato. PROTOCOLLO N. 4
relativo all'applicazione dell'articolo 178
1. Le parti contraenti della convenzione di Lomé hanno convenuto di impiegare ogni mezzo per evitare il ricorso alle misure di salvaguardia previste all'articolo 177.
2. Le due parti sono ispirate dalla convinzione che l'applicazione dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 178 consentirebbe loro di individuare fin dall'inizio i problemi che potrebbero sorgere e, tenendo conto di tutti gli elementi del caso, di evitare per quanto possibile il ricorso a misure che la Comunità non desidera essere costretta a prendere nei confronti dei suoi partner commerciali preferenziali.
3. Le due parti riconoscono la necessità di applicare il meccanismo d'informazione preventiva previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 178, il cui obiettivo è di ridurre, nel caso di prodotti sensibili, il rischio di un ricorso improvviso o imprevisto a misure di salvaguardia. Tali disposizioni permetterebbero di mantenere un flusso permanente di informazioni commerciali e di applicare contemporaneamente le procedure relative alle consultazioni regolari. Le due parti saranno così in grado di seguire da vicino l'evoluzione dei settori sensibili e di individuare i problemi che potrebbero presentarsi.
4. Ne derivano le due seguenti procedure:
a) Il meccanismo di controllo statistico
Fatte salve le disposizioni interne che la Comunità può applicare per sorvegliare le sue importazioni, il paragrafo 4 dell'articolo 178 della convenzione di Lomé prevede l'istituzione di un meccanismo destinato ad assicurare il controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP verso la Comunità ed a facilitare così l'esame di fatti che potrebbero provocare perturbazioni di mercato.
Tale meccanismo, il cui solo scopo è di facilitare lo scambio di informazioni fra le parti, dovrebbe applicarsi solo ai prodotti che la Comunità ritiene, per quanto la riguarda, sensibili.
L'applicazione di tale meccanismo avrà luogo di comune accordo, in base ai dati forniti dalla Comunità e sulla scorta delle informazioni statistiche che gli Stati ACP comunicheranno alla Commissione su richiesta di quest'ultima.
Per l'applicazione efficace di tale meccanismo è necessario che gli Stati ACP interessati forniscano alla Commissione, se possibile ogni mese, le statistiche relative alle loro esportazioni verso la Comunità e verso ciascuno dei suoi Stati membri di prodotti considerati sensibili dalla Comunità.
b) Una procedura di consultazioni regolari
Il meccanismo di controllo statistico anzidetto permetterà alle due parti di seguire meglio gli sviluppi commerciali che possono essere fonte di preoccupazioni. In base a tali informazioni e ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 178, la Comunità e gli Stati ACP avranno la possibilità di tenere consultazioni periodiche al fine di assicurarsi che gli obiettivi enunciati in tale articolo siano conseguiti. Tali consultazioni avranno luogo su richiesta di una delle parti.
5. Se ricorrono le condizioni di applicazione di misure di salvaguardia previste dall'articolo 177 la Comunità dovrebbe, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 178, relativo alle consultazioni preventive per quanto riguarda l'applicazione di misure di salvaguardia, entrare immediatamente in consultazione con gli Stati ACP interessati fornendo loro tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni, segnatamente i dati che consentano di determinare se le importazioni di un determinato prodotto in provenienza da uno o più Stati ACP abbiano provocato gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica della Comunità oppure di uno o più Stati membri.
6. Se nessun altro accordo ha potuto frattanto essere concluso con lo Stato o gli Stati ACP interessati le autorità competenti della Comunità possono, allo scadere del termine di 21 giorni previsto per tali consultazioni, prendere le misure appropriate per l'applicazione dell'articolo 177 della convenzione. Tali misure sono immediatamente comunicate agli Stati ACP e sono immediatamente applicabili.
7. Tale procedura si applicherebbe senza pregiudizio delle misure che potrebbero essere prese in circostanze particolari ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 178 della convenzione. In tal caso tutte le informazioni opportune saranno comunicate senza indugio agli Stati ACP.
8. Gli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari formeranno comunque oggetto di un'attenzione particolare, come previsto all'articolo 180 della convenzione.
9. Gli Stati ACP e la Comunità sono convinti che l'applicazione delle disposizioni della convenzione e del presente protocollo sarà, tenendo conto degli interessi reciproci dei partner, tale da favorire il conseguimento degli obiettivi della convenzione nel campo della cooperazione commerciale.
PROTOCOLLO N. 5
relativo alle banane
La Comunità e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi intesi a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane degli Stati ACP e sul mantenimento dei vantaggi di cui beneficiano i fornitori tradizionali conformemente agli impegni di cui all'articolo 1 del presente protocollo e convengono sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione.
Articolo 1
Per le esportazioni di banane nei mercati della Comunità, nessuno Stato ACP è posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi.
Articolo 2
Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunità si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane. Questo scopo è perseguito con tutti i mezzi previsti nell'ambito delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione finanziaria, tecnica, agricola, industriale e regionale. Dette azioni sono concepite in modo da consentire agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, tenuto conto delle loro situazioni speciali, di essere maggiormente competitivi, tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunità. Esse vengono attuate a tutti i livelli, dalla produzione al consumo, e riguardano in particolare i settori seguenti:
- miglioramento delle condizioni di produzione e della qualità grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e del trattamento,
-trasporto e stoccaggio interni,
-commercializzazione e promozione commerciale.
Articolo 3
Per conseguire questi obiettivi, le due parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto permanente, assistito da un gruppo di esperti incaricato di esaminare costantemente i problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare, allo scopo di suggerire soluzioni.
Articolo 4
Qualora gli Stati ACP produttori di banane decidano di creare un'organizzazione comune per conseguire gli obiettivi del presente protocollo, la Comunità apporterà il suo sostegno a tale organizzazione prendendo in considerazione le domande che le sono presentate per appoggiare le attività di detta organizzazione che rientrano nel quadro delle azioni regionali in materia di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
PROTOCOLLO N. 6
relativo al rum
Articolo 1
Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti delle voci 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19 della nomenclatura combinata originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità nonché tra i vari Stati membri.
Articolo 2
a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 167 e in deroga all'articolo 168, paragrafo 1 della convenzione, la Comunità fissa ogni anno, fino al 31 dicembre 1995, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali.
Tali quantitativi sono così fissati:
- fino al 31 dicembre 1993, in base ai quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati, nel periodo fino al 31 dicembre 1992, di un tasso d'aumento annuo del 37 % sul mercato del Regno Unito e del 27 % sugli altri mercati della Comunità.
Tuttavia, il volume del quantitativo annuo non sarà in nessun caso inferiore a 172 000 ettolitri di alcole puro;
-per il 1994 e il 1995, il volume del contingente globale sarà pari ogni volta a quello dell'anno precedente, maggiorato di 20 000 ettolitri di alcole puro.
b) Per quanto riguarda il regime applicabile a decorrere dal 1996, anteriormente al 1° febbraio 1995 la Comunità fisserà, in base ad una relazione che la Commissione trasmetterà al Consiglio anteriormente al 1° febbraio 1994, le modalità della prevista soppressione del contingente tariffario comunitario, tenendo conto a tal fine della situazione e delle prospettive del mercato comunitario del rum e delle esportazioni degli Stati ACP.
c) Laddove l'applicazione della lettera a) ostacolasse lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità, quest'ultima prenderà opportuni provvedimenti per ovviare a tale situazione.
d) La Comunità si impegna a procedere ad un nuovo esame del tasso d'aumento annuo fissato nel presente protocollo qualora il consumo di rum subisse un notevole incremento nella Comunità stessa.
e) La Comunità si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste dalla lettera c) .
f) La Comunità si dichiara inoltre disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum sul mercato della Comunità.
Articolo 3
Per conseguire tali obiettivi, le parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo di lavoro paritetico incaricato di seguire costantemente i problemi specifici eventualmente sollevati dall'applicazione del presente protocollo.
Articolo 4
A richiesta degli Stati ACP la Comunità, nel quadro delle disposizioni del titolo X della seconda parte della convenzione, aiuta gli Stati ACP a promuovere ed a sviluppare le loro vendite di rum sul mercato della Comunità.
PROTOCOLLO N. 7
relativo alle carni bovine
La Comunità e gli Stati ACP convengono le seguenti misure speciali intese a consentire agli Stati ACP esportatori tradizionali di carni bovine di mantenere la loro posizione sul mercato comunitario, e a garantire così un certo livello di reddito ai loro produttori.
Articolo 1
Entro i limiti indicati all'articolo 2, i dazi all'importazione diversi dai dazi doganali applicati alle carni bovine originarie degli Stati ACP sono ridotti del 90 %.
Articolo 2
Fatto salvo l'articolo 4 la riduzione dei dazi all'importazione prevista all'articolo 1 si applica, per anno civile e per paese, ai seguenti quantitativi espressi in carni bovine disossate:
Botswana:18 916 tonnellateKenia:142 tonnellateMadagascar:7 579 tonnellateSwaziland:3 363 tonnellateZimbabwe:9 100 tonnellate
Articolo 3
Qualora fosse prevedibile o constatata una flessione delle esportazioni dovuta a calamità quali la siccità, i cicloni o le malattie degli animali, la Comunità è disposta a prevedere adeguate misure affinché i quantitativi non esportati in un anno per questi motivi possano essere forniti nell'anno precedente o nell'anno successivo.
Articolo 4
Se, nel corso di un dato anno, uno degli Stati ACP di cui all'articolo 2 non è in grado di fornire il quantitativo totale autorizzato e non desidera beneficiare delle misure indicate all'articolo 3 la Commissione può ridistribuire il quantitativo mancante tra gli altri Stati ACP interessati. In tal caso, gli Stati ACP interessati propongono alla Commissione, entro il 1° ottobre di ciascun anno, lo Stato o gli Stati ACP in grado di fornire il nuovo quantitativo supplementare, precisandole quale Stato ACP non è in grado di fornire la totalità del quantitativo in precedenza assegnatogli, fermo restando che questa nuova assegnazione temporanea non modifica i quantitativi iniziali.
Articolo 5
Il presente protocollo sarà attuato nell'ambito della gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, il che non dovrà tuttavia pregiudicare gli impegni assunti dalla Comunità a titolo del presente protocollo.
Articolo 6
In caso di applicazione della clausola di salvaguardia prevista all'articolo 177, paragrafo 1 della convenzione nel settore delle carni bovine, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire di mantenere il volume di esportazione degli Stati ACP verso la Comunità a un livello compatibile con gli impegni assunti a titolo del presente protocollo.
PROTOCOLLO N. 8
che riprende il testo del protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP di cui alla convenzione di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e le corrispondenti dichiarazioni allegate a detta convenzione
PROTOCOLLO N. 3
relativo allo zucchero ACP
Articolo 1
1. La Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi.
2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della convenzione non è applicabile. L'applicazione del presente protocollo è assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che ciò possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunità ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 2
1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire.
2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno dalla loro applicazione.
Articolo 3
1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati «quantitativi convenuti», che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti:
Barbados49 300 Figi163 600 Giamaica118 300 Guyana157 700 Kenya5 000 Madagascar10 000 Malawi20 000 Maurizio487 200 Repubblica popolare del Congo10 000 Swaziland116 400 Tanzania10 000 Trinidad e Tobago69 000 Uganda5 000
2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati.
3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti:
Barbados29 600 Figi25 600 Giamaica83 800 Guyana29 600 Madagascar2 000 Maurizio65 300 Swaziland19 700 Trinidad e Tobago54 200 Articolo 4
1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di dodici mesi compreso fra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso «periodo di consegna» i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un «periodo di consegna».
2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco sul mare, abbiano superato la frontiera.
3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1° luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.
Articolo 5
1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio, è commercializzato sul mercato della Comunità a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori.
2. La Comunità non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario.
3. La Comunità si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito.
4. Il prezzo garantito, espresso in unità di conto, è fissato per zucchero della qualità tipo, non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunità. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunità, tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa al più tardi il 1° maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.
Articolo 6
L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunità.
Articolo 7
1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, a richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna.
2. Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non è in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistribuisce la quantità mancante onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi. La Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati.
3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantità mancante.
4. La Commissione può decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantità mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati.
Articolo 8
1. A richiesta della Comunità o di uno o più Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo, in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle parti contraenti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della convenzione si può ricorrere alle istituzioni create dalla medesima.
2. Se la convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunità adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente protocollo.
3. Le revisioni periodiche previste dal presente protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.
Articolo 9
I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime.
Articolo 10
Le disposizioni del presente protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della convenzione. Dopo tale data, il presente protocollo può essere denunciato dalla Comunità nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunità con preavviso di due anni.
ALLEGATO
del protocollo n. 3
DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO N. 3
1. Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al protocollo n. 3
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 291A0817(01).6
Qualora uno Stato ACP che sia parte contraente della convenzione ma non sia espressamente menzionato nel protocollo n. 3 chieda di partecipare alle disposizioni di detto protocollo, la sua domanda viene presa in esame (18) .
2.Dichiarazione della Comunità in merito allo zucchero originario del Belize, di St. Kitts-Nevis-Anguilla e del Suriname
a) La Comunità si impegna ad adottare misure che permettano di applicare un trattamento identico a quello previsto dal protocollo n. 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna, bianco o greggio, originario dei seguenti paesi:
Belize 39 400 tonnellate
St. Kitts-Nevis-Anguilla14 800 tonnellate
Suriname 4 000 tonnellate
b) Tuttavia, sino al 30 giugno 1975, i quantitativi sono i seguenti:
Belize14 800 tonnellate
St. Kitts-Nevis-Anguilla 7 900 tonnellate (19)
3. Dichiarazione della Comunità ad articolo 10 del protocollo n. 3
La Comunità dichiara che le disposizioni dell'articolo 10 del protocollo n. 3, le quali prevedono la possibilità di denunciare, a determinate condizioni ivi stabilite, il protocollo stesso, hanno lo scopo di assicurare la certezza giuridica e non costituiscono, per la Comunità, nessuna modificazione o limitazione dei principi enunciati all'articolo 1 di detto protocollo (20) .
ALLEGATO
del protocollo n. 8
SCAMBIO DI LETTERE TRA LA REPUBBLICA DOMINICANA E LA COMUNITÀ CONCERNENTE IL PROTOCOLLO RELATIVO ALLO ZUCCHERO ACP
Lettera n. 1 del governo della Repubblica dominicana
Signor Presidente,
mi pregio di confermarLe che la Repubblica dominicana non desidera aderire al protocollo relativo allo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE né ora né in futuro. La Repubblica dominicana si impegna pertanto a non chiedere di aderire a detto protocollo. Una lettera dello stesso tenore è inviata al gruppo degli Stati ACP.
Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente. Voglia accettare, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.
Lettera n. 2 del presidente del Consiglio delle Comunità europee
Signor Ministro,
mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
«Mi pregio di confermarLe che la Repubblica dominicana non desidera aderire al protocollo relativo allo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE né ora né in futuro. La Repubblica dominicana si impegna pertanto a non chiedere di aderire a detto protocollo. Una lettera dello stesso tenore è inviata al gruppo degli Stati ACP.»
La Comunità conferma il suo accordo sul contenuto di questa lettera.
Voglia accettare, Signor Ministro, l'espressione della mia profonda stima.
PROTOCOLLO N. 9
relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
Articolo 1
Quando sono originari degli Stati ACP, i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.
Articolo 2
I prodotti di cui all'articolo 1 originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione negli Stati ACP conformemente alle disposizioni della terza parte, titolo I, capitolo 1 della convenzione.
Articolo 3
Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, la Comunità può prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1.
Articolo 4
Hanno luogo consultazioni tra le parti interessate ogniqualvolta, a parere di una di dette parti, l'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 lo richieda.
Articolo 5
Le disposizioni in cui si stabiliscono le norme di origine per l'applicazione della convenzione si applicano anche al presente protocollo.
Articolo 6
Il presente protocollo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone dell'acciaio.
(1) Il presente esempio ha un semplice valore indicativo e non è giuridicamente vincolante.
(2) Il presente esempio ha un semplice valore indicativo e non è giuridicamente vincolante.
(3) Il presente esempio ha un semplice valore indicativo e non è giuridicamente vincolante.
(4) Il presente esempio ha un semplice valore indicativo e non è giuridicamente vincolante.
(5) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.
(6) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.
(7) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.
(8) Vedi nota introduttiva n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.
(9) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6.
(10) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6.
(11) Vedi nota introduttiva n. 7, relativa a guarnizioni ed accessori di tessuti.
(12) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.
(13) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.
(14) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.
(15) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.
(16) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.
(17*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR. 2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.
(18) - Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: «. . . descritte in questa fattura e contrassegnate . . . . . . . . . . sono state prodotte . . . . . . . . . .».
- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, il tipo del documento in questione deve essere citato sostituendolo al termine «fattura».
(19) Comunità, Stato membro, Stato ACP o PTOM. Laddove si tratti di un ACP/PTOM, deve essere indicato anche l'ufficio doganale comunitario che detiene il (i) certificato(i) EUR. 1 o EUR. 2 in questione, fornendo il numero del (dei) certificato(i) o del (dei) formulario(ri) in questione ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.
(20) Luogo e data.
(21) Nome e funzione nella società.
(22) Firma.
(23) - Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: « . . . descritte in questa fattura e contrassegnate .............................. sono state prodotte .............................. ».
-Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, il tipo del documento in questione deve essere citato sostituendolo al termine «fattura».
(24) Comunità, Stato membro, Stato ACP o PTOM.
(25) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi. Essa deve essere adeguata e sufficientemente particolareggiata da consentire la classificazione tariffaria delle merci considerate.
(26) Indicare il valore in dogana unicamente nei casi in cui sia richiesto.
(27) Indicare il paese d'origine unicamente nei casi in cui sia richiesto. L'origine da fornire deve essere un'origine preferenziale mentre in tutti gli altri casi deve essere indicata l'origine di «paese terzo».
(28) Da aggiungere «e sono state sottoposte alle seguenti operazioni (nella Comunità) (Stato membro) (Stato ACP) (PTOM) . . .» con una descrizione delle operazioni effettuate qualora tale informazione sia richiesta.
(29) Luogo e data.
(30) Nome e funzione nella società.
(31) Firma.
(32) (33) (34) (35) (36) Per le note vedi a tergo.
(37) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
(38) Menzione facoltativa.
(39) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.
(40) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.
(41) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d'origine.
(42) Allegato XIII dell'atto finale della convenzione.
(43) Allegato XXI dell'atto finale della convenzione.
(44) Allegato XXII dell'atto finale della convenzione.



ATTO FINALE
I plenipotenziari
di Sua Maestà il Re del Belgio,
di Sua Maestà la Regina di Danimarca,
del Presidente della Repubblica federale di Germania,
del Presdidente della Rebubblica ellenica,
di Sua Maestà il Re di Spagna,
del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente dell'Irlanda,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
del Presidente della Repubblica portoghese,
di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
parti contraenti al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed al trattato che istituisce la Comunità economica europea, in seguito denominata «Comunità», i cui Stati sono, qui di seguito, denominati «Stati membri»,
e del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee,
da una parte, e
I plenipotenziari
del Presidente della Repubblica popolare d'Angola,
di Sua Maestà la Regina di Antigua e Barbuda,
del Capo di Stato del Commonwealth delle Bahamas,
del Capo di Stato delle Barbados,
di Sua Maestà la Regina di Belize,
del Presidente della Repubblica popolare del Benin,
del Presidente della Repubblica di Botswana,
del Presidente del Fronte popolare, Capo di Stato, Capo del Governo del Burkina Faso,
del Presidente della Repubblica del Burundi,
del Presidente della Repubblica del Camerun,
del Presidente della Repubblica di Capo Verde,
del Presidente della Repubblica centrafricana,
del Presidente della Repubblica federale islamica delle Comore,
del Presidente della Repubblica popolare del Congo,
del Presidente della Repubblica della Côte d'Ivoire,
del Presidente della Repubblica di Gibuti,
del Governo del Commonwealth della Dominica,
del Presidente della Repubblica dominicana,
del Presidente della Repubblica democratica e popolare dell'Etiopia,
del Presidente della Repubblica di Figi,
del Presidente della Repubblica del Gabon,
del Presidente della Repubblica del Gambia,
del Capo di Stato e Presidente del Consiglio provvisorio della Difesa nazionale della Repubblica del Gana,
di Sua Maestà la Regina di Grenada,
del Presidente della Repubblica di Guinea,
del Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,
del Presidente della Repubblica della Guinea equatoriale,
del Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana,
del Presidente della Repubblica di Haiti,
del Capo di Stato della Giamaica,
del Presidente della Repubblica del Kenya,
del Presidente della Repubblica di Kiribati,
di Sua Maestà il Re del Regno di Lesotho,
del Presidente della Repubblica del Liberia,
del Presidente della Repubblica democratica di Madagascar,
del Presidente della Repubblica del Malawi,
del Presidente della Repubblica del Mali,
del Presidente del Comitato militare di salute nazionale, Capo di Stato della Repubblica islamica di Mauritania,
di Sua Maestà la Regina di Maurizio,
del Presidente della Repubblica popolare del Mozambico,
del Presidente del Consiglio militare supremo, Capo di Stato del Niger,
del Capo del Governo federale della Nigeria,
del Presidente della Repubblica dell'Uganda,
del Sua Maestà la Regina di Papua Nuova Guinea,
del Presidente della Repubblica del Ruanda,
di Sua Maestà la Regina di St. Christophe e Nevis,
di Sua Maestà la Regina di Santa Lucia,
di Sua Maestà la Regina di St. Vincent e Grenadina,
del Capo di Stato della Samoa occidentale,
del Presidente della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe,
del Presidente della Repubblica del Senegal,
del Presidente della Repubblica delle Seycelles,
del Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
di Sua Maestà la Regina delle Isole Salomone,
del Presidente della Repubblica democratica di Somalia,
del Presidente della Repubblica del Sudan,
del Presidente della Repubblica del Surinam,
di Sua Maestà il Re del Regno di Swaziland,
del Presidente della Repubblica unita di Tanzania,
del Presidente della Repubblica del Ciad,
del Presidente della Repubblica del Togo,
di Sua Maestà il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga,
del Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,
di Sua Maestà la Regina di Tuvalu,
del Governo della Repubblica di Vanuatu,
del Presidente della Repubblica dello Zaire,
del Presidente della Repubblica dello Zambia,
del Presidente della Repubblica di Zimbabwe,
i cui Stati sono qui di seguito denominati «Stati ACP»,
dall'altra,
riuniti a Lomé il quindici dicembre millenovecentottantanove per la firma della quarta convenzione ACP-CEE di Lomé, hanno adottato i testi seguenti:
la quarta convenzione ACP-CEE di Lomé, nonché i seguenti protocolli:
Protocollo finanziario
Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo n. 2relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte
Protocollo n. 3sui privilegi e sulle immunità
Protocollo n. 4relativo all'applicazione dell'articolo 178
Protocollo n. 5relativo alle banane
Protocollo n. 6relativo al rum
Protocollo n. 7relativo alle carni bovine
Protocollo n. 8che riprende il testo del protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP contenuto nella convenzione di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e le corrispondenti dichiarazioni allegate a detta convenzione
Protocollo n. 9relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale:
Allegato IDichiarazione comune sull'adesione alla convenzione di Haiti e della Repubblica dominicana
Allegato IIDicharazione comune sull'articolo 2 della convenzione: Interdipendenza
Allegato IVDichiarazione comune sull'articolo 5: Diritti dell'uomo
Allegato VDichiarazione comune sui lavoratori migranti e sugli studenti ACP nella Comunità
Allegato VIDichiarazione comune sui lavoratori cittadini di una parte contraente che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP
Allegato VIIDichiarazione comune sulla rappresentazione delle organizzazioni regionali
Allegato VIIIDichiarazione comune sull'articolo 39: Movimenti di rifiuti pericolosi e di residui radioattivi
Allegato IXDichiarazione comune sull'articolo 39: Movimenti di rifiuti pericolosi e di residui radioattivi
Allegato XIDichiarazione comune sull'articolo 50: Prodotti agricoli disponibili
Allegato XIIDichiarazione comune sull'ubicazione del centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale
Allegato XIIIDichiarazione comune sull'articolo 76: Comitato dei prodotti di base
Allegato XIVDichiarazione comune sull'articolo 91: Centro per lo sviluppo industriale (CSI)
Allegato XV Dichiarazione comune sull'articolo 92, paragrafo 2: Consiglio di amministrazione del CSI
Allegato XVIDichiarazione comune sull'articolo 127: Convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime
Allegato XXDichiarazione comune su una più efficace attuazione delle disposizioni relative allo sviluppo del commercio e dei servizi
Allegato XXIIDichiarazione comune sull'articolo 141 relativo alla Fondazione per la cooperazione culturale ACP-CEE
Allegato XXIIIDichiarazione comune sulla definizione dell'espressione «tecnologia appropriata»
Allegato XXVDichiarazione comune sui diritti d'autore
Allegato XXVIDichiarazione comune sugli articoli da 145 a 149 relativi allo spazio audiovisivo
Allegato XXVIIDichiarazione comune sugli articoli da 167 a 170 - Regime degli scambi
Allegato XXVIIIDichiarazione comune concernente lo zucchero sul mercato portoghese
Allegato XXIXDichiarazione comune sulla liberalizzazione degli scambi
Allegato XXXDichiarazione comune sull'articolo 181
Allegato XXXIDichiarazione comune sull'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità
Allegato XXXIIDichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini
Allegato XXXIIIDichiarazione comune sulla presentazione della convenzione al GATT
Allegato XXXIVDichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 168, paragrafo 2
Allegato XXXVDichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune
Allegato XXXVIDichiarazione comune sugli scambi tra la Comunità economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland
Allegato XLDichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a) , punto ii)
Allegato XLIIDichiarazione comune sulle esportazioni degli Stati ACP destinate ai PTOM
Allegato XLIIIDichiarazione comune sui dati statistici richiesti (articolo 199, paragrafo 2)
Allegato XLIVDichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale
Allegato XLVDichiarazione comune sull'articolo 189, paragrafo 1, lettera b)
Allegato XLVIDichiarazione comune sugli articoli 210 e 211
Allegato XLVIIDichiarazione comune sull'articolo 189, paragrafo 3
Allegato XLIXDichiarazione comune sull'articolo 224, lettera d)
Allegato LDichiarazione comune relativa al debito
Allegato LIIDichiarazione comune sull'articolo 255
Allegato LIIIDichiarazione comune sulla terza parte, titolo III, capitolo 3, sezione 2
Allegato LIVDichiarazione comune sull'articolo 294
Allegato LVDichiarazione comune sugli articoli 320, 321, 322, 323 e 327
Allegato LVIDichiarazione comune sulla terza parte, titolo IV, capitolo 2
Allegato LVIIDichiarazione comune sull'articolo 362
Allegato LXIIDichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 sugli articoli 175 e 177 della convenzione
Allegato LXIIIDichiarazione comune sul protocollo n. 1
Allegato LXIVDichiarazione comune su taluni elementi del protocollo n. 1
Allegato LXVDichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 sull'origine dei prodotti della pesca
Allegato LXVIIIDichiarazione comune sugli articoli 1 e 2 del protocollo n. 2
Allegato LXXIIIDichiarazione comune relativa al protocollo n. 3 sulle delegazioni della Commissione
Allegato LXXIVDichiarazione comune sul protocollo n. 5
Allegato LXXVIDichiarazione comune sul protocollo n. 6
Allegato LXXVIIDichiarazione comune sul protocollo n. 7
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresì convenuto di allegare al presente atto finale le dichiarazioni sotto elencate:
Allegato XVIIA. Dichiarazione della Comunità e degli Stati membri sugli articoli 126, 127, 128, 130 e 131
B.Dichiarazione degli Stati ACP in merito alla dichiarazione della Comunità e degli Stati membri sugli articoli 126, 127, 128, 130 e 131
Allegato LXA.Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo finanziario
B.Dichiarazione degli Stati ACP relativa alla dichiarazione della Comunità sul protocollo finanziario
I plenipotenziari degli Stati ACP hanno preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale:
Allegato IIIDichiarazione della Comunità sull'articolo 2: Sovranità degli Stati ACP sulle loro risorse naturali
Allegato XIXDichiarazione della Comunità sugli articoli 126, paragrafo 2 e sugli articoli 127 e 128 relativi ai trasporti marittimi
Allegato XXIDichiarazione della Comunità sull'articolo 136, paragrafo 3
Allegato XXXVIIDichiarazione della Comunità sull'articolo 174, paragrafo 2, lettera a)
Allegato XXXVIIIDichiarazione della Comunità sull'articolo 177, paragrafo 3
Allegato XLIDichiarazione della Commissione relativa alla gestione del sistema STABEX
Allegato XLVIIIDichiarazione della Comunità sull'articolo 188
Allegato LVIIIDichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi
Allegato LIXDichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione
Allegato LXIDichiarazione della Comunità sul protocollo finanziario
Allegato LXVIDichiarazione della Comunità relativa al protocollo n. 1 sull'estensione delle acque territoriali
Allegato LXIXDichiarazione della Comunità sul protocollo n. 2
Allegato LXXDichiarazione della Comunità sul protocollo n. 2
Allegato LXXIDichiarazione della Comunità sul protocollo n. 3
Allegato LXXIIDichiarazione degli Stati membri sul protocollo n. 3
Allegato LXXVDichiarazione della Comunità sul protocollo n. 5 (Ambito geografico: Haiti e Repubblica dominicana)
Allegato LXXVIIIDichiarazione della Comunità sul protocollo n. 7
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale:
Allegato XDichiarazione degli Stati ACP sui rifiuti pericolosi e sui residui nucleari e radioattivi
Allegato XVIIIDichiarazione degli Stati ACP sugli articoli 126, paragrafo 2, 127 e 128 relativi ai trasporti marittimi
Allegato XXIVDichiarazione degli Stati ACP sul ritorno o sulla restituzione dei beni culturali
Allegato XXXIXDichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 168
Allegato LIDichiarazione degli Stati ACP sul debito
Allegato LXVIIDichiarazione degli Stati ACP relativa al protocollo n. 1 sull'origine dei prodotti alieutici
Fatto a Lomé, addì quindici dicembre millenovecentottantanove. BR> Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Por su Majestad el Rey de España

Pour le président de la République française

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Pelo Presidente da República Portuguesa

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias

Pour le président de la république populaire d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For Her Majesty the Queen of Belize

Pour le président de la république populaire du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le président du front populaire, chef de l'État,
chef du gouvernement du Burkina Faso

Pour le président de la république du Burundi

Pour le président de la république du Cameroun

For the President of the Republic of Cabo Verde

Pour le président de la République centrafricaine

Pour le président de la république fédérale islamique des Comores

Pour le président de la république populaire du Congo

Pour le président de la république de Côte-d'Ivoire

Pour le président de la république de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

Pour le président de la République dominicaine

For the President of the People's Democratic Republic of Ethiopia

For the President of the Republic of Fiji

Pour le président de la République gabonaise

For the President of the Republic of the Gambia

For the Head of State and Chairman of the Provisional National Defence Council of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le président de la république de Guinée

Pour le président du conseil d'État de la Guinée-Bissau

Pour le président de la république de Guinée équatoriale

For the President of the Cooperative Republic of Guyana

Pour le président de la république d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le président de la république démocratique de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le président de la république du Mali

Pour le président du comité militaire de salut national,
chef d'État de la république islamique de Mauritanie

Pour Sa Majesté la reine de l'Île Maurice

For the President of the People's Republic of Mozambique

Pour le président du conseil militaire suprême,
chef de l'État du Niger

For the Head of the Federal Government of Nigeria

For Her Majesty the Queen of Papua New Guinea

Pour le président de la République rwandaise

For Her Majesty the Queen of St Christopher and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of Western Samoa

For the President of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe

Pour le président de la république du Sénégal

Pour le président de la république des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of Solomon Islands

For the President of the Somali Democratic Republic

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le président de la république du Tchad

Pour le président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

Pour le président de la république du Zaïre

For the President of the Republic of Zambia

For the President of the Republic of Zimbabwe




ALLEGATO I

Dichiarazione comune sull'adesione alla convenzione di Haiti e della Repubblica dominicana
Al termine delle domande di adesione alla convenzione presentate da Haiti e dalla Repubblica dominicana le parti contraenti:
- visto l'articolo 289 della terza convenzione ACP-CEE,
-confermano che l'ambito geografico della convenzione deve restare limitato ai paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico,
-constatano che le domande di Haiti e della Repubblica dominicana provengono da paesi:
- che appartengono geograficamente a una delle tre zone geografiche cui si applica la convenzione;
-la cui struttura economica e produttiva, sulla base dei criteri previsti all'articolo 289 della terza convenzione ACP-CEE, è analoga a quella degli Stati ACP attualmente membri della convenzione;
-confermano che l'adesione di Haiti e della Repubblica dominicana non potrà quindi costituire un precedente per gli Stati non compresi in questa zona e che i Caraibi comprendono, ai fini della terza convenzione ACP-CEE, solo gli Stati caraibici già membri della terza convenzione, l'isola di Hispaniola e i PTOM vicini già indipendenti o prossimi all'indipendenza;
-convengono di mantenere nella convenzione le disposizioni degli articoli 288 e 289 della terza convenzione ACP-CEE, precisando il secondo nel senso di cui sopra per quanto riguarda la zona caraibica;
-prendono atto dell'impegno contrattuale della Repubblica dominicana a non chiedere l'adesione al protocollo «Zucchero» e del fatto che tale impegno ha formato oggetto di scambi di lettere tra detto paese e, rispettivamente, la Comunità e gli Stati ACP, scambi di lettere allegati al protocollo relativo allo zucchero ACP;
-decidono di rispondere positivamente alla domanda di adesione alla convenzione presentata da Haiti e dalla Repubblica dominicana.



ALLEGATO II

Dichiarazione comune sull'articolo 2 della convenzione: Interdipendenza
Le parti collocano la loro cooperazione nell'ottica dell'interdipendenza che caratterizza le loro relazioni nei vari settori. In virtù dei legami particolarmente stretti e durevoli annodati con gli Stati ACP, la Comunità si considera impegnata a contribuire, con tutti i mezzi di cui dispone, allo sviluppo dei suoi partner.
La cooperazione trova il suo fondamento anche nella sempre più stretta interrelazione tra le evoluzioni delle diverse società e delle loro economie: ciascuna di esse può quindi essere fonte per le altre, a breve e a lungo termine, di arricchimenti e opportunità nei settori sociale, culturale ed economico.
Tale apporto reciproco riguarda segnatamente lo sviluppo di mercati esteri, l'accesso alle risorse naturali, la gestione e la valorizzazione razionale delle medesime, la fusione di obiettivi e di sforzi tra omologhi delle due parti nell'ambito della cooperazione decentralizzata, gli scambi culturali, e potrà contribuire alla comprensione e alla pace a livello internazionale.
Le parti si adoperano, ciascuna nel proprio ambito, affinché questo concetto di interdipendenza si imprima saldamente nelle rispettive opinioni pubbliche.



ALLEGATO III

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 2: Sovranità degli Stati ACP sulle loro risorse naturali
Il principio del rispetto della sovranità dei partner include la sovranità degli Stati ACP sulle loro risorse naturali e il diritto a valorizzare e a sfruttare in modo razionale le risorse alieutiche e i giacimenti minerari sottomarini in tutte le acque soggette alla loro giurisdizione.
Allo scopo di garantire l'effettivo esercizio di detta sovranità, la Comunità si dichiara disposta a coadiuvare gli Stati ACP, con l'ausilio dei mezzi messi a loro disposizione dalla convenzione, nello sfruttamento razionale delle loro risorse per il benessere delle loro popolazioni. Tale contributo può configurarsi in particolare in un aiuto allo sviluppo e alla trasformazione delle loro strutture produttive e commerciali nonché nella fornitura di varie forme di assistenza, tra cui informazioni e attrezzature scientifiche e tecnologiche, con l'obiettivo fondamentale di soddisfare la domanda interna negli Stati ACP ed espandere i mercati regionali e altri mercati esteri.



ALLEGATO IV

Dichiarazione comune sull'articolo 5: Diritti dell'uomo
Le parti contraenti proclamano la propria determinazione a fare tutto il possibile per estirpare l'apartheid che costituisce una violazione dei diritti dell'uomo ed un affronto alla dignità umana.



ALLEGATO V

Dichiarazione comune sui lavoratori migranti e sugli studenti ACP nella Comunità
I. Lavoratori migranti ACP nella Comunità
1. Ciascuno Stato membro della Comunità e ciascuno Stato ACP accorda ai lavoratori cittadini dell'altra parte che esercitano legalmente un'attività sul suo territorio, nonché ai loro familiari conviventi, le libertà fondamentali quali risultano dai principi generali del diritto internazionale, nell'ambito e nell'osservanza delle rispettive legislazioni generali.
2. La Comunità vigila sullo sviluppo delle azioni d'appoggio alle organizzazioni non governative degli Stati membri che si adoperano per migliorare il quadro sociale e culturale dei lavoratori cittadini di Stati ACP (alfabetizzazione, assistenza sociale, ecc.) .
3. La Comunità è disposta ad appoggiare, a richiesta degli Stati ACP interessati, il finanziamento, nell'ambito e in conformità delle procedure della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, di programmi o progetti di formazione dei cittadini ACP che rientrano nel loro paese, nonché di inserimento professionale in settori ben specificati. Questi programmi possono essere attuati, nel territorio della Comunità o degli Stati ACP, con la collaborazione delle industrie interessate di entrambe le parti, ponendo l'accento sui programmi o progetti idonei a creare posti di lavoro negli Stati ACP.
4. Gli Stati ACP prendono le misure necessarie per scoraggiare l'immigrazione irregolare dei loro cittadini nella Comunità. Laddove ne facciano richiesta, la Comunità può fornire loro l'assistenza tecnica per l'elaborazione e l'applicazione delle politiche nazionali di migrazione dei loro cittadini.
II. Studenti ACP nella Comunità
5. Gli Stati membri confermano che i problemi relativi alla situazione degli studenti ACP nel loro territorio, segnatamente quello riguardante le condizioni di accesso all'insegnamento, possono essere esaminati nell'appropriato ambito bilaterale.
6. La Comunità continua a favorire la formazione degli studenti ACP nel loro paese d'origine o in un altro Stato ACP, conformemente alle disposizioni dell'articolo 151, paragrafo 4 della convenzione.
Per quanto riguarda le azioni da essa attuate, la Comunità vigila affinché la formazione dei cittadini ACP che effettuano studi negli Stati membri sia orientata verso il loro inserimento professionale nel paese di origine. Gli Stati ACP si impegnano, da parte loro, a fare uno sforzo per garantire un'effettiva programmazione dell'inserimento professionale dei loro cittadini inviati negli Stati membri a fini di formazione.
III. Disposizione comune ai lavoratori e agli studenti
7. Fatte salve le competenze nazionali in materia, la Comunità e gli Stati ACP possono, se necessario e ciascuno per quanto lo concerne, sottoporre al Consiglio dei ministri problemi relativi ai lavoratori o studenti stranieri nei settori contemplati dalle relative dichiarazioni.



ALLEGATO VI

Dichiarazione comune sui lavoratori cittadini di una parte contraente che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP
1. Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitano legalmente sul suo territorio un'attività dipendente, un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai propri cittadini, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.
Ciascuno Stato ACP accorda questo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente sul suo territorio un'attività dipendente.
2. I lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitano legalmente un'attività dipendente sul territorio di uno Stato membro, nonché i loro familiari conviventi beneficiano, in questo Stato membro, per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale connesse con l'occupazione, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini di tale Stato membro.
Ciascuno Stato ACP accorda ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente un'attività dipendente sul suo territorio, nonché ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui al paragrafo 1.
3. Queste disposizioni lasciano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano gli Stati ACP e gli Stati membri, ove detti accordi riservino ai cittadini degli Stati ACP oppure ai cittadini degli Stati membri un regime più favorevole.
4. Le parti di questa dichiarazione concordano sull'esigenza che i problemi derivanti dalla stessa siano risolti in maniera soddisfacente e, se necessario, mediante negoziati bilaterali volti alla conclusione di accordi appropriati.



ALLEGATO VII

Dichiarazione comune sulla rappresentazione delle organizzazioni regionali
Il Consiglio dei ministri ACP-CEE prenderà le disposizioni necessarie perché le organizzazioni regionali di Stati ACP possano essere rappresentate in qualità di osservatori in seno al Consiglio dei ministri ed in seno al Comitato degli ambasciatori.
Il Consiglio dei ministri esaminerà, caso per caso, le richieste presentate a tal fine.



ALLEGATO VIII

Dichiarazione comune sull'articolo 39: Movimenti di rifiuti pericolosi e di residui radioattivi
Profondamente consapevoli dei rischi specifici connessi con i residui radioattivi, le parti contraenti si astengono da qualsiasi pratica di scarico di siffatti residui che attenti alla sovranità di Stati o che costituisca una minaccia per l'ambiente o la salute pubblica in altri paesi. Esse attribuiscono la massima importanza ad un'intensificazione della cooperazione internazionale volta a proteggere l'ambiente e la salute pubblica da questo tipo di rischi. In questa ottica affermano la loro determinazione a contribuire attivamente ai lavori in corso in sede di AIEA ai fini dell'elaborazione di un codice di buona condotta approvato a livello internazionale.
In attesa di una definizione più precisa elaborata in tale sede, per «residui radioattivi» si intende qualsiasi materia per la quale non siano previsti impieghi ulteriori e che contenga o sia contaminata da radionuclidi aventi livelli di radioattività o concentrazioni superiori ai limiti che la Comunità ha fissato per il proprio territorio ai fini della protezione della popolazione comunitaria a norma dell'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 80/836/Euratom, modificata da ultimo dalla direttiva 84/467/Euratom. Per i livelli di radioattività i limiti vanno da 5 × 103 Bq per i nuclidi di radioattività elevata a 5 × 106 Bq per quelli di radiotossicità debole. Per le concentrazioni, i limiti sono fissati a 100 Bq/g-1 e a 500 Bq/g-1 per le sostanze radioattive naturali solide.



ALLEGATO IX

Dichiarazione comune sull'articolo 39: Movimenti di rifiuti pericolosi e di residui radioattivi
Le parti contraenti fanno il possibile per firmare e ratificare quanto prima la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione.



ALLEGATO X

Dichiarazione degli Stati ACP sui rifiuti pericolosi e sui residui nucleari e radioattivi
Gli Stati ACP manifestano la loro viva preoccupazione dinanzi ai problemi ambientali in generale e più particolarmente in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di residui nucleari e radioattivi.
Per quanto riguarda l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1, terzo e quarto comma della convenzione, gli Stati ACP asseriscono la loro ferma intenzione di attenersi ai principi e alle disposizioni della risoluzione dell'OUA relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione in Africa, che figura nel documento AHG 182 (XXV) .



ALLEGATO XI

Dichiarazione comune sull'articolo 50: Prodotti agricoli disponibili
Gli Stati ACP e la Comunità convengono di proseguire i loro contatti per quanto concerne la fornitura di prodotti agricoli disponibili ai vari Stati ACP come prevede l'articolo 50 della convenzione.
Le due parti convengono, sulla scorta dei lavori svolti dal gruppo di esperti nell'ambito della terza convenzione ACP-CEE, di analizzare ai livelli appropriati formule atte a meglio adeguare le modalità del sistema delle restituzioni ai problemi specifici degli Stati ACP (in particolare nell'ambito del regime applicabile ai cereali) .
Un resoconto dell'esame effettuato secondo i criteri sopra enunciati sarà presentato al Consiglio dei ministri entro un anno dalla firma della convenzione.



ALLEGATO XII

Dichiarazione comune sull'ubicazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale
1. Le parti contraenti rammentano che, al fine di garantire il rapido insediamento di un Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale e per non ritardare i vantaggi che gli Stati ACP trarranno dalle attività del Centro stesso, era stata decisa la sua ubicazione provvisoria a Wageningen (Paesi Bassi) .
2. Le parti contraenti si impegnano ad esaminare al più presto il problema del collocamento del Centro in uno Stato ACP, in base all'esperienza acquisita a Wageningen ed in funzione dell'infrastruttura e delle condizioni di lavoro necessarie per garantire l'efficacia ottimale del Centro stesso nell'esecuzione dei compiti affidatigli. I risultati di tale esame saranno presentati in ogni caso prima della scadenza della convenzione ai fini di una decisione circa l'insediamento definitivo del Centro.



ALLEGATO XIII

Dichiarazione comune sull'articolo 76: Comitato dei prodotti di base
Le parti contraenti convengono di tenere in debito conto, al momento di stabilire il regolamento interno del comitato dei prodotti di base, l'estensione della sfera di competenza del comitato previsto dall'articolo 47 della terza convenzione ACP-CEE e la necessità di accrescerne l'efficienza.



ALLEGATO XIV

Dichiarazione comune sull'articolo 91: Centro per lo sviluppo industriale (CSI)
1. Le parti contraenti decidono che per la nomina del direttore e del direttore aggiunto del CSI si applichi il principio della rotazione tra cittadini ACP e CEE.
Questo principio di rotazione viene attuato al termine di un periodo di cinque anni che costituisce la durata massima delle funzioni del direttore e del direttore aggiunto, nominati dal comitato di cooperazione industriale.
Per nominare il direttore e il direttore aggiunto le due parti si consultano sulle proposte che verranno presentate da ambo le parti, tenendo conto del carattere paritetico del CSI.
2. Ciascuna parte propone al comitato di cooperazione industriale tre persone da designare come membri del consiglio d'amministrazione.
Entro i limiti del possibile, i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra i membri del consiglio consultivo del comitato di cooperazione industriale.
3. Le competenze del consiglio d'amministrazione paritetico in materia di gestione del CSI sono chiaramente definite nello statuto di quest'ultimo.



ALLEGATO XV

Dichiarazione comune sull'articolo 92, paragrafo 2: Consiglio di amministrazione del CSI
Le parti contraenti convengono che il segretariato ACP e il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee assistano alle riunioni del consiglio di amministrazione.



ALLEGATO XVI

Dichiarazione comune sull'articolo 127: Convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime
Data l'importanza della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime, nonché l'auspicabilità della sua rapida entrata in applicazione, le parti contraenti invitano gli Stati membri della Comunità e gli Stati ACP che hanno un interesse nel settore dei traffici marittimi e che non hanno ancora aderito al codice né lo hanno ratificato, a farlo nei tempi più brevi dopo la firma della convenzione. In proposito le parti contraenti riconoscono che gli Stati membri della Comunità, laddove ratifichino il codice di comportamento o aderiscano allo stesso, lo faranno conformemente al regolamento (CEE) n. 954/79 concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione.



ALLEGATO XVII

A. Dichiarazione della Comunità e degli Stati membri sugli articoli 126, 127, 128, 130 e 131
La Comunità e gli Stati membri interpretano l'espressione «parti contraenti» nel senso che essa include, da un lato, la Comunità e gli Stati membri, oppure la Comunità, oppure gli Stati membri, e, dall'altro, gli Stati ACP. Il senso da dare in ogni caso a questa espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione della convenzione nonché dalle disposizioni corrispondenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
B. Dichiarazione degli Stati ACP in merito alla dichiarazione della Comunità e degli Stati membri sugli articoli 126, 127, 128, 130 e 131
La dichiarazione summenzionata non pregiudica le disposizioni dell'articolo 1 della convenzione in merito alla definizione dell'espressione «parti contraenti».



ALLEGATO XVIII

Dichiarazione degli Stati ACP sugli articoli 126, paragrafo 2, 127 e 128 relativi ai trasporti marittimi
Gli Stati ACP ribadiscono la grande importanza che annettono ai servizi di trasporto marittimo, che costituiscono uno dei principali elementi trainanti del loro sviluppo economico e della promozione di effettivi scambi commerciali tra detti Stati e gli Stati membri della Comunità.
Consapevoli dell'esigenza di garantire che il settore dei trasporti marittimi degli Stati ACP sia in grado di partecipare in modo equo ai mercati dominati dalle potenti compagnie internazionali di navigazione, gli Stati ACP riaffermano il loro punto di vista secondo cui le disposizioni degli articoli 126 paragrafo 2, 127 e 128 della convenzione non significano che dette compagnie internazionali possano operare senza restrizioni nell'ambito di conferenze marittime o al di fuori.
Lo spirito della convenzione esige che il principio della concorrenza leale non sia interpretato a vantaggio esclusivo di tali compagnie, ma tenga anche conto del diritto degli Stati ACP a partecipare in misura maggiore e più equa a tutti i trasporti di merci generati dal loro commercio con l'estero nonché della necessità di favorire lo sviluppo delle loro industrie.
Malgrado il mantenimento nella convenzione delle disposizioni degli articoli 86, paragrafo 2, 87 e 88 della terza convenzione ACP-CEE, gli Stati ACP tengono a ribadire il loro saldo proposito di adoperarsi con tutti i mezzi disponibili nel quadro della convenzione per ridurre al minimo, in futuro, le eventuali ripercussioni negative di tali disposizioni sui loro interessi in campo marittimo, provvedendo in pari tempo ad accrescere sostanzialmente la loro partecipazione alle operazioni di trasporti marittimi alla rinfusa.
Gli Stati ACP ribadiscono il loro punto di vista secondo cui occorre consentire alle imprese regionali di trasporti marittimi concepite per rafforzare la cooperazione e l'autonomia regionali in materia di trasporti marittimi, di sviluppare le loro attività in assenza di pressioni economiche ingiustificate da parte dei settori marittimi di paesi terzi.



ALLEGATO XIX

Dichiarazione della Comunità sugli articoli 126, paragrafo 2, e sugli articoli 127 e 128 relativi ai trasporti marittimi
La Comunità e gli Stati membri riconoscono l'importanza dei servizi di trasporto marittimo nel contesto dello sviluppo economico degli Stati ACP e la necessità di proseguire e rafforzare la cooperazione in questo settore.
A norma della convenzione, la cooperazione si prefigge tra l'altro di assicurare lo sviluppo di servizi di trasporto marittimo efficaci e sicuri agevolando la partecipazione attiva di tutte le parti, fermo restando il riconoscimento delle aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione ai servizi internazionali di trasporto marittimo.
Le norme di accesso al traffico senza restrizioni su base commerciale definite negli articoli 126, paragrafo 2, e negli articoli 127 e 128 vietano le pratiche restrittive e sleali pregiudizievoli per tutte le compagnie. La Comunità e gli Stati membri ribadiscono che tali norme hanno lo scopo di migliorare la competitività delle compagnie marittime e, di conseguenza, la situazione degli esportatori e degli importatori. La Comunità e gli Stati membri ricordano inoltre che non saranno frapposti ostacoli all'accesso concorrenziale ai trasporti alla rinfusa.
In questo contesto la Comunità e gli Stati membri confermano la loro volontà di cooperare pienamente con gli Stati ACP allo scopo di migliorare il funzionamento delle imprese di trasporto marittimo, segnatamente nell'ambito dello sviluppo regionale e mediante la costituzione di imprese comuni.



ALLEGATO XX

Dichiarazione comune su una più efficace attuazione delle disposizioni relative allo sviluppo del commercio e dei servizi
Gli Stati ACP e la Comunità ribadiscono la necessità di attribuire maggiore importanza allo sviluppo del commercio e dei servizi nell'ambito dei programmi nazionali e regionali di aiuto della Comunità.
A tal fine, ferma restando l'importanza dello sviluppo del commercio in quanto tale, gli Stati ACP e la Comunità vigileranno al massimo affinché nel quadro della messa a punto di programmi soprattutto nei settori della produzione agricola, dello sviluppo rurale e della cooperazione industriale si tenga nel dovuto conto la necessità di includere nei programmi globali un elemento di analisi commerciale e di sviluppo degli scambi.
Le parti contraenti riconoscono che lo sviluppo di tecniche di promozione delle esportazioni e di tecniche di commercializzazione consentirà di migliorare i risultati degli Stati ACP in materia di esportazioni. Al riguardo, la Commissione si impegna a cooperare con gli Stati ACP per mettere a punto entro breve termine un progetto di sviluppo del commercio, che sarà finanziato in un primo tempo dal sesto Fondo europeo di sviluppo, con la finalità di stabilire un nucleo a Bruxelles che funga da catalizzatore e da propulsore per stimolare l'attività di promozione, nonché di individuare i fattori che si oppongono ad un'efficace attuazione delle disposizioni della convenzione. Per conseguire detti obiettivi si farà ricorso alla collaborazione di persone qualificate degli Stati ACP o della Comunità esperte nel settore degli scambi ACP-CEE e del commercio internazionale.



ALLEGATO XXI

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 136, paragrafo 3
Per quanto riguarda il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della partecipazione a fiere ed esposizioni, la Comunità ha accettato che, per gli Stati ACP meno sviluppati, queste spese siano direttamente pagate dal delegato della Commissione nello Stato in questione, al momento del viaggio o della spedizione.



ALLEGATO XXII

Dichiarazione comune sull'articolo 141 relativo alla Fondazione per la cooperazione culturale ACP-CEE
La Comunità mette a disposizione della Fondazione un contributo finanziario, nell'ambito della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, onde permetterle di svolgere i compiti ad essa affidati.
Il sostegno finanziario viene concesso per una durata pluriennale da fissare nel quadro di un protocollo d'accordo che sarà concluso con la Commissione, rinnovabile in funzione delle realizzazioni della Fondazione, tenendo conto anche dei risultati ottenuti in materia di mobilitazione di risorse esterne diverse da quelle contemplate dalla convenzione.



ALLEGATO XXIII

Dichiarazione comune sulla definizione dell'espressione «tecnologia appropriata»
Nell'ambito della convenzione per «tecnologia appropriata» si intende una tecnologia:
- che sia appropriata in termini di manodopera, capitali, funzionamento e manutenzione,
-che sia compatibile con l'ambiente fisico e le risorse locali disponibili,
-che sia accompagnata da un know-how applicabile o adattabile,
-che soddisfi le norme di sanità e sicurezza,
-che sia compatibile con le caratteristiche culturali e sociali delle popolazioni,
-che tenga conto del costo sociale del suo impatto sulla cultura locale,
-che non comporti un eccessivo ricorso a risorse disponibili in quantità limitata,
-e che possa adattarsi alle condizioni socioeconomiche.



ALLEGATO XXIV

Dichiarazione degli Stati ACP sul ritorno o sulla restituzione dei beni culturali
1. Gli Stati ACP invitano la Comunità e gli Stati membri che riconoscono il diritto legittimo degli Stati ACP in materia di identità culturale a favorire il ritorno o la restituzione dei beni culturali provenienti dagli Stati ACP attualmente negli Stati membri.
2. Gli Stati ACP chiedono agli Stati membri di riconoscere che la preservazione e l'arricchimento delle identità culturali richiedono il recupero da parte delle popolazioni ACP interessate almento dei beni culturali che hanno un significato particolare sul piano simbolico, religioso, in una parola: culturale.
3. Gli Stati ACP chiedono alla Comunità e agli Stati membri di facilitare la stesura di un inventario dei beni culturali degli Stati ACP che si trovano sul territorio degli Stati membri, negli istituti pubblici e parapubblici.
4. Gli Stati ACP invitano la Comunità e gli Stati membri a favorire l'accesso degli Stati ACP agli archivi relativi alla storia e alla situazione degli Stati ACP di cui hanno assunto la tutela prima che diventassero indipendenti.
5. Gli Stati ACP chiedono alla Comunità di apportare un contributo finanziario e tecnico ad azioni appropriate realizzate in materia di formazione, in particolare per la conservazione e la tutela dei beni culturali, ivi compresa un'assistenza ai fini della promulgazione delle leggi a tal fine necessarie.



ALLEGATO XXV

Dichiarazione comune sui diritti d'autore
Le parti contraenti riconoscono che la promozione della protezione dei diritti d'autore è parte integrante del settore della cooperazione culturale che è intesa a promuovere la valorizzazione delle risorse umane in tutti i modi di espressione. Questa protezione è inoltre una condizione indispensabile affinché possano emergere e svilupparsi attività di produzione, di diffusione e di edizione.
Pertanto, nell'ambito della cooperazione culturale ACP-CEE, le due parti provvedono a favorire il rispetto e la promozione dei diritti d'autore e dei diritti analoghi.
In questo ambito e secondo le norme e procedure previste dalla convenzione, la Comunità può fornire un sostegno finanziario e tecnico per la diffusione delle informazioni sui diritti d'autore, per la formazione di operatori economici in materia di protezione di tali diritti e per l'elaborazione delle legislazioni nazionali intese a meglio garantirli.



ALLEGATO XXVI

Dichiarazione comune sugli articoli da 145 a 149 relativi allo spazio audiovisivo
1. Nella prospettiva della creazione del «Mercato unico», del «Mercato comune culturale africano» e di iniziative analoghe dei paesi dei Caraibi e del Pacifico e tenendo conto dell'enorme impatto sul settore audiovisivo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (microelettronica, telematica, trasmissione diretta via satellite e via cavo, televisione ad alta definizione) , le parti contraenti convengono:
a) di ricercare nuove forme di cooperazione per tener conto dei problemi creati dall'internazionalizzazione crescente dei sistemi di finanziamento, di produzione, di distribuzione, di commercializzazione, di formazione e di sviluppo delle industrie culturali;
b) di favorire una sinergia in particolare mediante produzioni comuni al fine di intensificare la partecipazione ai mercati audiovisivi internazionali, nell'intento di conseguire un arricchimento culturale reciproco e di migliorare la competitività.
2. La Comunità conviene dal canto suo, a complemento dell'attuazione delle disposizioni pertinenti della convenzione in materia di cooperazione culturale e sociale e nello spirito del dialogo interculturale:
a) di favorire la diffusione e lo scambio di produzioni culturali degli Stati ACP e degli Stati membri, al fine di propagare un'immagine fedele delle loro espressioni culturali;
b) di stimolare e di appoggiare le iniziative delle istituzioni e delle organizzazioni pubbliche e private, sia degli Stati ACP che della Comunità, atte a contribuire al conseguimento degli obiettivi sopra definiti.



ALLEGATO XXVII

Dichiarazione comune sugli articoli da 167 a 170 Regime degli scambi
Le parti contraenti riconoscono che occorrerà eventualmente apportare alcune modifiche alle disposizioni della convenzione per quanto riguarda l'accesso per i prodotti agricoli, allo scopo di tener conto dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali in sede di GATT.



ALLEGATO XXVIII

Dichiarazione comune concernente lo zucchero sul mercato portoghese
1. Gli Stati ACP e la Comunità convengono, come stabilito nel protocollo di adesione del Portogallo alla terza convenzione ACP-CEE, di proseguire, nell'ambito delle pertinenti disposizioni della convenzione, in particolare l'articolo 168, paragrafo 2, lettera c) , l'esame delle domande presentate dagli Stati ACP per ottenere un accesso preferenziale più ampio al mercato portoghese per lo zucchero ACP.
2. Per quanto riguarda l'esame della situazione relativa all'approvvigionamento del mercato portoghese nel 1991, la Comunità si impegna da parte sua a consultare gli Stati ACP prima di prendere una decisione, tenendo conto degli interessi di tutti i fornitori ACP tradizionali di tale mercato nonché delle domande presentate dagli Stati ACP alla Comunità prima e dopo l'adesione del Portogallo alla terza convenzione ACP-CEE e nell'ambito dei negoziati per la quarta convenzione ACP-CEE.



ALLEGATO XXIX

Dichiarazione comune sulla liberalizzazione degli scambi
Le parti contraenti rilevano che la Comunità è consapevole della necessità di garantire, mediante l'applicazione globale della convenzione, il mantenimento della posizione concorrenziale degli Stati ACP qualora i loro vantaggi commerciali sul mercato della Comunità risentano di eventuali misure di liberalizzazione generale degli scambi.
La Comunità si dichiara disposta a studiare congiuntamente azioni specifiche atte a salvaguardare gli interessi degli Stati ACP ogniqualvolta questi ultimi le segnalino casi specifici.



ALLEGATO XXX

Dichiarazione comune sull'articolo 181
Le parti contraenti convengono che le consultazioni di cui all'articolo 181 si svolgano secondo le seguenti procedure:
i) le due parti forniscono in tempo debito tutte le informazioni necessarie e utili sul problema o sui problemi specifici, onde consentire una rapida apertura delle discussioni e, in ogni caso, al più tardi entro il mese successivo al ricevimento della richiesta di consultazioni;
ii) il periodo di consultazioni di tre mesi inizia alla data di ricevimento di tali informazioni: l'esame tecnico delle informazioni viene portato a termine entro il primo mese e le consultazioni congiunte a livello di Comitato degli ambasciatori sono concluse entro i due mesi successivi;
iii) se non si giunge ad una conclusione accettabile per ambo le parti, il problema è sottoposto al Consiglio dei ministri;
iv) qualora il Consiglio dei ministri non adotti una soluzione accettabile per ambo le parti, il Consiglio decide altre misure da adottare al fine di dirimere le controversie individuate nell'ambito delle consultazioni.



ALLEGATO XXXI

Dichiarazione comune sull'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità
Le parti contraenti, riconoscendo che l'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità potrebbe provocare un temporaneo squilibrio nel regime applicato alle importazioni di prodotti ACP nel nuovo Stato membro, da un lato, e alle importazioni di prodotti del nuovo Stato membro in taluni Stati ACP, dall'altro, dichiarano che questi problemi temporanei dovrebbero essere risolti equamente nell'ambito dei negoziati per la conclusione del protocollo di adesione del nuovo Stato membro alla convenzione. Qualora una delle parti giudicasse non equilibrato il risultato dei negoziati, la Comunità esaminerà, in stretta cooperazione con lo Stato o gli Stati ACP in questione, i mezzi necessari per conseguire un giusto equilibrio.



ALLEGATO XXXII

Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini
Le parti contraenti incoraggiano nei Caraibi, nell'Oceano Pacifico e nell'Oceano Indiano una più intensa cooperazione regionale implicante gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini.
Esse invitano le parti contraenti interessate a consultarsi sul modo di promuovere tale cooperazione e a adottare in questo contesto, in base alle loro rispettive politiche e alla situazione specifica della regione, misure che permettano iniziative in campo economico, compreso lo sviluppo degli scambi commerciali, nonché nei settori sociale e culturale.
Gli eventuali accordi commerciali concernenti i dipartimenti francesi d'oltremare possono prevedere misure specifiche a favore dei prodotti di questi ultimi.
I problemi relativi alla cooperazione in questi diversi settori saranno sottoposti al Consiglio dei ministri, affinché sia regolarmente informato dei progressi compiuti.



ALLEGATO XXXIII

Dichiarazione comune sulla presentazione della convenzione al GATT
Le parti contraenti si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame nell'ambito del GATT delle disposizioni commerciali della convenzione.



ALLEGATO XXXIV

Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'artiolo 168, paragrafo 2
Le parti contraenti riaffermano che il capitolo 1 del titolo I della terza parte ed il titolo VI della seconda parte della convenzione si applicano alle relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare.
Durante il periodo di validità della convenzione, la Comunità avrà la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 168, paragrafo 2 in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti.
Nell'esame di un'eventuale applicazione di questa possibilità, la Comunità prenderà in considerazione gli scambi commerciali diretti tra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Le procedure di informazione e di consultazione si applicheranno tra le parti interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 181.



ALLEGATO XXXV

Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune
Le parti contraenti riconoscono che i prodotti oggetto della politica agricola comune sono sottoposti a regimi e regolamentazioni speciali, soprattutto per quanto riguarda le misure di salvaguardia. Le disposizioni della convenzione relative alla clausola di salvaguardia si applicano a questi prodotti soltanto se sono compatibili con il carattere specifico di detti regimi e regolamentazioni.



ALLEGATO XXXVI

Dichiarazione comune sugli scambi tra la Comunità economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland
Considerando la parte I, paragrafo 3 del protocollo n. 22 dell'atto del 1972 relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati, la Comunità riconosce e i governi del Botswana, del Lesotho e dello Swaziland dichiarano che:
- i tre governi si impegnano ad applicare alle importazioni originarie della Comunità, a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, lo stesso regime tariffario che essi applicano alle importazioni originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono;
-questo impegno lascia impregiudicati i vari metodi eventualmente esistenti per il finanziamento dei bilanci dei tre governi, ove esista un nesso tra questo finanziamento e le importazioni originarie della Comunità e quelle originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono;
-i tre governi si impegnano ad assicurare, attraverso le disposizioni del loro sistema doganale e in particolare con l'applicazione delle norme d'origine stabilite dalla convenzione, che la partecipazione dell'altro paese all'unione doganale cui aderiscono non produca alcuna deviazione di traffico a danno della Comunità.



ALLEGATO XXXVII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 174, paragrafo 2, lettera a)
Nell'accettare che venga ripreso all'articolo 174, paragrafo 2, lettera a) il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della seconda convenzione ACP-CEE, la Comunità mantiene l'interpretazione che era stata data a questo testo secondo cui gli Stati ACP accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello che essi riservano a taluni Stati sviluppati nel quadro di accordi commerciali, sempre che questi Stati non accordino agli Stati ACP preferenze più ampie di quelle loro accordate dalla Comunità.



ALLEGATO XXXVIII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 177, paragrafo 3
Qualora la Comunità adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrà cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, rechino il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.



ALLEGATO XXXIX

Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 168
Consapevoli dello squilibrio e dell'effetto discriminante derivanti dal regime della clausola della nazione più favorita, applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP sul mercato della Comunità, ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 2, lettera a) , punto ii) , gli Stati ACP ribadiscono la loro interpretazione secondo la quale lo scopo principale delle consultazioni previste da tale articolo sarà quello di far beneficiare i loro principali prodotti esportabili di un regime almeno altrettanto favorevole di quello accordato dalla Comunità ai paesi che beneficiano del regime dello Stato terzo più favorito.
Inoltre, devono aver luogo consultazioni qualora:
a) uno o più Stati ACP dispongano potenzialmente di uno o più prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime più favorevole;
b) uno o più Stati ACP intendano esportare nella Comunità uno o più prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime più favorevole.



ALLEGATO XL

Dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a) , punto ii)
Le parti contraenti hanno preso atto del fatto che la Comunità intende prendere le disposizioni che figurano in allegato e che sono state stabilite il giorno della firma della convenzione per assicurare agli Stati ACP il regime preferenziale di cui all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a) , punto ii) per quanto riguarda taluni prodotti agricoli e trasformati.
Esse hanno preso atto del fatto che la Comunità ha dichiarato in proposito che prenderà tutte le misure necessarie perché siano adottati in tempo utile i regolamenti agricoli corrispondenti e perché essi entrino in vigore, nei limiti del possibile, contemporaneamente al regime interinale che interverrà successivamente alla scadenza della terza convenzione ACP-CEE.
Regime d'importazione applicabile ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP
>SPAZIO PER TABELLA>



ALLEGATO XLI

STABEX Dichiarazione della Commissione relativa alla gestione del sistema
Per garantire l'opportuna trasparenza nell'attuazione del sistema, la Commissione conferma che, a sostegno della relazione menzionata nell'articolo 207, paragrafo 4, essa fornirà al Comitato degli àmbasciatori degli Stati ACP tutte le informazioni utili complementari eventualmente richieste.



ALLEGATO XLII

STABEX Dichiarazione comune sulle esportazioni degli Stati ACP destinate ai PTOM
Nell'applicazione dell'articolo 189, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, sono prese in considerazione le esportazioni degli Stati ACP verso i PTOM.



ALLEGATO XLIII

STABEX Dichiarazione comune sui dati statistici richiesti (Articolo 199, paragrafo 2)
1. Per il primo anno di applicazione gli Stati ACP notificano alla Commissione:
a) il valore delle loro esportazioni per tutte le merci e tutte le destinazioni nell'anno precedente l'anno di applicazione;
b) il volume della produzione del prodotto o dei prodotti in questione commercializzata nel periodo di riferimento e nell'anno di applicazione;
c) il volume e il valore delle esportazioni del prodotto o dei prodotti in questione verso tutte le destinazioni nel periodo di riferimento e nell'anno di applicazione. Gli Stati ACP ai quali si applica l'articolo 189, paragrafo 2 notificano inoltre alla Commissione il volume delle loro esportazioni del prodotto o dei prodotti in questione destinate ad altri Stati ACP nel periodo di riferimento e nell'anno di applicazione;
d) il volume e il valore delle esportazioni del prodotto o dei prodotti in questione destinate alla Comunità nel periodo di riferimento e nell'anno di applicazione.
2. Nei successivi anni di attuazione del sistema i dati statistici richiesti vertono unicamente sull'anno non coperto dalle notifiche dell'anno precedente.



ALLEGATO XLIV

STABEX Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale
Le parti contraenti decidono di concertarsi nel contesto della convenzione per evitare eventuali doppie compensazioni qualora, durante il periodo di applicazione della convenzione, fosse istituito un sistema mondiale di stabilizzazione dei proventi da esportazione.



ALLEGATO XLV

STABEX Dichiarazione comune sull'articolo 189, paragrafo 1, lettera b)
Le parti contraenti convengono di mantenere il beneficio delle decisioni prese in applicazione dell'articolo 27 della seconda convenzione ACP-CEE in favore delle noci e dell'olio di cocco per le esportazioni provenienti dalla Dominica e del niebè (vigna unguiculata) per le esportazioni provenienti dal Niger.



ALLEGATO XLVI

STABEX Dichiarazione comune sugli articoli 210 e 211
Le parti contraenti convengono di istituire procedure il più possibile semplici per l'applicazione degli articoli 210 e 211, paragrafi 2 e 3, in particolare affinché gli Stati ACP possano effettivamente disporre al più presto dei trasferimenti.



ALLEGATO XLVII

STABEX Dichiarazione comune sull'articolo 189, paragrafo 3
Le parti contraenti convengono che, ferme restando le disposizioni dell'articolo 189, paragrafo 3, gli Stati ACP indicati nell'allegato XXI della terza convenzione ACP-CEE conserveranno il beneficio della deroga «tutte le destinazioni» per un periodo interinale di tre anni.
Le parti contraenti convengono inoltre che, prima della fine del periodo interinale di cui al primo capoverso, il Consiglio dei ministri riesaminerà la situazione di detti paesi alla luce, in particolare, dell'evoluzione delle loro esportazioni di prodotti coperti dal sistema Stabex.



ALLEGATO XLVIII

STABEX Dichiarazione della Comunità sull'articolo 188
La Comunità ha preso atto delle richieste presentate dagli Stati ACP durante i negoziati relative a olio di cotone, cuoi e pelli scamosciati, bovini, ovini e caprini vivi.
Si dichiara disposta ad esaminare queste richieste nell'ambito delle disposizioni previste nell'articolo 188 non appena sarà stata trasmessa una documentazione giustificativa esauriente.



ALLEGATO XLIX

Dichiarazione comune sull'articolo 224, lettera d)
La scelta degli strumenti per il sostegno all'adeguamento strutturale e le modalità per la costituzione dei fondi di contropartita tengono debitamente conto delle disposizioni monetarie adottate dagli Stati ACP nell'ambito dell'area monetaria alla quale appartengono.



ALLEGATO L

Dichiarazione comune relativa al debito
Tenuto conto della gravità del problema del debito internazionale e delle sue conseguenze sulla crescita economica, la Comunità dichiara di essere disposta a proseguire gli scambi di opinioni a livello internazionale sul problema generale del debito, salve restando le discussioni specifiche condotte nelle sedi opportune.



ALLEGATO LI

Dichiarazione degli Stati ACP sul debito
1. Gli Stati ACP si compiacciono della positiva reazione della Comunità dinanzi alle loro preoccupazioni per il problema del debito e prendono atto delle misure concrete che sono state adottate per ridurne l'onere. Si compiacciono in particolare:
a) della decisione di sopprimere i prestiti speciali nell'ambito della nuova convenzione;
b) della decisione di revocare l'obbligo di rimborsare i trasferimenti eseguiti in virtù dello Stabex;
c) delle nuove modalità convenute per il Sysmin;
d) delle migliorate modalità per la concessione dei capitali di rischio e dei prestiti della Banca europea per gli investimenti.
2. Ponendo in rilievo la gravità del problema del debito, gli Stati ACP insistono affinché la Comunità vada oltre, secondo lo spirito del paragrafo 1, e
a) ad annullare integralmente il debito contratto nei riguardi della Comunità sotto forma di prestiti speciali;
b) a convertire in doni tutti i prestiti speciali non ancora contratti;
c) a rinunciare a tutti i rimborsi ancora dovuti a titolo dello Stabex nonché a quelli connessi con il meccanismo del Sysmin.



ALLEGATO LII

Dichiarazione comune sull'articolo 255
Le parti contraenti convengono che verrà dedicata particolare attenzione ai punti seguenti per l'applicazione dell'articolo 255:
i) i progetti volti a facilitare il rimpatrio e la reintegrazione volontari dei rifugiati;
ii) l'identità culturale dei rifugiati nei paesi ospitanti e quella degli sfollati all'interno del loro stesso paese;
iii) i bisogni delle donne, dei bambini, degli anziani o dei minorati presenti tra i rifugiati o sfollati;
iv) la sensibilizzazione al fatto che gli aiuti in virtù dell'articolo 255 possono contribuire a soddisfare i bisogni di sviluppo a lungo termine dei rifugiati, dei rimpatriati e degli sfollati nonché delle popolazioni nelle zone di accoglienza;
v) il rafforzamento del coordinamento tra gli Stati ACP, la Commissione ed altri organismi per l'attuazione di questi progetti.



ALLEGATO LIII

Dichiarazione comune sulla terza parte, titolo III, capitolo 3, sezione 2
1. Per agevolare il negoziato di accordi bilaterali sulla promozione e sulla tutela degli investimenti le parti contraenti convengono di studiare le principali clausole di un accordo tipo sulla tutela.
Tale studio, ispirato alle disposizioni degli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati contraenti, verterà particolarmente sui seguenti punti:
i) garanzie giuridiche per assicurare un trattamento giusto ed equo e la tutela degli investitori stranieri;
ii) la clausola dell'investitore più favorito;
iii) la tutela in caso di esproprio e di nazionalizzazione;
iv) il trasferimento dei capitali e degli utili;
v) l'arbitrato internazionale in caso di controversia fra l'investitore e lo Stato ospitante.
2. Le parti contraenti convengono di valutare l'idoneità dei sistemi di garanzia a soddisfare le esigenze specifiche delle PMI in materia di garanzia dei loro investimenti negli Stati ACP.
3. Gli studi di cui sopra inizieranno il più presto possibile dopo la firma della convenzione. Allorché tali studi saranno ultimati i risultati verranno presentati al comitato ACP-CEE di coperazione per il finanziamento dello sviluppo ai fini di un esame e di un'opportuna azione.



ALLEGATO LIV

Dichiarazione comune sull'articolo 294
La definizione della nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione dell'articolo 294 sarà valutata in base ai relativi accordi internazionali.



ALLEGATO LV

Dichiarazione comune sugli articoli 320, 321, 322, 323 e 327
Per agevolare il compito del comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, la Commissione e il segretariato generale ACP preparano ed attuano le azioni congiunte per il controllo e la valutazione e riferiscono in merito al comitato, in conformità dell'articolo 327 della convenzione. Nella prima riunione dopo la firma della convenzione il comitato adotta modalità di funzionamento che garantiscano una partecipazione congiunta alle azioni e approva ogni anno il programma di lavoro di cui all'articolo 325.



ALLEGATO LVI

Dichiarazione comune sulla terza parte, titolo IV, capitolo 2
Quantunque lo Zaire, per le sue condizioni geografiche, non faccia parte dell'elenco degli Stati ACP privi di sbocco sul mare, la Comunità e gli Stati ACP riconoscono i problemi e gli ostacoli particolari cui questo Stato si trova confrontato a motivo delle difficoltà dovute all'inadeguatezza delle vie di accesso al mare e alla mancanza di infrastrutture atte a consentirgli uno sbocco sul proprio litorale.
Durante l'applicazione della convenzione la Comunità si impegna ad esaminare qualsiasi richiesta presentata dalle autorità dello Zaire ed a collaborare agli sforzi delle stesse per superare gli ostacoli e le difficoltà incontrate dallo Zaire nei settori del trasporto, del transito e dello sviluppo delle sue esportazioni, con lo stesso atteggiamento positivo e la stessa ottica specifica adottati nell'applicazione delle disposizioni della convenzione relative agli Stati ACP privi di sbocco sul mare.



ALLEGATO LVII

Dichiarazione comune sull'articolo 362
La Comunità e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato, divenuti indipendenti, di aderire alla convenzione se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunità proseguano in questa forma.



ALLEGATO LVIII

Dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi
Quando nella convenzione si parla di cittadini degli Stati membri, questo significa, per la Repubblica federale di Germania, «tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania».



ALLEGATO LIX

Dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione
La convenzione si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione, una dichiarazione contraria.



ALLEGATO LX

A. Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo finanziario
La Comunità dichiara che l'importo di 12 000 milioni di ecu dei contributi finanziari di cui al protocollo finanziario riguarda tutti gli Stati ACP che hanno partecipato alla negoziazione della convenzione o formano oggetto dell'articolo 364, indipendentemente dalla data della loro adesione.
B. Dichiarazione degli Stati ACP relativa alla dichiarazione della Comunità sul protocollo finanziario
Gli Stati ACP accettano l'offerta della Comunità e le danno atto della sua dichiarazione.



ALLEGATO LXI

Dichiarazione della Comunità sul protocollo finanziario
Gli importi di cui al protocollo finanziario intesi a coprire il complesso dei mezzi finanziari messi a disposizione degli Stati ACP dalla Comunità sono espressi in ecu, quale è definito nel regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, modificato dal regolamento (CEE) n. 1971/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, o, eventualmente, da un regolamento successivo del Consiglio che definisca la composizione dell'ecu.



ALLEGATO LXII

Protocollo n. 1: Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 sugli articoli 175 e 177 della convenzione
Qualora gli Stati ACP prevedano un regime tariffario speciale per l'importazione di prodotti originari della Comunità, comprese le isole Canarie, nonché Ceuta e Melilla, si applicheranno mutatis mutandis le disposizioni del protocollo n. 1. In tutti gli altri casi in cui il regime applicato alle importazioni da parte degli Stati ACP richiede la certificazione dell'origine, questi ultimi accetteranno i certificati d'origine conformi alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia.



ALLEGATO LXIII

Dichiarazione comune sul protocollo n. 1
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) del protocollo, il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto di imbarco a destinazione della Comunità equivale al titolo di trasporto unico per i prodotti che sono oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP senza sbocco sul mare.
2. I prodotti esportati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi e territori di cui all'allegato III del protocollo potranno essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 13 di detto protocollo.
3. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 6 del protocollo, sono accettati i certificati EUR. 1 emessi da un'autorità competente e vistati dalle autorità doganali.
4. Per facilitare alle imprese degli Stati ACP le ricerche di nuove fonti d'approvvigionamento allo scopo di beneficiare al massimo delle disposizioni del protocollo in materia di cumulo dell'origine, saranno prese disposizioni affinché il Centro per lo sviluppo industriale offra la sua assistenza agli operatori degli Stati ACP per l'instaurazione di adeguati contatti con fornitori degli Stati ACP, della Comunità e dei paesi e territori, nonché per favorire l'instaurazione di vincoli di cooperazione industriale fra i vari operatori.



ALLEGATO LXIV

Dichiarazione comune su taluni elementi del protocollo n. 1
1. Le parti contraenti chiedono una sollecita risposta alle richieste di verifica avanzate dalle autorità degli Stati membri della Comunità.
2. Le parti contraenti ribadiscono che le norme riportate nell'elenco dell'allegato II del protocollo n. 1 non devono incidere sul regime commerciale preferenziale applicabile prima dell'adozione della decisione n. 1/89 del Consiglio dei ministri ACP-CEE. Qualora le norme di origine riportate nell'elenco modifichino le norme vigenti prima della decisione n. 1/89 e risulti che questa modifica genera una situazione contraria agli interessi dei settori in questione, e se una delle parti contraenti lo richiede entro il 31 dicembre 1993, il comitato di cooperazione doganale ACP-CEE ricerca con urgenza un mezzo per ripristinare, quanto alla sostanza, la norma vigente prima della decisione n. 1/89.
Il comitato prende in ogni caso una decisione entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Le parti della convenzione definiscono un quadro giuridico affinché i dazi doganali impropriamente riscossi sui prodotti in questione dopo il 1° gennaio 1990 siano rimborsati.
3. Le parti contraenti convengono di far redigere non appena possibile un manuale sulle norme di origine ad uso dei funzionari e degli operatori commerciali interessati.
Esse convengono altresì che siano organizzati seminari informativi sulle norme di origine nell'ambito della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.



ALLEGATO LXV

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 sull'origine dei prodotti della pesca
La Comunità riconosce il diritto degli Stati ACP costieri a valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque poste sotto la loro giurisdizione.
Le parti contraenti sono d'accordo circa la necessità di un esame delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche potrebbero esservi apportate per tener conto del comma precedente.
Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro rispettivi interessi, gli Stati ACP e la Comunità decidono di continuare l'esame dei problemi inerenti all'entrata sui mercati della Comunità dei prodotti alieutici ottenuti da catture effettuate nelle zone poste sotto la giurisdizione nazionale degli Stati ACP, al fine di trovare una soluzione di comune gradimento. Questo esame sarà effettuato dal comitato di cooperazione doganale assistito eventualmente dagli esperti appropriati dopo l'entrata in vigore della convenzione. I risultati dell'esame saranno presentati, nel primo anno di applicazione della convenzione, al Comitato degli ambasciatori e, al più tardi durante il secondo anno, al Consiglio dei ministri, affinché su tale scorta, quest'ultimo possa trovare una soluzione di reciproco gradimento.
Per ora, per quanto riguarda la attività di trasformazione dei prodotti alieutici negli Stati ACP, la Comunità si dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi. Nel suo esame, la Comunità terrà conto specialmente del fatto che i paesi terzi interessati devono garantire un normale sbocco a questi prodotti previo trattamento, purché essi non siano destinati al consumo nazionale o regionale.
In questo contesto, per quanto concerne le conserve di tonno, la Comunità esaminerà con spirito aperto, caso per caso, le richieste degli Stati ACP sempreché la documentazione economica acclusa ad ogni richiesta provi che si tratta di uno dei casi previsti dal precedente comma. La decisione, presa entro i termini previsti all'articolo 31 del protocollo n. 1, indicherà i quantitativi stabiliti e il periodo di applicazione, tenendo conto dell'articolo 31, paragrafo 10 del medesimo protocollo.
Le deroghe concesse nell'ambito della presente dichiarazione non pregiudicano il diritto degli Stati ACP di chiedere e ottenere deroghe ai sensi dell'articolo 31 del protocollo n. 1.



ALLEGATO LXVI

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n. 1 sull'estensione delle acque territoriali
Ricordando che i principi riconosciuti del diritto internazionale in materia limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, la Comunità dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo tenendo conto di questo limite ogniqualvolta il protocollo faccia riferimento a questo concetto.



ALLEGATO LXVII

Dichiarazione degli Stati ACP relativa al protocollo n. 1 sull'origine dei prodotti alieutici
Gli Stati ACP riaffermano l'opinione costantemente espressa durante i negoziati sulle norme di origine per quanto riguarda i prodotti alieutici e di conseguenza confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la loro giurisdizione nazionale, compresa la zona economica esclusiva quale è definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate in queste acque e sbarcate obbligatoriamente in porti degli Stati ACP a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario.



ALLEGATO LXVIII

Dichiarazione comune sugli articoli 1 e 2 del protocollo n. 2
1. Un fondo gestito dagli organi incaricati di svolgere, per la parte ACP, i compiti di segretariato del Consiglio dei ministri e dell'Assemblea paritetica è istituito dagli Stati ACP presso detti organi, allo scopo esclusivo di contribuire al finanziamento delle spese sostenute dai partecipanti ACP alle riunioni organizzate dall'Assemblea paritetica (escluse le sessioni generali di quest'ultima) e alle riunioni di contatto organizzate dal Consiglio dei ministri con gli organismi della Comunità e degli Stati ACP nell'ambito della cooperazione decentralizzata.
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 291A0817(01).7
Gli Stati ACP forniscono il loro contributo a tale fondo. Da parte sua, la Comunità contribuisce, ai sensi dell'articolo 166, con un importo che non potrà superare tre milioni di ecu per la durata del protocollo finanziario allegato alla convenzione.
2. Per essere imputabili a tale fondo, le spese devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, le seguenti condizioni:
- essere sostenute per la partecipazione di parlamentari o, se questo non è il caso, di altri membri ACP dell'Assemblea paritetica provenienti dai paesi che rappresentano, a gruppi di lavoro dell'Assemblea paritetica o a missioni speciali organizzate da tale assemblea, nonché per la partecipazione delle medesime persone o di rappresentanti degli ambienti economici e sociali ACP alle sessioni consultive previste agli articoli 30, paragrafo 2, lettera h) e 32, paragrafo 2, lettera b) della convenzione;
-le decisioni in merito all'organizzazione dei gruppi di lavoro o delle missioni, nonché alla frequenza e alla sede delle riunioni o delle missioni, devono essere adottate conformemente ai regolamenti interni del Consiglio dei ministri e dell'Assemblea paritetica.
3. Il versamento di ogni quota annua da parte della Comunità (eccettuata la prima quota) è subordinato alla presentazione, da parte degli organi incaricati di assicurare il segretariato ACP del Consiglio dei ministri e dell'Assemblea paritetica, di una giustificazione dell'utilizzazione delle quote versate in precedenza, conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.



ALLEGATO LXIX

Dichiarazione della Comunità sul protocollo n. 2
Dopo aver preso atto della domanda degli Stati ACP relativa ad un contributo finanziario per le spese di funzionamento del loro segretariato, la Comunità, tenendo conto degli impegni assunti in materia in occasione della seconda sessione del Consiglio dei ministri ACP-CEE a Figi, si dichiara disposta ad esaminare con speciale attenzione le domande specifiche che le saranno presentate a tempo debito affinché il segretariato possa disporre del personale che risultasse necessario.



ALLEGATO LXX

Dichiarazione della Comunità sul protocollo n. 2
La Comunità, consapevole del fatto che le spese per il servizio di interpretazione durante le sedute e per la traduzione dei documenti sono spese sostenute essenzialmente per soddisfare le sue esigenze, è disposta a continuare la prassi seguita in passato e ad assumersi l'onere di tali spese, sia per le riunioni delle istituzioni della convenzione che si svolgeranno nel territorio di uno Stato membro, sia per quelle che avranno luogo nel territorio di uno Stato ACP.



ALLEGATO LXXI

Dichiarazione della Comunità sul protocollo n. 3
Il protocollo n. 3 costituisce un atto multilaterale sul piano del diritto internazionale. I problemi specifici che l'applicazione del protocollo n. 3 sollevasse nello Stato ospitante dovrebbero tuttavia essere risolti mediante un accordo bilaterale con detto Stato.
La Comunità ha preso atto delle richieste degli Stati ACP intese a modificare alcune disposizioni del protocollo n. 3, specie per quanto riguarda lo statuto del personale del segretariato ACP, del Centro per lo sviluppo industriale (CSI) e del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) .
La Comunità è disposta a trovare in comune soluzioni adeguate ai problemi sollevati dalle richieste degli Stati ACP, allo scopo di elaborare uno strumento giuridico distinto come sopra indicato.
In questo contesto, il paese ospitante, senza pregiudicare gli attuali vantaggi di cui beneficiano il segretariato ACP, il CSI ed il CTA e il loro personale:
1) dà prova di apertura per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione «personale di grado superiore» che sarà definita di comune accordo;
2) riconosce i poteri delegati dal presidente del Consiglio dei ministri ACP al presidente del Comitato degli ambasciatori ACP-CEE, per semplificare l'applicazione dell'articolo 9 del suddetto protocollo;
3) accetta di concedere talune agevolazioni al personale del segretariato ACP, del CSI e del CTA in modo da facilitarne la prima sistemazione nel paese ospitante;
4) esamina in modo adeguato le questioni di carattere fiscale che interessano il segretariato ACP, il CSI e il CTA ed il loro personale.



ALLEGATO LXXII

Dichiarazione degli Stati membri sul protocollo n. 3
Nel quadro delle rispettive regolamentazioni in materia, soprattutto per quanto riguarda i visti, gli Stati membri si sforzano di agevolare nei rispettivi territori gli spostamenti effettuati, nell'ambito dei loro obblighi ufficiali, dai diplomatici ACP accreditati presso la Comunità e dai membri del segretariato ACP di cui all'articolo 7 del protocollo n. 3, i cui nomi e qualifiche sono notificati conformemente all'articolo 9, nonché dai quadri degli Stati ACP, del CSI e del CTA.



ALLEGATO LXXIII

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 3 sulle delegazioni della Commissione
Gli Stati ACP concedono alle delegazioni della Commissione, nell'ambito delle rispettive regolamentazioni in materia, privilegi e immunità analoghi a quelli concessi alle missioni diplomatiche, affinché esse siano in grado di adempiere nel modo più efficace le funzioni loro assegnate dalla convenzione.



ALLEGATO LXXIV

Dichiarazione comune sul protocollo n. 5
Le parti contraenti convengono che l'articolo 1 del protocollo n. 5 non osta a che la Comunità stabilisca norme comuni per le banane, di concerto con gli Stati ACP, purché nessuno Stato ACP fornitore tradizionale della Comunità sia posto, per quanto riguarda l'accesso alla Comunità e i suoi vantaggi nella Comunità, in una situazione meno favorevole di quella in cui si trovava in precedenza o in cui si trova attualmente.
Qualora, in seguito alla realizzazione del mercato unico europeo il settore in questione subisse nella Comunità modifiche rilevanti non dovute ad un calo naturale del consumo di banane, la Comunità si impegna a consultare i fornitori tradizionali di banane tenendo conto della nuova situazione creatasi, al fine di salvaguardare tutti gli interessi legittimi delle parti di questo protocollo.



ALLEGATO LXXV

Dichiarazione della Comunità sul protocollo n. 5 (Ambito geografico: Haiti e Repubblica dominicana)
Il protocollo n. 5, nonché la dichiarazione comune ad esso annessa, si riferiscono espressamente agli Stati ACP fornitori tradizionali della Comunità. L'obiettivo del protocollo e della dichiarazione è quello di garantire che i vantaggi particolari di cui beneficiano attualmente taluni Stati ACP sul mercato comunitario siano mantenuti.
Poiché i nuovi Stati ACP contraenti della convenzione non effettuano attualmente esportazioni verso la Comunità, essi non sono considerati fornitori tradizionali.



ALLEGATO LXXVI

Dichiarazione comune sul protocollo n. 6
1. Qualora la Comunità creasse un'organizzazione comune dei mercati dell'alcole, essa si impegna a procedere a consultazioni con gli esportatori tradizionali di rum al fine di salvaguardare i loro interessi, tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni del mercato.
2. Qualora, in seguito all'ampliamento della Comunità, si verificassero nel mercato comunitario del rum modifiche rilevanti non dovute ad un calo naturale del consumo di rum, la Comunità si impegna a consultare gli esportatori tradizionali di rum tenendo conto della nuova situazione creatasi, al fine di salvaguardare gli interessi dei fornitori tradizionali.
3. Gli Stati membri di impegnano a far sì che il loro regime di licenze non venga applicato dalle autorità nazionali secondo modalità che rischino di ostacolare l'importazione dei quantitativi di rum di cui all'articolo 2, lettera a) .
4. Le parti contraenti constatano che la Comunità ha accettato le disposizioni dell'articolo 4, a condizione che:
a) ogni Stato ACP che desideri beneficiare di queste disposizioni includa nel suo programma indicativo nazionale progetti adeguati di promozione commerciale riguardanti il rum;
b) l'accordo della Comunità lasci impregiudicata la legislazione degli Stati membri in materia di pubblicità sugli alcolici.



ALLEGATO LXXVII

Dichiarazione comune sul protocollo n. 7
Se uno Stato ACP non beneficiario del protocollo relativo alle carni bovine si trova in condizione di poter esportare nella Comunità, il problema posto da tale Stato sarà esaminato nell'ambito opportuno.



ALLEGATO LXXVIII

Dichiarazione della Comunità sul protocollo n. 7
Il quantitativo globale di cui al protocollo n. 7 non tiene conto dell'eventuale adesione della Namibia alla convenzione. Se ciò dovesse verificarsi, la Comunità ricercherà con spirito aperto una soluzione soddisfacente per tutti e che non leda gli interessi degli Stati ACP attualmente beneficiari di detto protocollo.




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Aggiornato al 11.05.2001
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