Università degli Studi di Padova Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli
martedì 9 febbraio 2010
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Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti


Organizzazione che ha prodotto il documento

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Area tematica
Diritti umani e amministrazione della giustizia

Data di adozione
10/12/1984

Data di entrata in vigore
26/06/1987

Altre informazioni
Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. il 10 dicembre 1984. Entrata in vigore il 27 giugno 1987. Stati che hanno depositato la dichiarazione di cui all’art. 22 al gennaio 2004: 54.


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Collegamenti e risorse in rete
Testo originale (versione in inglese)
Stati parte, data di firma, di adesione, accessione o ratifica
Dichiarazioni o riserve

Siti internet
http://www.ohchr.org
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm



Annotazioni sulla ratifica dell'Italia

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 489 del 3 novembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 271 S.O. del 18 novembre 1988). Il 10 ottobre 1989 l’Italia ha depositato la seguenti due dichiarazioni (tdc): “Rispetto all’art. 21 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: il governo della Repubblica italiana dichiara, in conformità al paragrafo 1 dell’art. 21, che riconosce al competenza del Comitato contro la tortura a ricevere ed esaminare comunicazioni in forza delle quali uno Stato Parte lamenta che un altro Stato Parte non sta adempiendo gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione” ““Rispetto all’art. 22 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: il governo della Repubblica italiana dichiara, in conformità al paragrafo 1 dell’art. 21, che riconosce al competenza del Comitato contro la tortura a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da o presentate a nome di un individuo sottoposto alla sua giurisdizione che lamentino di essere vittime di una violazione da parte di uno Stato Membro delle disposizioni della Convenzione” Il 4 agosto 1989 il governo italiano ha avanzato la seguente obiezione alla riserva apposta dal Cile: “Il governo italiano ritiene che le riserve apposte dal Cile non sono valide, in quanto esse risultano in-compatibili con l’oggetto e lo scopo della Convenzione. La presente obiezione non è di ostacolo all’entrata in vigore della presente Convenzione tra Italia e Cile” [Le riserve del Cile riguardavano l’art. 2.3 (esclusione della giustificazione dell’ordine superiore: l’esimente era ritenuta valida da parte del gov-erno cileno se l’ordine era stato reiterato dal superiore dopo che il subordinato ne aveva contestata la legittimità) e l’art. 3, sul divieto di respingere, espellere o estradare un individuo verso un paese in cui vi siano seri motivi di ritenere che verrà sottoposto a tortura. Entrambe le riserve sono state ritirate dal governo Cileno con comunicazione ricevuta dal Segretario Generale delle Nazioni Unite il 7 settembre 1990 (ndc)]

Download dell'Atto di ratifica dell'Italia (PDF)



Dati aggiornati al 12/05/2008




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L’Archivio Pace Diritti Umani è stato istituito in base all’art. 2 della L.R. del Veneto 30 marzo 1988, n.18
e successiva L.R. 16 dicembre 1999, n. 55