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Da quando si rivendicano diritti umani?

Quella dei diritti umani è una lunga strada, un percorso di liberazione e promozione umana, fatto di illuminazioni del pensiero, dibattiti filosofici, lotte politiche, repressioni sanguinose, contraddizioni, carcere, ipocrisie, testimonianze, norme giuridiche. Questo percorso segna profondamente la seconda metà del secondo millennio, con una forte accelerazione nell'ultima parte del secolo XX°, imprimendole il sigillo del riconoscimento giuridico dei diritti fondamentali della persona, prima in ambito nazionale poi, ed è questa la conquista più recente, a livello mondiale: dalla Magna Charta del 1215 alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 fino all'ultima legge internazionale in materia la Convenzione sui diritti dei bambini, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 ed entrata in vigore, raggiunto il prescritto numero di ratifiche da parte degli stati, nel 1990.
La storia dei diritti umani ha dunque i suoi momenti più significativi - altrettanti punti di non ritorno - nella traduzione delle idee e delle testimonianze in norme giuridicamente vincolanti. E' storia del secondo millennio. La rapida rassegna delle tappe fondamentali della civiltà del diritto inizia con il riferimento alla "Magna Charta libertatum ecclesiae et regni Angliae" del 1215, portante la firma di Giovanni SenzaTerra. Alla sua origine sta la lotta tra il re e i suoi baroni. I secondi riescono ad ottenere un atto giuridico ai sensi del quale anche il re è soggetto alla legge, rispetta i diritti dei nobili, degli ecclesiastici e dei liberi, i sudditi liberi hanno garanzie processuali, libertà di movimento, incolumità personale. Nonostante il limite, tra gli altri, di riferirsi ai "liberi" quali soggetti di diritti, non quindi anche ai servi della gleba, la Magna Charta è da considerarsi a giusto titolo quale documento paradigmatico per i successivi atti di riconoscimento dei diritti fondamentali, importante insomma per la virtuosa sequela da essa innescata.
Un atto poco conosciuto, ma molto significativo per la storia della civiltà del diritto, è la "Carta de Logu" del 1392, emanata in Sardegna dalla "giudicessa" Eleonora d'Arborea, in cui sono sanciti diritti e garanzie fondamentali, compresi i diritti della donna.
L'Editto di Nantes, emanato da Enrico IV nel 1593, è il prototipo delle "dichiarazioni" che sanciscono la libertà di religione, di culto e di insegnamento.
La "Petition of Rights", firmata da Carlo I nel 1628, risente delle ricche elaborazioni dottrinali di Grozio e Hobbes. Essa costituisce un importante contributo all'affermazione dei principi dello stato di diritto, in particolare per quanto riguarda il rispetto del cosiddetto "habeas corpus" (garanzie processuali), che verrà ulteriormente perfezionato nel 1679 dalla più articolata Legge intitolata appunto "Habeas corpus ad subiciendum". Il movimento costituzionalista inglese - nel frattempo c'è l'importante apporto filosofico di Locke - raggiunge un traguardo importantissimo con il "Bill of Rights" del 1689 e con lo "Act of Toleration" (in materia di libertà religiosa) dello stesso anno. Alla base di ambedue questi atti sta il principio della supremazia della sovranità popolare sul potere dell'autorità reale. In essi vengono solennemente sanciti, oltre alle libertà e garanzie processuali già in precedenza riconosciute, il diritto di petizione e il diritto di voto.
Con l'Illuminismo, il discorso dei diritti fondamentali si fa sempre più sistematico e incalza per una sua più completa traduzione giuridica, sotto la spinta convergente dell'impegno politico (oggi si direbbe: la militanza, il commitment, la advocacy, l'engagement) delle élites dei "Philosophes" e dell'azione rivoluzionaria delle masse. Nell'ultimo scorcio del XVIII secolo si raccolgono frutti che segneranno indelebilmente il successivo cammino dei diritti umani. Gli atti più importanti sono, nel 1776, la Dichiarazione dei Diritti dello Stato della Virginia e la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America, cui seguiranno, nel l787, la Costituzione degli Stati Uniti d'America, coi 10 'emendamenti' designati col nome di "Bill of Rights". Il 10 agosto del l789, in Francia, viene proclamata la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino. Il significato di questo traguardo può così riassumersi: diritti fondamentali e forma democratica dello stato sono le due facce di una stessa medaglia.
Il movimento dei diritti umani è, sempre più, un movimento popolare, ricco di fermenti ma anche di contraddizioni. Mentre si rivendicano e si proclamano i diritti si fanno anche rivoluzioni violente e si moltiplicano le esecuzioni capitali, nonostante la lezione impartita da Cesare Baccaria. Giustizia e giustizialismo si mescolano drammaticamente, così come libertà e libertarismo. In questo clima si collocano sia la reazione negativa di Pio VI sia l'iniziativa femminista ante litteram di Olympe De Gonges intesa a far proclamare, ma senza successo, una "Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina".
Il XIX secolo è, per antonomasia, il secolo del costituzionalismo, delle indipendenze nazionali, delle rivoluzioni democratiche, dell'attenzione alla questione sociale e ai diritti economici, sociali e culturali. Tra le Costituzioni esemplari si segnalano quelle del Belgio (1831), della Liberia (1847), della Francia (1848). Nel l863 il Presidente Lincoln decreta l'abolizione della schiavitù.
La questione sociale si fa incandescente sotto l'impatto della dottrina marxiana e, con altre ascendenze, della dottrina sociale della Chiesa cattolica che, criticando i formalismi dell'egualitarismo soltanto giuridico, assegnano priorità all'egualitarismo sostanziale. I diritti economici e sociali saranno formalmente inseriti nelle carte costituzionali del XX secolo: per esempio, nella Costituzione del Messico del 1917, nella Costituzione di Weimar, prototipo delle più avanzate costituzioni democratiche degli anni a venire, nella Dichiarazione sovietica dei diritti del popolo lavoratore e sfruttato del 1918, seguita dalle Costituzioni dell'URRSS del 1918, 1924, 1936.
Dopo la seconda guerra mondiale, le Costituzioni democratiche saranno sempre più specifiche e avanzate in materia di diritti umani: in Italia, in Germania, in India, in Giappone, successivamente in Spagna, in Portogallo, tanto per citarne alcune.
Il riconoscimento giuridico internazionale dei diritti umani inizia nel 1945 con la Carta delle Nazioni Unite. La Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata a Parigi nel 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, proclama solennemente la lista dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali della persona in base all'assunto che "tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti", "sono dotati di ragione e di coscienza" e pertanto "devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza" (articolo 1).
Alla Dichiarazione universale seguono più articolate "convenzioni giuridiche" (trattati) internazionali sia sul piano mondiale sia sul piano continentale.
Piano mondiale: le colonne portanti del Diritto internazionale dei diritti umani (parte innovativa del Diritto internazionale generale) sono il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ambedue del1966. Cui seguono varie Convenzioni giuridiche più specifiche, quali quelle contro la discriminazione razziale, contro la discriminazione nei riguardi della donna, contro la tortura, sui diritti dei bambini, vari Protocolli aggiuntivi (per l'abolizione della pena di morte, sui bambini nei conflitti armati, contro il traffico di minori).
Piano continentale: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, 1950 (e successivi Protocolli aggiuntivi); Carta sociale europea, 1961 (e successive integrazioni); Convenzione interamericana sui diritti umani, 1969; Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1981); Carta araba dei diritti umani, 1994 (non ancora entrata in vigore).
Dopo avere ratificato le Convenzioni giuridiche internazionali, gli stati sono obbligati a rispettarle. Su di essi opera il controllo internazionale esercitato da appositi organismi a prevalente carattere sopranazionale: in particolare, i 6 Comitati delle Nazioni Unite preposti ad altrettante Convenzioni, la Corte europea dei diritti umani, la Corte interamericana dei diritti umani, la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (è prevista la creazione di una Corte africana), i Tribunali penali internazionali ad hoc, la Corte penale internazionale.
Gli individui possono rivolgersi direttamente sia alle Corti sia ai Comitati delle Nazioni Unite. Nel primo caso avranno "sentenze", nel secondo 'constatazioni'.